Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, è intervenuto in modo netto su una prassi operativa emersa nell’attività di vigilanza, chiarendo i limiti entro cui deve svolgersi la verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento.

L’Autorità ha rilevato che alcune stazioni appaltanti avevano esternalizzato, mediante contratto di appalto, l’attività di acquisizione della documentazione comprovante i requisiti generali degli operatori economici, demandandola a soggetti privati. In tali casi, l’operatore incaricato provvedeva a richiedere presso le amministrazioni competenti certificazioni quali casellari giudiziali o documentazione antimafia, per poi trasmetterle alla stazione appaltante ai fini delle successive valutazioni.

Tale modus operandi è stato ritenuto incompatibile con il quadro normativo vigente. In linea con quanto già affermato nella Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha ribadito che l’attività di verifica dei requisiti, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce una funzione pubblicistica essenziale, strettamente connessa all’esercizio del potere amministrativo nella gestione delle procedure di gara. Proprio per questa sua natura, essa non può essere oggetto di delega o esternalizzazione a favore di operatori economici privati.

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 36/2023, che configura la verifica dei requisiti come momento qualificante del procedimento di affidamento, funzionale a garantire la legalità, la trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici. In tale prospettiva, la stazione appaltante non può limitarsi a una valutazione finale su documenti acquisiti da terzi, ma deve mantenere il controllo diretto sull’intero segmento procedimentale.

L’Autorità richiama inoltre l’utilizzo del sistema FVOE 2.0, quale strumento ordinario per la verifica dei requisiti, evidenziandone la progressiva integrazione con le banche dati pubbliche. Questo sistema è concepito proprio per assicurare una gestione diretta, tracciabile e sicura delle verifiche da parte delle amministrazioni, rendendo superfluo, e anzi illegittimo, il ricorso a soggetti esterni.

Sotto un ulteriore profilo, la prassi censurata presenta criticità anche in termini di tutela dei dati personali e di certezza dell’azione amministrativa. L’interposizione di un operatore privato nella richiesta di documentazione pubblica può infatti impedire alle amministrazioni certificanti di verificare l’effettiva titolarità della richiesta, oltre a generare opacità rispetto al trattamento dei dati sensibili degli operatori economici e dei soggetti sottoposti a verifica.

DL fiscale, Anci: “Estendere rottamazione anche ai crediti enti locali affidati Agenzia entrate”

“Il decreto fiscale interviene su norme già introdotte ma non affronta i nodi della fiscalità locale. È indispensabile riaprire con decisione il cantiere della delega fiscale, a partire dall’autonomia finanziaria degli enti locali, che oggi resta ancora incompiuta”. Così il sindaco di Novara e delegato Anci alla finanza locale, Alessandro Canelli, intervenuto in audizione davanti alle commissioni Finanze e Tesoro della Camera in merito ai decreti fiscali e carburanti (il documento dell’Anci).
Nel corso dell’audizione Canelli ha rimarcato le due priorità ritenute centrali dall’Anci. La prima riguarda l’impossibilità per gli enti locali di applicare la definizione agevolata ai carichi affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione “che crea – ha spiegato il sindaco di Novara – una ingiusta disparità tra enti e tra contribuenti anche dello stesso Comune. È necessario coinvolgere direttamente l’Agenzia e consentire anche ai Comuni di accedere alla rottamazione. La nostra proposta è semplice: estendere la rottamazione anche ai crediti degli enti locali affidati all’Agenzia, con un modello uniforme e sostenibile”.
La seconda priorità riguarda il riordino dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT). “Su questo versante – ha detto Canelli – occorre evitare distorsioni, anticipando una norma condivisa e già inserita nel decreto delegato sulla finanza locale presentato dal Governo mesi fa. Oggi alcune grandi società localizzano sedi fittizie in territori a bassa tassazione. Il gettito deve invece restare dove si svolge realmente l’attività”.
Annunciando la presentazione, nei prossimi giorni di proposte emendative al testo, il delegato Anci ha concluso ribadendo che “come Anci auspichiamo che si vada nella direzione dell’equità fiscale e della sostenibilità operativa per gli enti locali. Serve una scelta politica chiara: dare finalmente ai Comuni gli strumenti per governare davvero la propria fiscalità” (fonte Anci).

Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto

Sussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta.  E’ quanto ha disposto il Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1 aprile 2026.

Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nell’ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l’Autorità ha effettuato un’analisi dettagliata delle attività svolte dall’interessato, dalla quale è emerso che l’ingegnere nell’ambito dell’appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.

Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano l’approvazione di atti nell’ambito dell’appalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici,  non vi è dubbio che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.

Elenco comuni montani ed esenzione IMU terreni agricoli

Con la Risoluzione n. 1/D del 1° aprile 2026, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito al rapporto tra i nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, introdotti dalla Legge 12 settembre 2025 n. 131, e la disciplina vigente in materia di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli.

Il dubbio interpretativo nasce dalla previsione, contenuta nell’art. 2 della citata legge, che demanda a un regolamento governativo la definizione dei criteri per individuare i comuni montani sulla base di parametri oggettivi, quali altitudine e pendenza. In attuazione di tale disposizione, il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 18 febbraio 2026, ha approvato lo schema di regolamento recante detti criteri, corredato da un elenco dei comuni che soddisfano i requisiti individuati. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, tale atto non ha ancora efficacia normativa. La deliberazione governativa, infatti, rappresenta una fase endoprocedimentale e non conclude l’iter di adozione del regolamento, il quale, allo stato, non risulta formalmente emanato. Ne deriva che lo schema e il relativo elenco non possono produrre effetti giuridici diretti nell’ordinamento.

Ma anche a prescindere da tale profilo, il legislatore ha espressamente escluso ogni interferenza tra la nuova classificazione e la disciplina tributaria. L’art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025 stabilisce infatti in modo inequivoco che la classificazione dei comuni montani introdotta ai fini della legge stessa non si applica né alle misure della Politica agricola comune né, per quanto qui rileva, all’esenzione dall’imposta municipale propria sui terreni agricoli.

Resta pertanto ferma la disciplina prevista dall’art. 1, comma 758, lettera d), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che individua i terreni agricoli esenti da IMU in base alla loro ubicazione in aree montane o collinari delimitate secondo i criteri fissati dalla Circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. È proprio tale circolare, ancora oggi vigente sotto questo profilo, a contenere l’elenco dei comuni rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale.

 

 

Il Senato approva la proposta di legge in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici

l Senato ha approvato in via definitiva, in seconda lettura e all’unanimità, la proposta di legge sulle palestre scolastiche. Il provvedimento, al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, La norma stabilisce che Comuni e Province, attraverso specifiche convenzioni e sentite le istituzioni scolastiche, possano mettere a disposizione delle società sportive: palestre, aree di gioco, impianti scolastici, al di fuori dell’orario scolastico e delle attività extracurriculari, ma anche nel periodo tra la fine e l’inizio dell’anno scolastico.

Il provvedimento riconosce nello sport un elemento centrale di crescita sociale, promuovendo: maggiore accessibilità alla pratica sportiva; inclusione e benessere; utilizzo efficiente delle strutture pubbliche. Le associazioni e società sportive potranno utilizzare gli spazi anche per allenamenti e gare ufficiali, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

Un ruolo chiave è affidato agli enti locali, chiamati a gestire le convenzioni e a coordinare l’utilizzo degli impianti in equilibrio con le attività scolastiche. Le scuole mantengono infatti la priorità nell’uso degli spazi e possono segnalare eventuali incompatibilità con la programmazione didattica.

Le società sportive che utilizzano gli impianti si assumono gli obblighi di gestione, cura e pulizia; garantiscono la piena funzionalità delle strutture al termine dell’utilizzo; operano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La riforma apre inoltre alla possibilità, per associazioni e società sportive senza fini di lucro, di presentare progetti di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti. In caso di riconoscimento dell’interesse pubblico, gli enti locali potranno prevedere l’utilizzo gratuito degli spazi per un periodo proporzionato all’investimento realizzato.

Beni culturali, le nuove regole per la loro valorizzazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2026 la legge n. 40/2026 del 17 marzo, in vigore dal prossimo 14 aprile, che interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), innovando la disciplina della valorizzazione, gestione e circolazione dei beni e rafforzando il coordinamento tra pubblico e privato.

