Accrual, Servizio per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio per la fase pilota

Come noto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto MEF 23 dicembre 2024, le amministrazioni trasmettono per via telematica alla RGS gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio alla Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) “adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL)”, secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche “disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato Direttivo della Struttura di governance e pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15”.

A tal riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze rende noto che è in linea su Area RGS il canale “Riforma della contabilità Accrual”, dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR e, specificamente, al servizio di trasmissione telematica, nell’ambito della fase pilota, degli schemi di bilancio 2025 alla Ragioneria Generale dello Stato. Il canale potrà raccogliere contenuti informativi e indicazioni operative a supporto degli enti coinvolti. Sono stati preventivamente accreditati all’utilizzo del nuovo servizio gli utenti delle amministrazioni che hanno l’obbligo di produrre e trasmettere gli schemi di bilancio per la fase pilota (articolo 10, commi 3-12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n. 143 e Determina RGS n. 259 del 26 novembre 2024).

Dopo il login con le credenziali fornite dal MEF o, in alternativa, con lo Spid, gli enti accedono al servizio di “Trasmissione schemi di bilancio”, nell’ambito del canale della Riforma. Attraverso la funzionalità  “Usa il servizio” si può procedere all’invio degli schemi di bilancio in formato XBRL, oppure, qualora non fosse possibile produrre l’XBRL, richiedere l’autorizzazione all’invio degli schemi in formato XLS. Gli enti che, pur tenuti all’invio, non risultino accreditati al servizio possono richiedere l’abilitazione al servizio tramite il sistema di ticketing al seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it/assistenza/supporto . Con le stesse modalità possono chiedere di essere accreditati al servizio anche gli enti non assoggettati agli adempimenti della fase pilota che, su base volontaria, hanno proceduto ad elaborare gli schemi di bilancio e intendono trasmetterli telematicamente alla RGS.
Per problemi relativi alle utenze per la fase pilota si può anche scrivere alla seguente casella di posta utenzepilota.accrual@mef.gov.it    .

Per ogni altra informazione si rinvia alle istruzioni tecniche, di seguito scaricabili, che sono state aggiornate e integrate con le indicazioni per l’accesso e l’utilizzo della nuova interfaccia.  Sono, inoltre, disponibili le versioni definitive delle tassonomie XBRL. AI seguenti link sono scaricabili i due file aggiornati:

– documento di istruzioni tecniche per la trasmissione
 tassonomie XBRL

Regime giuridico delle spese inerenti alla gestione degli immobili di proprietà dei comuni destinati ad uffici giudiziari

In base ai commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 392/1941, come modificata ed integrata dai commi 526-530dell’art. 1 della legge 190/2014, a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese per uffici giudiziari siti in immobili di proprietà degli enti locali – per i quali cessa il riconoscimento di un corrispettivo per il concesso godimento – sono poste direttamente a carico dello Stato ed attengono a tutti quei servizi ed opere ritenuti necessari a rendere l’immobile di proprietà comunale funzionale alle esigenze dell’Amministrazione della giustizia, ivi incluse quelle di manutenzione straordinaria e/o per interventi strutturali. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2026, in riscontro ad una richiesta di chiarimento da parte di un Comune in merito al regime giuridico delle spese inerenti alla gestione degli immobili di proprietà dei comuni destinati ad uffici giudiziari.

Nel sistema originario, l’art. 1 della legge del 1941 poneva a carico dei comuni sede di uffici giudiziari una serie ampia di oneri qualificati come “spese obbligatorie”, comprendenti sia i costi di primo impianto sia quelli di gestione e funzionamento degli immobili destinati alla funzione giudiziaria, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, servizi e forniture. A fronte di tale obbligo, lo Stato riconosceva un contributo annuo, inizialmente determinato in misura tabellare e successivamente suscettibile di aggiornamento in presenza di specifiche esigenze, soprattutto in caso di interventi strutturali sugli edifici giudiziari.

