Con il parere n. 39091 del 30 dicembre 2025, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni puntuali sulla decorrenza dell’efficacia delle modifiche regolamentari e sui loro effetti rispetto alle cariche già in essere. Il quesito, sollevato da una Prefettura su richiesta del Segretario generale di un Comune, riguarda una proposta di revisione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. In particolare, la modifica introduce nuovi criteri per l’individuazione del capo del gruppo misto, con il rischio – se applicata immediatamente – di determinare la cessazione anticipata dall’incarico del consigliere attualmente titolare della funzione.
La questione si colloca nel delicato equilibrio tra autonomia regolamentare dell’ente e tutela della certezza dei rapporti giuridici. Sul punto, il Ministero richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadito dal Consiglio di Stato, sentenza n.741 del 2 febbraio 2022, secondo cui il principio del tempus regit actum non può essere applicato in modo meccanico nei procedimenti amministrativi non ancora conclusi. Quando interviene una nuova disciplina in corso di procedimento, infatti, occorre tener conto dell’unitarietà dello stesso e della necessità di evitare effetti retroattivi non espressamente previsti.
In assenza di una disciplina transitoria, che il legislatore o l’ente possono introdurre proprio per regolare il passaggio tra vecchie e nuove norme, prevale un criterio di stabilità: il regime giuridico applicabile deve essere “cristallizzato” al momento di avvio del procedimento. Si tratta di un principio funzionale a garantire certezza del diritto e coerenza dell’azione amministrativa, evitando che mutamenti normativi incidano su situazioni già consolidate.
Applicando tali coordinate interpretative al caso concreto, il Ministero giunge a una conclusione chiara: la modifica regolamentare, se priva di disposizioni transitorie, non può incidere sulla posizione del consigliere che, secondo la disciplina vigente al momento della sua nomina, ricopre l’incarico di capo del gruppo misto. Quest’ultimo, pertanto, è legittimato a permanere nella carica fino a quando non intervenga una causa di cessazione secondo le regole originarie.
Diversamente, i nuovi criteri introdotti dal regolamento potranno trovare applicazione anche nel corso della medesima consiliatura, ma solo in via prospettica. Ciò significa che essi diventeranno operativi nel momento in cui la carica dovesse rendersi vacante, per qualsiasi ragione, determinando così una nuova procedura di individuazione conforme alla disciplina aggiornata.
Il parere offre un’indicazione di metodo di particolare interesse per gli enti locali: le modifiche regolamentari che incidono su assetti organizzativi e su incarichi in essere richiedono un’attenta valutazione preventiva degli effetti temporali. L’eventuale assenza di norme transitorie, infatti, non consente applicazioni immediate che possano alterare posizioni già consolidate, imponendo invece una lettura sistematica orientata alla tutela della continuità istituzionale.

