Anac: più trasparenza nelle procedure di assunzione di personale

A seguito di segnalazioni da parte parlamentare su presunte illegittimità nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato riguardo la copertura di 322 posti di operatore socio-sanitario da parte di un’azienda sanitaria regionale, l’Anac è intervenuta con Comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, facendo presente la rilevanza dal punto di vista della trasparenza e delle misure anticorruttive delle procedure concorsuali.

I fatti segnalati facevano riferimento ai bandi, nei quali sono stati inseriti requisiti di partecipazione, che hanno come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti. L’Autorità rileva che tra le aree di rischio delle amministrazioni pubbliche, aree richiamate con forza anche nel Piano anticorruzione, vi sono proprio quelle dei concorsi e delle prove selettive per l’assunzione del personale, nonché quella delle progressioni di carriera. Alle amministrazioni e agli enti spetta assicurare la massima trasparenza nell’area dei concorsi, asl fine di prevenire forme di cattiva gestione che ledano il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Anac raccomanda, inoltre, “di avere cura nella predisposizione di bandi di concorso, di non ricorrere a clausole o previsioni che abbiano come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti, ad esempio fissando un requisito di accesso alla procedura che limita di fatto irragionevolmente la partecipazione, e, in generale, di scongiurare la predisposizione di bandi tali da suscitare anche solo il sospetto che le relative procedure concorsuali favoriscano soggetti predeterminati”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: la carenza di fondi non giustifica la mancata trasparenza sul sito comunale

Un Comune non può giustificare il mancato rispetto degli obblighi normativi di trasparenza e pubblicazione degli atti sostenendo di non aver fondi, e di aver atteso i finanziamenti pubblici per il rifacimento del sito istituzionale, compreso l’adeguamento della sezione “amministrazione trasparente”. Questo specie se l’inadempimento è stato reiterato nel tempo, per diverse annualità, con la gravità delle carenze rinvenute.

E’ quanto ha ribadito Anac, delibera n. 114 del 15 marzo 2023, intervenendo nei confronti di un Comune del Lazio ordinando la pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all’interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

Per Anac, sostenere – come ha fatto il Comune – di non avere risorse per rifare il sito comunale e di aver atteso di partecipare ad un avviso pubblico di finanziamenti per rinnovare il sito tecnologicamente obsoleto, non è accettabile come scusante per la non trasparenza. Infatti, nel Comune é mancata notifica pubblica sul sito di atti approvati, di pagamenti dell’amministrazione, di bandi di gara e contratti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trasparenza dei servizi pubblici locali: le indicazioni dell’Anac

Con il Comunicato del Presidente del 22 febbraio 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che gli enti locali devono applicare il decreto sul riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali, D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, inviando all’Autorità la documentazione per gli affidamenti successivi al 31 dicembre 2022.

Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha disposto che gli enti di cui sopra devono procedere alla pubblicazione senza indugio di una serie di atti sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmetterli contestualmente all’Anac. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad Anac la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, la relazione di cui all’articolo 30, comma 2 e il contratto di servizio. L’Autorità provvederà alla pubblicazione dei documenti ricevuti sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”.

Per i servizi in house il decreto legislativo prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’Anac. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

L’Anac ricorda dunque che fino a quando la deliberazione di affidamento non è trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal decreto legislativo e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

Al fine di prevenire l’insorgenza di contenziosi sugli affidamenti, gli enti in questione sono invitati all’attenta applicazione del citato decreto legislativo per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022 (31.12.2022) e a provvedere, tra le altre cose, anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma, consultabili nel servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Obblighi di trasparenza per consulenti e collaboratori anche a carico degli organi di revisione

Con la delibera n. 452 del ottobre 2022, l’ANAC nel fornire riscontro ad una richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ritiene  applicabile anche agli incarichi di componente dell’Organo di revisione  gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

La norma sopra richiamata obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, “gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”. In merito a questa disposizione, l’A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che “Con la modifica apportata dall’art 14 della legge 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, l’Autorità rammenta che ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti”. In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti.

Poiché i componenti dell’organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali sono scelti tra soggetti esterni all’ente locale risulta necessario assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Circolare in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022, con la quale fornisce indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022  (cosiddetto “Decreto Trasparenza) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Tali indicazioni fanno seguito a quelle già contenute nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022, cui la presente si raccorda con l’obiettivo di approfondire ulteriori aspetti, nella consapevolezza che – a fronte di un testo normativo particolarmente ricco di elementi innovativi – verranno esaminate in questa sede le questioni più rilevanti che sono state rappresentate a questa Amministrazione e le innovazioni che meritano un primo approccio interpretativo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Attestazioni obbligatorie Organismi di valutazioni

Anac ha approvato la delibera n. 201 del 13 aprile 2022 che indica le modalità per assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (Oiv). Tali organismi sono chiamati ad attestare l’avvenuta pubblicazione; utilizzare le informazioni e i dati relativi ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; e a riferire all’Autorità Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I soggetti tenuti ad attestare gli obblighi di pubblicazione sono individuabili in quattro categorie: pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società controllate e enti di diritto privato in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato. L’obbligo va assolto entro il 31 maggio 2022 e, entro il 30 giugno successivo, vanno pubblicate la griglia, unitamente al Documento di attestazione e alla Scheda di sintesi. Sul sito di Anac (vedi allegati) sono accessibili tutti i documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione.

