Riforma ACCRUAL: Sperimentazione nel biennio 2028-2029 e avvio a regime dal 2030

La Commissione ARCONET, nella riunione del 21 luglio 2026, ha esaminato il percorso per la sperimentazione della riforma PNRR 1.15 della contabilità pubblica Accrual da parte degli enti territoriali e dei loro enti strumentali. Il quadro normativo richiamato è quello dell’articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2026, convertito in Legge 7 agosto 2026, n. 152 . La disposizione prevede che la disciplina della sperimentazione sia definita, entro il 30 giugno 2027, mediante decreti adottati su proposta della Commissione ARCONET, di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno.

I decreti dovranno individuare gli enti sperimentatori, tenendo conto della loro collocazione geografica e dimensione demografica, stabilire le modalità di svolgimento della sperimentazione, anche in deroga al TUEL e al decreto legislativo n. 118 del 2011, adeguare gli allegati al medesimo decreto legislativo alle specificità degli enti territoriali e definire modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale.

La sperimentazione dovrebbe interessare gli esercizi 2028 e 2029. La proposta illustrata alla Commissione prevede un numero circoscritto di partecipanti: quattro Regioni, tre Città metropolitane, sette Province e venti Comuni, dei quali cinque con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Saranno coinvolti anche i relativi organismi strumentali, i Consigli regionali e uno o più enti strumentali, tra cui almeno un ente che adotti esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale. L’individuazione dovrebbe avvenire sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, dall’UPI e dall’ANCI. Potranno partecipare soltanto gli enti che abbiano già adeguato i propri sistemi informativi alle esigenze della riforma Accrual o che siano in condizione di completarli in tempo utile. In sede di candidatura sarà richiesta un’attestazione della software house fornitrice del sistema contabile. Entro il 15 settembre 2026 dovranno essere trasmesse sia le candidature degli enti sperimentatori, a cura della Conferenza delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI, sia quelle dei componenti dei due gruppi di lavoro incaricati di predisporre gli allegati 4/3 e 4/4 sperimentali. Questi ultimi potranno comprendere anche soggetti esterni alla Commissione, in rappresentanza delle istituzioni che vi partecipano.

Gli enti sperimentatori adotteranno la contabilità economico-patrimoniale definita dalla disciplina sperimentale e non dovranno riclassificare il conto economico e lo stato patrimoniale attraverso il raccordo pubblicato sul sito del MEF dedicato alla riforma Accrual. La sperimentazione comporterà l’adeguamento degli allegati 1, 4/3 e 4/4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativi ai principi contabili, dell’allegato 6 sul piano dei conti integrato e degli allegati 10 e 11 riguardanti, rispettivamente, il rendiconto e il bilancio consolidato. È inoltre prevista l’introduzione di un allegato 10-bis contenente lo schema del budget e del bilancio di esercizio degli enti strumentali sperimentatori che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale.

Il nuovo allegato 4/3 dovrebbe essere articolato in quattro parti: quadro concettuale della contabilità economico-patrimoniale; principi contabili aggiornati agli ITAS e adattati alle specificità degli enti territoriali; modalità di integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale; appendice tecnica con esempi. L’integrazione tra i due sistemi contabili sarà fondata su una mappa dei processi amministrativo-contabili, destinata a individuare gli eventi e i documenti contabilmente rilevanti dai quali scaturiscono scritture autonome nella contabilità finanziaria e in quella economico-patrimoniale. L’allegato 6/1, relativo al modulo finanziario, non dovrebbe richiedere modifiche, mentre gli allegati 6/2 e 6/3 saranno rielaborati inserendo nel piano dei conti unico le voci elementari dei moduli economico e patrimoniale vigenti. Saranno inoltre predisposti i raccordi con il precedente piano dei conti e con i nuovi schemi di conto economico e stato patrimoniale.