Tale assetto, pur oggetto di revisione procedurale nel tempo, è stato ritenuto compatibile con i principi costituzionali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, sulla base dell’assunto secondo cui la distribuzione degli oneri finanziari tra livelli di governo non richiede una perfetta corrispondenza con le funzioni esercitate, ma può rispondere a criteri di ragionevolezza e tendenziale equilibrio. In questa prospettiva, è stato valorizzato anche il beneficio indiretto che la presenza degli uffici giudiziari comporta per le comunità locali.

Il punto di svolta è rappresentato dalla riforma del 2014, che interviene in modo incisivo sul riparto delle competenze finanziarie. A decorrere dal 1° settembre 2015, infatti, le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari vengono trasferite integralmente allo Stato, con contestuale cessazione degli obblighi di contribuzione in capo ai comuni e soppressione dei canoni per l’utilizzo degli immobili comunali destinati alla funzione giudiziaria. La norma prevede inoltre il subentro del Ministero della giustizia nei rapporti giuridici in essere, mantenendo tuttavia impregiudicate le posizioni debitorie e creditorie già maturate.

Il decreto attuativo del 2015 e gli atti organizzativi successivi hanno completato il passaggio, inserendo la gestione degli immobili nel sistema accentrato delle manutenzioni e attribuendo al Ministero della giustizia, in coordinamento con l’Agenzia del Demanio, la programmazione e il finanziamento degli interventi, secondo criteri basati su costi standard e priorità tecniche.

Sul piano sistematico, la riforma determina un accentramento delle responsabilità finanziarie e gestionali in capo allo Stato, che diviene unico soggetto tenuto a sostenere integralmente i costi necessari al funzionamento degli uffici giudiziari, indipendentemente dalla proprietà degli immobili utilizzati. In tale contesto, la messa a disposizione gratuita degli immobili comunali viene ricondotta a una logica di cooperazione istituzionale tra livelli di governo, giustificata dalla rilevanza della funzione giudiziaria e dal beneficio diffuso che essa produce sul territorio.

Particolarmente rilevante è la qualificazione del rapporto tra enti locali e Stato, che il parere tende a ricondurre non a uno schema contrattuale di tipo sinallagmatico, ma a una relazione di natura pubblicistica, caratterizzata dal vincolo di destinazione del bene e dalla funzionalizzazione dello stesso all’esercizio di una funzione statale. In questa prospettiva, il potere dello Stato sull’utilizzo dell’immobile si connota come strettamente collegato alla funzione giurisdizionale cui il bene è strumentale.

Riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica 2026-2028 per province e per città metropolitane

La Direzione centrale della Finanza Locale informa che è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 febbraio 2026, corredato della Nota metodologica – allegato A e degli allegati B, C e D relativo ai criteri e le modalità di riparto, per il triennio 2026-2028, delle risorse dei fondi, di cui ai commi 783 e 784, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come incrementate dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 207 del 2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

Il riparto riguarda i fondi previsti dalla normativa vigente, progressivamente incrementati negli ultimi anni, e tiene conto della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali, secondo i parametri elaborati dalla Commissione tecnica competente. Per il triennio considerato, le risorse risultano in crescita: complessivamente sono previsti aumenti fino a 250 milioni di euro per il 2026, 300 milioni per il 2027 e 350 milioni per il 2028.

Parallelamente al riparto dei fondi, il decreto disciplina il concorso alla finanza pubblica richiesto a province e città metropolitane. Tale contributo si inserisce nelle politiche di contenimento della spesa pubblica e viene determinato in coerenza con le disposizioni normative vigenti, prevedendo che gli enti concorrano al riequilibrio dei conti pubblici attraverso specifiche riduzioni delle risorse loro spettanti. Questo meccanismo si realizza, sul piano contabile, mediante trattenute operate sulle somme attribuite a titolo di fondo unico, con conseguente obbligo per gli enti di registrare tali importi sia in entrata sia in uscita nei propri bilanci.