La finalità del provvedimento è favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell’impresa culturale e creativa, quale attività d’interesse generale necessaria a formare e a preservare l’identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

Uno dei profili di maggiore interesse riguarda l’introduzione di una anagrafe digitale dei beni culturali pubblici, destinata a raccogliere informazioni sistematiche sul patrimonio, sul suo stato di conservazione e sulle modalità di gestione. Per gli enti territoriali, ciò comporta un salto qualitativo nella fase di programmazione: la disponibilità di dati strutturati consente una pianificazione più consapevole degli interventi, soprattutto in relazione al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e alla loro possibile rifunzionalizzazione. In questo senso, la norma rafforza indirettamente anche gli strumenti di programmazione economico-finanziaria locale, incidendo sulle scelte di investimento e sulla definizione delle priorità, con evidenti ricadute sul ciclo della performance e sulla gestione del patrimonio.

Di particolare rilievo è poi la valorizzazione delle forme di collaborazione pubblico-privato, attraverso l’istituzione di un albo digitale dei soggetti disponibili alla gestione indiretta dei beni culturali. Tale previsione introduce maggiore trasparenza e sistematicità nei processi di esternalizzazione e partenariato, offrendo agli enti territoriali un bacino qualificato di operatori cui affidare attività di valorizzazione. Ne deriva una progressiva evoluzione del modello gestionale, che si allontana da logiche esclusivamente pubblicistiche per aprirsi a forme di sussidiarietà orizzontale strutturata.

Sotto il profilo procedurale, la legge introduce misure di semplificazione destinate ad incidere direttamente sull’attività amministrativa degli enti. Tra queste assume rilievo la previsione di termini certi per alcuni procedimenti autorizzatori, come quello relativo alla circolazione dei beni culturali, nonché l’aggiornamento di soglie e condizioni operative. Si tratta di interventi che mirano a ridurre l’incertezza e i tempi amministrativi, con effetti positivi in termini di efficienza e prevedibilità dell’azione amministrativa.

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla definizione di una strategia nazionale di valorizzazione del patrimonio culturale, destinata a incidere anche sul livello territoriale. Tale strategia, orientata alla promozione dei luoghi della cultura anche nei contesti periferici e nei piccoli comuni, rafforza il ruolo degli enti locali quali attori centrali nelle politiche di sviluppo culturale e turistico, favorendo una maggiore integrazione tra politiche culturali e sviluppo economico locale.

Certificazione copertura costo dei servizi per l’anno 2023 per gli enti deficitari

È stato pubblicato il decreto del 31 marzo 2026 recante approvazione dei modelli certificazione concernenti la dimostrazione, per l’anno 2023, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali. Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all’art. 265, comma 1, del medesimo decreto. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 30 giugno 2026 per la certificazione relativa alle risultanze contabili relative all’esercizio finanziario 2023.

Dichiarazione recupero ICI 2006-2011: proroga al 30 settembre 2026

Con il D.P.C.M. 26 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2026, è stata disposta la proroga al 30 settembre 2026 del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al recupero dell’ICI per gli anni 2006-2011 da parte degli enti non commerciali interessati.

Il provvedimento interviene modificando l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 23 dicembre 2025, emanato in attuazione delle decisioni della Commissione europea concernenti il recupero di somme indebitamente non versate a titolo di imposta comunale sugli immobili, in quanto oggetto di esenzione ritenuta incompatibile con la disciplina euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

La novella si caratterizza per il contenuto essenziale, limitandosi a differire il termine originariamente previsto per l’adempimento dichiarativo, senza incidere sugli ulteriori presupposti applicativi della disciplina.

Restano pertanto tenuti alla presentazione della dichiarazione, esclusivamente in via telematica, gli enti non commerciali che, con riferimento ad almeno uno degli anni d’imposta 2012 o 2013, abbiano indicato, nelle dichiarazioni IMU/TASI, un’imposta dovuta superiore a 50.000 euro annui ovvero siano stati destinatari di accertamenti comunali per importi di pari entità. Per tali soggetti permane l’obbligo di dichiarare, entro il nuovo termine del 30 settembre 2026, le somme dovute a titolo di ICI per il periodo compreso tra il 2006 e il 2011, in attuazione degli obblighi di recupero imposti a livello europeo.