Prima dell’avvio della sperimentazione gli enti dovranno individuare la struttura responsabile del coordinamento e della gestione della contabilità economico-patrimoniale e degli inventari, nominare il referente della sperimentazione, aggiornare e riclassificare gli inventari secondo l’allegato 6 sperimentale e adeguare il sistema informativo e gestionale. Il sistema dovrà garantire l’autonomia delle scritture economico-patrimoniali rispetto a quelle finanziarie, pur mantenendone il collegamento attraverso la mappa dei processi e degli eventi contabili, adottare il nuovo piano dei conti e consentire l’elaborazione del rendiconto sperimentale. Quest’ultimo comprenderà il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto dei flussi di cassa definiti dall’ITAS 1. Dovrà inoltre essere possibile predisporre il bilancio consolidato sperimentale e rispettare gli ulteriori requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 6 agosto 2025 per l’adeguamento dei sistemi informativi.

Durante il biennio gli enti applicheranno il decreto sulla sperimentazione e, per quanto non espressamente disciplinato, continueranno a osservare l’ordinamento contabile vigente. Dovranno tenere scritture economico-patrimoniali autonome, adottare il rendiconto previsto dall’allegato 10 sperimentale e predisporre i bilanci consolidati 2028 e 2029 secondo l’allegato 11 sperimentale. Il consolidamento comprenderà soltanto i bilanci degli enti strumentali che abbiano partecipato alla sperimentazione e quelli delle società controllate.

Alla BDAP dovranno essere trasmessi i rendiconti sperimentali, il budget e il bilancio di esercizio degli enti strumentali in sola contabilità economico-patrimoniale, i dati contabili analitici e i bilanci consolidati sperimentali. Le criticità e le difficoltà incontrate saranno comunicate per posta elettronica al Gruppo di lavoro sperimentazione istituito presso la Commissione ARCONET. Per i piccoli Comuni che hanno rinviato l’adozione della contabilità economico-patrimoniale del decreto legislativo n. 118 del 2011 è previsto un percorso specifico. Tali enti continueranno ad applicare l’ordinamento vigente, ma sperimenteranno modalità semplificate di elaborazione dello stato patrimoniale, adottando un rendiconto con uno schema patrimoniale adeguato all’ITAS 1 e trasmettendolo alla BDAP.

Il percorso dovrebbe articolarsi in due decreti ministeriali. Il primo, da adottare nei primi mesi del 2027, individuerà gli enti partecipanti e le attività propedeutiche, disciplinerà l’adesione, la rinuncia e l’esclusione degli enti inadempienti e istituirà il Gruppo di lavoro sperimentazione. Al decreto saranno allegati l’elenco degli enti, il piano dei conti sperimentale, gli schemi sperimentali di rendiconto e bilancio consolidato e lo schema di budget per gli enti strumentali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale.

Il secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2027, disciplinerà lo svolgimento della sperimentazione, le modalità di aggiornamento degli allegati e le disposizioni da applicare in deroga, compresa la definizione della competenza economica coerente con la riforma accrual. Saranno allegati i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, nonché le modalità semplificate di elaborazione dello stato patrimoniale.

Indennità del sindaco: dal 2026 il contributo statale non copre la quota oggetto di rinuncia

La cessazione al 31 dicembre 2025 dell’operatività della misura di salvaguardia temporanea, di cui all’art. 1, comma 20-ter, del d.l. n. 198 del 2022, comporta che, relativamente all’indennità di funzione di sindaco corrisposta dal 1° gennaio 2026 in avanti, il concorso dello Stato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai comuni a seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dalle leggi via via intervenute torna ad essere regolato in base al regime ordinario. Sicché, dalla suddetta data, i contributi erariali previsti a carico del fondo di cui all’art. 57-quater, commi 2 e 3, d.l. n. 124 del 2019 iscritto nel bilancio dello Stato sono concessi soltanto ai comuni che, con oneri gravanti sui propri bilanci, già attribuiscono l’indennità di funzione di sindaco nella misura massima prevista dalla normativa previgente, al fine di compensare il maggior onere ad essi derivante dal riconoscimento degli incrementi aggiuntivi introdotti per via legislativa.

È questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 73/2026, in risposta a una richiesta di parere di un Comune articolata in diversi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente l’indennità di funzione del Sindaco. Il Comune istante Il sindaco del Comune evidenziava che il Sindaco, fin dal proprio insediamento, aveva rinunciato all’indennità di funzione, con dichiarazione formalmente recepita dall’ente mediante una deliberazione della Giunta comunale. L’amministrazione intendeva valutare la possibilità di far cessare gli effetti della rinuncia e ripristinare la corresponsione dell’indennità, limitandone però l’importo alle risorse che lo Stato trasferisce annualmente ai Comuni per concorrere alla copertura degli incrementi disposti dal legislatore. In questo modo, secondo la soluzione prospettata, il riconoscimento dell’emolumento non avrebbe prodotto un aggravio sul bilancio comunale. Il sindaco aveva inoltre manifestato l’intenzione di devolvere successivamente al Comune, mediante una donazione liberale e senza vincolo di destinazione, le somme eventualmente ricevute, affinché l’ente, in una situazione di particolare difficoltà finanziaria, potesse utilizzarle per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

La Corte, nel ricostruire il quadro normativo, evidenzia chela disposizione di cui all’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. aveva stabilito che le risorse statali fossero riconosciute anche ai Comuni che avessero adottato deliberazioni di rinuncia totale o parziale alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa vigente, purché gli importi assegnati fossero effettivamente impiegati per corrispondere gli incrementi introdotti dalla legge n. 234 del 2021. a norma, inizialmente applicabile fino al 31 dicembre 2023, è stata prorogata dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2024, n. 2, fino al 31 dicembre 2025. Secondo la Corte dei conti, si trattava di una disposizione eccezionale e temporanea, diretta a salvaguardare i Comuni nei quali le indennità erano state in precedenza ridotte o integralmente rinunciate. Durante il periodo di efficacia della norma, tali enti potevano riconoscere agli amministratori gli incrementi previsti dalla legge di bilancio 2022 e utilizzare a questo scopo il contributo statale, senza incorrere nell’obbligo di restituzione delle risorse. La mancata ulteriore proroga determina, tuttavia, la cessazione di questo regime dal 1° gennaio 2026.

Per le indennità corrisposte dal 1° gennaio 2026 torna quindi applicabile la disciplina ordinaria. In base a tale regime, i contributi statali sono destinati esclusivamente a compensare il maggiore onere derivante dagli incrementi legislativi nei Comuni che già sostengono, con risorse proprie, la spesa relativa all’indennità determinata secondo la normativa previgente. Il trasferimento statale non può, invece, essere utilizzato per finanziare la quota di indennità che avrebbe dovuto gravare ordinariamente sul bilancio comunale e alla quale il sindaco abbia rinunciato. Di conseguenza, qualora il sindaco abbia rinunciato integralmente all’indennità e gli effetti della rinuncia siano mantenuti, il Comune non può limitarsi a riconoscergli soltanto l’importo corrispondente all’incremento legislativo, ponendolo interamente a carico del contributo erariale. Analogamente, in presenza di una rinuncia parziale, la spesa necessaria per raggiungere la misura prevista dalla normativa precedente resta a carico del bilancio comunale. Solo l’ulteriore incremento rispetto a tale misura può essere finanziato attraverso le risorse statali specificamente assegnate.

La corresponsione al sindaco dell’indennità nei soli limiti degli incrementi legislativi non consentirebbe al Comune di accedere alla relativa copertura statale. L’operazione determinerebbe, quindi, una maggiore spesa effettivamente gravante sul bilancio dell’ente, facendo venir meno il presupposto sul quale era costruita la soluzione prospettata: la completa neutralizzazione dell’onere mediante il trasferimento erariale.