Resta prevista la possibilità di aggiornare il riparto qualora cambino i fabbisogni standard o le capacità fiscali, confermando così un meccanismo flessibile e soggetto a revisione periodica. Il decreto autorizza inoltre le necessarie variazioni di bilancio per garantire l’attuazione delle misure previste.

CCNL Funzioni locali 2022-2024: il quaderno operativo di ANCI

L’ANCI ha pubblicato un Quaderno operativo dedicato alle principali novità del CCNL Funzioni locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026. Il nuovo contratto introduce diverse significative novità rispetto al precedente accordo 2019-2021, con un particolare focus sulla flessibilità organizzativa, il benessere lavorativo e l’adeguamento dei trattamenti economici. Il nuovo contratto non si limita a migliorare i trattamenti economici, ma recepisce istanze organizzative e di tutela derivanti dall’evoluzione non solo normativa e dagli orientamenti applicativi consolidati.

In questo contesto Anci segnala, fra gli altri, i seguenti aspetti:
flessibilità e work-life balance: il nuovo assetto contrattuale istituzionalizza la sperimentazione della settimana corta (art. 22), rafforza le tutele economiche del lavoro agile (art. 41) ed integra diversi istituti contrattuali ampliando le ipotesi di fruizione di benefici per il lavoratore, nell’intento di armonizzare le esigenze organizzative con il benessere del dipendente;
gestione dell’invecchiamento del personale dipendente: l’introduzione delle politiche di Age Management (art. 38) rappresenta un’innovazione sistematica rivolta a contrastare il fenomeno del logoramento del personale ed a garantire il trasferimento intergenerazionale delle competenze, aspetto quest’ultimo già oggetto di alcune previsioni nella precedente tornata contrattuale, ora considerato in una visione allo stesso tempo più sistemica e di maggior dettaglio;
adeguamento retributivo: attraverso il conglobamento dell’indennità di comparto e gli incrementi tabellari a regime dal 2024 (artt. 56, 60), il nuovo contratto migliora il trattamento economico e  semplifica la struttura della retribuzione base, migliorandone la trasparenza. È inoltre stabilito l’innalzamento del limite massimo per l’indennità di posizione degli incarichi di EQ;
sicurezza e tutele: la disciplina del patrocinio legale del dipendente viene rafforzata (art. 43), chiarendo che l’ente assume l’onere di difesa a condizione che non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale; in caso di conclusione favorevole del procedimento, il rimborso deve rispettare i parametri minimi ministeriali forensi. È inoltre definita una risposta alle criticità legate alla sicurezza sul lavoro attraverso il potenziamento della difesa legale e del sostegno psicologico per i dipendenti vittime di violenza (art. 44);
enti di minori dimensioni: il contratto affronta diverse tematiche ed istituti prevedendo nuove misure e possibilità di differenziare la loro disciplina in favore degli enti di minore dimensione, privi di dirigenza, nell’intento di rafforzarne, da un lato, l’efficienza e l’efficacia organizzativa e, dall’altro, di migliorarne l’attrattività per le migliori professionalità.

Il Quaderno operativo offre un’analisi dettagliata degli articoli del nuovo contratto e propone una modulistica standard per la convenzione per lo scavalco condiviso ex art. 18 CCNL 2022/2024 e per il contratto di lavoro subordinato per scavalco di eccedenza nonché uno schema per il conteggio del monte salari e uno schema di deliberazione per lo stanziamento dello 0,22% del monte salari 2021.21

Eliminazione barriere architettoniche, pubblicata la graduatoria definitiva

Anci informa che sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubblicate le graduatorie definitive, di cui all’Avviso Pubblico n. 18807 del 31 ottobre 2025, relativo all’assegnazione di risorse, pari a 18.689.726,62 milioni di euro per Comuni e Città metropolitane, per la realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. (https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-eliminazione-barriere-architettoniche.shtml#normativa).
L’aggiudicazione efficace dei lavori  e il  certificato di ultimazione dei lavori  sono  previsti, rispettivamente  entro  quattro e nove mesi, dalla data di pubblicazione del  decreto nella Gazzetta Ufficiale (fonte Anci).

