ANAC sanziona ex consigliera comunale per omessa pubblicazione dei redditi

Con la delibera n. 169 del 6 maggio 2026, Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto una sanzione amministrativa di 1.000 euro nei confronti di una ex consigliera comunale per la mancata comunicazione dei dati reddituali relativi all’anno 2023.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle verifiche effettuate dall’Autorità sul rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013, disposizione cardine della disciplina in materia di trasparenza patrimoniale dei titolari di incarichi politici. In particolare, la contestazione riguarda l’omessa trasmissione della documentazione concernente la situazione reddituale e patrimoniale da parte dell’ex amministratrice, cessata dalla carica il 9 ottobre 2024.

La disciplina vigente impone agli amministratori pubblici di rendere conoscibili una serie di informazioni aventi rilievo patrimoniale, tra cui la situazione reddituale complessiva, le partecipazioni societarie, la titolarità di imprese, nonché i compensi connessi all’esercizio della funzione pubblica. Gli obblighi si estendono, nei limiti previsti dalla normativa, anche ai dati riferiti al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ove vi sia il relativo consenso alla pubblicazione.

Nel richiamare il quadro normativo di riferimento, ANAC ribadisce che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni richieste comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 10.000 euro. La responsabilità ricade direttamente sul soggetto tenuto all’adempimento, mentre il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.

La vicenda conferma l’attenzione crescente dell’Autorità verso il rispetto degli obblighi di trasparenza anche nella fase successiva alla cessazione del mandato politico. Il venir meno della carica, infatti, non esclude automaticamente gli adempimenti previsti dal decreto trasparenza, soprattutto con riferimento alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati patrimoniali maturati durante il periodo di esercizio dell’incarico.

Trasparenza nella PA: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti

Con un parere approvato dal Consiglio il 17 febbraio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti pubblici, rispondendo a un quesito formulato da una Regione..

Nel documento, l’Autorità precisa che l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 deve essere riferito a una platea ampia di soggetti. Rientrano infatti tra i destinatari non solo i dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ma anche i dirigenti interni ed esterni alle amministrazioni, nonché i titolari di incarichi dirigenziali nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, anche quando non siano formalmente qualificati come dirigenti pubblici o non risultino dipendenti della pubblica amministrazione. Rimane tuttavia in corso un processo di revisione della disciplina relativa ad alcune categorie di dirigenti, per le quali si attende l’adozione di un apposito regolamento.

Diversamente, l’obbligo di comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, previsto dall’articolo 14, comma 1-ter, resta pienamente vigente. Tale disposizione impone a ciascun dirigente di trasmettere all’amministrazione di appartenenza l’ammontare complessivo delle somme percepite, determinando in capo all’ente l’obbligo di pubblicazione del dato sul proprio sito istituzionale. L’Autorità evidenzia che questa previsione si applica a tutti i dirigenti, inclusi quelli che operano presso società a controllo pubblico non quotate.

Con riferimento al contenuto della comunicazione, Anac chiarisce che per emolumenti complessivi devono intendersi tutte le somme percepite nell’ambito di rapporti, sia di lavoro subordinato sia autonomo, con la pubblica amministrazione. In tale nozione rientrano non soltanto gli stipendi e le componenti del trattamento fondamentale, ma anche le indennità, le voci accessorie e le remunerazioni connesse a incarichi ulteriori, quali consulenze o collaborazioni, anche se conferite da amministrazioni diverse da quella di appartenenza o da società partecipate.

Sul versante degli obblighi in capo alle amministrazioni, il parere ribadisce che i dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno delle sottosezioni dedicate al personale dirigente. L’aggiornamento deve avvenire con cadenza annuale, entro un termine ragionevole rispetto alla comunicazione dei dati da parte degli interessati e, in ogni caso, non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.

Le dichiarazioni dei dirigenti devono inoltre comprendere tutti gli incarichi in essere nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla loro durata. Anche nel caso di incarichi pluriennali, il compenso deve essere indicato sia nel suo ammontare complessivo sia nella quota riferibile a ciascun anno, anche quando il pagamento sia previsto solo al termine dell’incarico.