Incentivi per funzioni tecniche: liquidazione tardiva, rinnovi, proroghe e affidamenti in house

Con deliberazione n. 14/2026, la Corte dei conti, Sez. Friuli, fornisce chiarimenti su questioni ascrivibili all’interpretazione della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche prevista dall’art. 45, del D. Lgs. n. 36 del 2023. Il Comune istante ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attribuire efficacia retroattiva ai criteri di riparto stabiliti dall’Amministrazione nel caso di adozione tardiva della relativa disciplina; di attribuire e liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche nei casi di rinnovo o proroga contrattuale e di attribuire e liquidare detti incentivi nel caso di affidamenti diretti a soggetti in house providing.

Venendo al primo quesito, concernente la possibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi nonostante l’adozione tardiva dell’atto interno di riparto, il parere si colloca nel solco di un orientamento già consolidato. Sebbene l’art. 45 preveda che i criteri di distribuzione siano definiti entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Codice, tale termine non assume carattere perentorio tale da precludere in via definitiva la corresponsione degli incentivi. In continuità con quanto già affermato sotto la vigenza del precedente assetto normativo, si riconosce la possibilità di adottare l’atto anche successivamente, purché le risorse siano state previamente accantonate nel quadro economico dell’intervento e riferite a procedure avviate sotto la disciplina vigente.

Questa conclusione trova fondamento nella natura giuridica dell’incentivo, qualificato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, come componente retributiva. Il diritto del dipendente matura in relazione allo svolgimento delle attività tecniche previste dalla legge, mentre l’atto interno dell’amministrazione ha funzione meramente attuativa, limitandosi a disciplinare i criteri di riparto. Ne consegue che l’eventuale inerzia dell’ente non incide sull’an debeatur del diritto, ma può semmai rilevare sul piano della responsabilità, esponendo l’amministrazione a pretese risarcitorie.

Quanto al secondo profilo sollevato dal Comune, relativo alla possibilità di riconoscere gli incentivi nelle ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale, il parere muove dalla necessaria distinzione tra i due istituti. Il rinnovo si caratterizza per la rinegoziazione del rapporto e dà luogo a un nuovo vincolo contrattuale, mentre la proroga si limita a differire nel tempo l’efficacia di un contratto già in essere, senza alterarne il contenuto. Tale distinzione assume rilievo decisivo ai fini dell’applicazione della disciplina degli incentivi.

Nel caso della proroga, soprattutto se prevista ab origine nella documentazione di gara o disposta nei limiti della proroga tecnica, il valore economico rilevante ai fini del calcolo degli incentivi deve essere già considerato nell’importo stimato dell’appalto. Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 14 del Codice, comprende anche eventuali opzioni e rinnovi espressamente previsti. Pertanto, l’erogazione degli incentivi nella fase esecutiva potrà avvenire ove ricorrano i presupposti sostanziali, ossia l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche e la loro attestazione da parte del RUP.

Diversa è la situazione del rinnovo, che, configurandosi come un nuovo affidamento, richiede di assumere come parametro di riferimento l’importo relativo alla nuova procedura. In questo caso, la possibilità di riconoscere gli incentivi resta subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 45, nonché alla legittimità del ricorso al rinnovo stesso, che deve comunque confrontarsi con il principio generale di concorrenza e con il divieto di rinnovi taciti.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto, che il nuovo Codice ha esteso a tutte le procedure di affidamento e non più alle sole gare. Tale evoluzione supera le restrizioni interpretative maturate sotto la disciplina previgente, consentendo di riconoscere gli incentivi anche in contesti diversi dall’appalto in senso stretto, purché sussistano i presupposti sostanziali e contabili richiesti dalla norma.

Infine, con riferimento agli affidamenti in favore di società in house, il parere esclude la possibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche. La soluzione si fonda sulla natura del rapporto intercorrente tra amministrazione e società partecipata, che non si configura come relazione tra soggetti distinti, bensì come espressione di un modello organizzativo interno. La società in house opera infatti quale articolazione dell’ente pubblico, in regime di controllo analogo, con conseguente assenza di quella alterità soggettiva che giustifica l’applicazione delle regole sull’evidenza pubblica e, correlativamente, del sistema incentivante. In tale contesto, viene meno la ratio stessa dell’istituto, che è quella di remunerare attività tecniche svolte nell’ambito di procedure competitive rivolte al mercato.