Arera, Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti e disposizioni transitorie per il 2026

Con la Delibera 14 aprile 2026 n. 123/2026/R/rif, Arera chiarisce alcuni aspetti relativi all’applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti e prevede una deroga alle tempistiche ordinarie previste dal TUBR per la messa a disposizione di flussi aggiuntivi di dati da parte di SGAte, per le conseguenti lavorazioni da parte dei gestori e per la successiva erogazione del bonus agli utenti.

Il provvedimento si colloca nel solco della precedente deliberazione 355/2025/R/rif e introduce una serie di semplificazioni operative che riguardano principalmente i flussi informativi e le modalità di erogazione dell’agevolazione. In particolare, ARERA prende atto delle difficoltà generate dalla disponibilità non completa dei dati ISEE nelle tempistiche ordinarie, dovuta alla presenza di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) con anomalie successivamente sanate. Questo ha reso necessario prevedere un flusso informativo aggiuntivo gestito tramite il sistema SGAte, così da consentire l’inclusione degli aventi diritto inizialmente esclusi. Per risolvere tale disallineamento, ARERA introduce per l’anno 2026 un flusso informativo integrativo, che consente di recuperare queste posizioni e includerle nel perimetro degli aventi diritto al bonus.

La deliberazione definisce una scansione temporale straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista dal TUBR. I dati relativi alle DSU regolarizzate devono essere resi disponibili entro il 30 aprile 2026, mentre i gestori sono chiamati a completare le attività di verifica e abbinamento delle utenze entro il 31 luglio 2026. L’erogazione del bonus per i beneficiari individuati attraverso il flusso aggiuntivo è ammessa fino al 30 settembre 2026, con obbligo di rendicontazione entro il 31 gennaio 2027. Questa rimodulazione delle scadenze risponde all’esigenza di garantire l’effettività della misura senza compromettere la qualità dei controlli.

Il provvedimento interviene anche su alcuni aspetti interpretativi della disciplina, chiarendo in modo più netto il ruolo dei soggetti coinvolti. Viene ribadito che la titolarità dell’erogazione del bonus resta in capo ai Comuni, anche nei casi in cui la gestione operativa del servizio rifiuti sia affidata a soggetti terzi. In tale assetto, i gestori operano come soggetti attuatori, responsabili dell’applicazione in bolletta o tramite altre modalità di compensazione, sulla base delle informazioni ricevute tramite SGAte.

Particolare attenzione è dedicata ai criteri di quantificazione dell’agevolazione. ARERA conferma che il bonus deve essere calcolato sulla tariffa rifiuti lorda dovuta dall’utente per l’anno di competenza, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste a livello locale. Tale impostazione garantisce uniformità di trattamento su scala nazionale ed evita distorsioni derivanti da discipline comunali eterogenee. Viene inoltre ribadito il principio secondo cui il bonus non può eccedere l’importo complessivamente dovuto dall’utente.

Arera stabilisce che n caso di cessazione dell’utenza per una variazione dell’indirizzo di abitazione dell’utente, l’agevolazione vada quantificata dal GTRU territorialmente competente che riceve da SGAte la DSU sulla base della TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta o stimata (ove non ancora determinata) per l’intero anno, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, integrando conseguentemente gli articoli 9 e 12 del TUBR;

Nel caso specifico di utenti morosi, ARERA precisa che la compensazione può avvenire con riferimento alle partite debitorie relative al servizio rifiuti, evitando la creazione di flussi finanziari aggiuntivi e garantendo una gestione più lineare per i gestori. Tuttavia, questa compensazione non altera la natura delle obbligazioni pregresse né comporta la loro estinzione automatica oltre l’importo del bonus riconosciuto. In altri termini, il bonus riduce l’esposizione debitoria dell’utente fino a concorrenza del suo valore, ma non interviene su eventuali residui debiti.