Terminato lo stato di emergenza per il Covid, è stato inserito quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione, anche il Rendiconto della raccolta fondi per il contrasto all’emergenza Covid, previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Vanno pubblicati gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e il relativo compenso

In materia di trasparenza è necessario che le pubbliche amministrazioni pubblichino l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Lo ribadisce l’ANAC con un atto del Presidente del 2 marzo 2022, intervenendo al termine di una verifica effettuata su un Comune.

L’art. 18 del d.lgs. 33/2013 prescrive infatti che: “Fermo restano quanto previsto dall’art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”. Risponde alla ratio della disposizione normativa, la pubblicazione in apposite tabelle del nominativo del dipendente pubblico interessato e dei dati relativi all’incarico come l’oggetto, la durata e il compenso.

Tale modalità di pubblicazione agevola un controllo diffuso sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, per far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi, garantire l’imparzialità e il perseguimento dell’interesse pubblico nello svolgimento dell’incarico, oltre quello di favorire il principio di rotazione nell’attribuzione di incarichi al personale dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quaderno ANCI per gli enti locali sulla pianificazione anticorruzione

L’ANCI ha pubblicato un quaderno operativo sugli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022. l’Elaborato delinea un quadro d’analisi delle indicazioni fornite dall’Anac per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (o della apposita sezione del PIAO), attraverso un esame compiuto e ragionato delle sezioni di cui si compongono gli “Orientamenti”. Il volume offre, inoltre, indicazioni utili all’autovalutazione per la verifica della coerenza della pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza con le indicazioni contenute nel PNA 2019-2021 e negli “Orientamenti”. Infine, il Quaderno contiene una scheda funzionale agli enti per il riesame complessivo del sistema di gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Obbligo di trasparenza per le progressioni di carriera del personale dipendente

Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013. Ciò in ragione della ampia formulazione dell’art. 19 che, al co. 1, rinvia al “reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione” nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure
configurano una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione. Le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013, in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell’apporto individuale
del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso. È quanto prevede la delibera Anac n. 775 del 10 novembre 2021.

La delibera evidenzia come nel caso di progressioni verticali si configura una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione, venendo in rilevo una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, con conseguente soggezione alla regola del pubblico concorso enunciata dal co. 4 dell’art. 97 della Costituzione (fra le altre, Corte Cost. sentenze n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002; sentenza 23.7.2002,
n. 373; sent.195/2010; sent. 9 novembre 2006 n, 363; Cass. Sezioni Unite 15 ottobre 2003, n. 15403; Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4313; Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774). Il termine “assunzione” è quindi correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, atteso che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale esso stesso implica un ampliamento della pianta organica (cit. SS. UU sentenza n. 15403 /2003).

In tema di progressioni orizzontali, diverse sono le pronunce dei giudici che, in via generale, hanno distinto tra mobilità orizzontale all’interno delle aree di appartenenza – da finanziare con le risorse destinate alla contrattazione integrativa – e progressioni di carriera, consistenti nell’inquadramento in un’area superiore (cfr. a riguardo, Corte dei conti, Relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico, p. 27).
La giurisprudenza ha altresì precisato che le procedure che determinano il mero passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria si fondano essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell’apporto individuale passato e potenziale del lavoratore (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27932).Tali procedure sono ricondotte a vicende meramente modificative del rapporto di lavoro, che non risultano soggette al principio del pubblico concorso (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent 6 giugno 2017, n. 13981; cit SS. UU sentenza n. 15403 /2003 – Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 1355, 1356 e 1357 del 2005).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, la delibera di approvazione del PEF TARI va pubblicata sul siti internet del Comune

La delibera con cui l’ente locale approva il piano economico e finanziario (PEF) riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può essere ricondotta, unitamente al PEF, nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013. Ove la delibera e il relativo PEF siano trasmessi al Ministero dell’economia e finanze e pubblicati sul sito del Ministero, può essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui tali documenti sono resi disponibili. È quanto evidenziato dall’ANAC con la delibera n. 719 del 27 ottobre 2021.

L’art. 40 del d.lgs. 33/2013 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.), stabilisce, al co. 2, in capo alle amministrazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) – tra cui rientrano le “amministrazioni […] locali” – l’obbligo di pubblicazione, sui propri siti istituzionali – in un’apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» – e in conformità a quanto previsto dal decreto trasparenza, delle informazioni ambientali come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 195/2005, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.

La definizione di “informazioni ambientali” si presta dunque a un’interpretazione piuttosto ampia e contiene un espresso riferimento ai “rifiuti” (cfr. numero 2, art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 195/2005) e, al n. 5 della norma sopra citata, anche alle “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al n. 3”.

In tal senso la delibera comunale di approvazione del PEF e lo stesso PEF possono essere ricondotti al novero delle informazioni ambientali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), n. 3 del d.lgs. n. 195/2005 (le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi) e al n. 5 (le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3) della medesima disposizione.

Un orientamento in tal senso sembra trovare conferma ove si considerino i contenuti del PEF declinati nella delibera n. 443/2019 di ARERA, art. 18, sopra riportati. Avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza che la materia riveste, nell’ambito delle funzioni degli enti locali, la pubblicazione, sul sito del Comune, della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta per l’Autorità del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION