Gestione contabile e finanziaria di somme ereditarie amministrate dall’ente quale esecutore testamentario

Con deliberazione n. 75/2026, la Corte dei conti, Sez. Veneto, fornisce chiarimenti in merito  alla gestione contabile e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di somme ereditarie amministrate dall’ente quale esecutore testamentario.

In via preliminare, viene chiarito che l’ordinamento civilistico non esclude che una persona giuridica, quale un Comune, possa essere nominata esecutore testamentario. Ciò che rileva è la capacità di obbligarsi e di adempiere ai compiti connessi all’incarico, che si sostanziano nella cura dell’esatta esecuzione delle volontà del testatore. Ne consegue che l’ente locale può legittimamente accettare tale designazione, purché ciò avvenga mediante un atto amministrativo motivato, nel quale siano definite anche le modalità operative e individuata la persona fisica chiamata a rappresentare l’ente.

La Corte sottolinea, tuttavia, la netta distinzione tra accettazione dell’incarico di esecutore testamentario e accettazione dell’eredità. Quest’ultima richiede una valutazione autonoma e, per le persone giuridiche, deve avvenire necessariamente con beneficio di inventario. In assenza di tale accettazione, il Comune non diventa titolare dei beni ereditari, ma ne assume esclusivamente la gestione funzionale all’attuazione della volontà del de cuius.

Proprio da questa distinzione discende il nodo centrale della questione contabile. Le somme di denaro appartenenti all’asse ereditario, amministrate dal Comune in qualità di esecutore testamentario, non possono essere considerate risorse proprie dell’ente. Di conseguenza, non possono essere introitate nel bilancio comunale né gestite attraverso il sistema di tesoreria, nemmeno sotto forma di partite di giro.

La soluzione individuata si fonda sui principi dell’ordinamento contabile degli enti locali, in particolare sul principio di universalità del bilancio, che impone la rappresentazione unitaria di tutte le operazioni riconducibili all’ente, escludendo gestioni estranee o non di sua pertinenza. Nel caso dell’esecutore testamentario, infatti, l’ente opera senza alcuna autonomia decisionale sulle risorse, limitandosi a una funzione esecutiva vincolata alla volontà del testatore.

Per tale ragione, la gestione corretta delle somme ereditarie richiede l’utilizzo di un conto dedicato, esterno alla tesoreria comunale, accompagnato da una contabilità separata. Questo assetto consente di rispettare la natura privatistica dell’incarico e, al contempo, di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, in vista dell’obbligo finale di rendiconto nei confronti degli eredi, previsto dal codice civile.

Sul piano procedurale, la Corte ribadisce inoltre la necessità che l’accettazione dell’incarico sia preceduta da uno specifico provvedimento amministrativo, corredato dei pareri previsti dalla normativa vigente. Qualora tale atto non sia stato adottato, l’ente è tenuto a intervenire con una ratifica formale, sanando così il profilo procedimentale.

Resta, invece, rimessa all’autonomia organizzativa del Comune l’individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento, in coerenza con lo statuto e con la ripartizione interna delle funzioni. amministrative.

Il quadro delineato evidenzia come l’assunzione dell’incarico di esecutore testamentario da parte di un ente locale, pur essendo giuridicamente ammissibile, richieda particolare attenzione sotto il profilo contabile e organizzativo. La corretta separazione tra patrimonio dell’ente e massa ereditaria rappresenta, infatti, un passaggio imprescindibile per garantire il rispetto dei principi di legalità finanziaria e di sana gestione delle risorse.