Recupero ICI enti non commerciali: nuova versione del modulo di controllo delle dichiarazioni telematiche

Si rafforza il presidio tecnico sulle dichiarazioni telematiche relative al recupero dell’ICI per gli enti non commerciali. A partire dall’8 aprile 2026 è infatti disponibile, all’interno della piattaforma Desktop Telematico, la versione 1.0.2 del modulo di controllo REC25, destinato alle applicazioni Entratel e File Internet, nella sezione dedicata ai controlli delle dichiarazioni varie.

L’aggiornamento interviene su un aspetto puntuale ma rilevante sotto il profilo della correttezza formale dei dati trasmessi. In particolare, come comunicato dal Dipartimento delle finanze, è stato corretto il controllo relativo all’importo delle rate nei casi in cui non risulti dovuto alcun importo per il singolo comune, con riferimento al record di tipo “G” del quadro E. Si tratta di una modifica che incide direttamente sulla validazione dei flussi dichiarativi, evitando potenziali scarti o anomalie derivanti da incongruenze tra dati esposti e obbligazioni tributarie effettive.

Dal punto di vista operativo, l’aggiornamento si inserisce nel quadro dei meccanismi automatizzati di gestione della piattaforma. Qualora il modulo risulti già installato, non è richiesto alcun intervento manuale da parte degli utenti: il sistema provvede infatti all’aggiornamento automatico all’avvio del Desktop Telematico. Resta tuttavia opportuno, in un’ottica di controllo interno e di affidabilità delle procedure, verificare l’avvenuto aggiornamento attraverso le funzionalità disponibili nell’ambiente applicativo.

L’intervento conferma l’attenzione dell’amministrazione finanziaria verso la qualità dei dati e la stabilità dei processi di trasmissione, elementi essenziali in un ambito, come quello delle dichiarazioni telematiche, in cui la correttezza formale rappresenta un prerequisito imprescindibile per la validità degli adempimenti e per l’efficace gestione dei controlli successivi.

Fondo assistenza ai minori: dichiarazione telematica anno 2025 entro il 15 maggio 2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile il decreto del Ministero dell’Interno che regola le dichiarazioni 2026 per l’assegnazione ai Comuni del contributo a supporto delle spese derivanti da sentenze di affidamento obbligatorio dei minori.

Il contributo è stato istituito per il triennio 2025-27 con il comma 764 della legge n. 207 del 2024, per un importo di 100 milioni di euro annui. Per il solo 2026 tale dotazione è stata aumentata a 250 mln. di euro (co. 673 della legge di bilancio 2026).

La spesa certificata dai Comuni lo scorso anno (con riferimento al 2024) ammontava a circa 450 mln. di euro e il contributo assegnato per il 2025 ha permesso di coprirne in media il 22%, raggiungendo livelli maggiori, fino al 70%, per gli enti con maggior incidenza sulla spesa sociale e generalmente di piccole dimensioni, nel rispetto dei criteri di riparto previsti dalla legge.

Al fine di ottenere il contributo, sono tenuti alla dichiarazione tutti i Comuni che nel 2025 hanno sostenuto – anche attraverso qualsiasi tipo di forma associativa o ente strumentale – spese derivanti da sentenze di affidamento obbligatorio emanate, anche in anni precedenti, dall’Autorità giudiziaria, con riferimento a minori e ad eventuali adulti collegati.

Le spese devono essere riportate, come da istruzioni alla compilazione del modello allegate al DM, distintamente per ciascun provvedimento del Giudice e per ciascun soggetto affidato, con l’indicazione se si tratta di minore o di adulto eventualmente compreso nel provvedimento del giudice minorile.

Le spese possono essere di diverso tipo (affidi familiari, rette di comunità, altri oneri direttamente derivanti della sentenza) e devono essere riportate nel modello messo a disposizione del Ministero dell’Interno con riferimento a: impegni relativi all’esercizio 2025, che costituiranno il principale riferimento per la determinazione del riparto del contributo; pagamenti (provvedimenti di liquidazione), intervenuti nello stesso anno e relativi agli impegni 2025.
Il Comune è l’unico soggetto abilitato alla dichiarazione. Nel caso in cui le spese siano state sostenute da una forma associata o ente strumentale (Unione di Comuni, Comune capofila, ente strumentale delegato), gli impegni e i pagamenti sono quelli che risultano a tale soggetto, con riferimento ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria destinati al Comune dichiarante, come emerge dalla FAQ.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Ministero dell’interno (TBEL), entro il termine fissato tassativamente dalla legge a 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi entro il 15 maggio 2026 (fonte IFEL).

Incompatibile incarico di consigliere di Unione comuni e presidente di Finanziaria regionale

Con la delibera n. 115 del 1° aprile 2026, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito l’incompatibilità tra la carica di presidente di una finanziaria regionale, ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, e quella di componente del consiglio di un’Unione di Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, qualora entrambe insistano sul medesimo territorio regionale.

Il caso, emerso nell’ambito dell’attività di vigilanza istituzionale, riguarda una regione del Centro-Sud Italia e trae origine dalla posizione di un amministratore che, già presidente della società finanziaria regionale con deleghe gestionali dirette, aveva assunto anche la carica di consigliere dell’Unione dei Comuni in qualità di sindaco.

Secondo l’Autorità, tale cumulo integra una violazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 39/2013, norma che disciplina le incompatibilità tra incarichi amministrativi e cariche politiche locali quando sussistono potenziali interferenze tra funzioni e interessi.

L’avvio del procedimento da parte di ANAC ha prodotto effetti immediati: il diretto interessato ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta presso l’Unione dei Comuni, determinando il venir meno della situazione di incompatibilità. L’ente ha successivamente preso atto della rinuncia con propria deliberazione. Nel provvedimento, l’Autorità richiama con chiarezza la ratio della disciplina introdotta dal d.lgs. 39/2013, sottolineando come essa sia finalizzata a preservare l’indipendenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa rispetto a possibili condizionamenti derivanti da interessi politici o gestionali. Viene inoltre ribadita la distinzione tra incompatibilità e inconferibilità: le prime possono emergere anche nel corso del mandato e richiedono una scelta da parte dell’interessato, senza incidere sulla legittimità delle cariche politiche eventualmente ricoperte.

Il caso si inserisce in un filone di attenzione crescente da parte dell’Autorità verso le aree di sovrapposizione tra governance societaria pubblica e rappresentanza politica territoriale, ambito nel quale il rischio di conflitti di interesse resta particolarmente elevato. L’intervento conferma il ruolo di ANAC come presidio attivo non solo sul piano sanzionatorio, ma anche su quello interpretativo e preventivo, a tutela della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Messa a norma antincendio: decreto Ministero interno scadenze e modalità per adeguamento

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2026 il decreto del Ministero dell’Internodi concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito 31 marzo 2026, recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”.

Si ricordano i soli due step temporali e le relative modalità  per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antincendio:

  1. entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui (art. 4 DPR n. 151/2011), attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del DM Interno 26 agosto 1992: lità); 7.1, secondo comma, lettere a) b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);
  2. entro il 31 dicembre 2027 (scadenza prevista nel dl milleproroghe 2025), sono attuate tutte le disposizioni previste nel DM Interno  26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la SCIA attestante il completo adeguamento

Il decreto prevede altresì che nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, le istituzioni scolastiche e i Comuni e Città metropolitane proprietari degli edifici scolastici debbano individuare idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio, tra cui, a titolo indicativo, la limitazione del carico di incendio, l’eliminazione di materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste, la gestione dell’affollamento dell’attività e della distribuzione degli occupanti, ed altro (fonte Anci).