Con la Delibera 14 aprile 2026 n. 123/2026/R/rif, Arera chiarisce alcuni aspetti relativi all’applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti e prevede una deroga alle tempistiche ordinarie previste dal TUBR per la messa a disposizione di flussi aggiuntivi di dati da parte di SGAte, per le conseguenti lavorazioni da parte dei gestori e per la successiva erogazione del bonus agli utenti.
Il provvedimento si colloca nel solco della precedente deliberazione 355/2025/R/rif e introduce una serie di semplificazioni operative che riguardano principalmente i flussi informativi e le modalità di erogazione dell’agevolazione. In particolare, ARERA prende atto delle difficoltà generate dalla disponibilità non completa dei dati ISEE nelle tempistiche ordinarie, dovuta alla presenza di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) con anomalie successivamente sanate. Questo ha reso necessario prevedere un flusso informativo aggiuntivo gestito tramite il sistema SGAte, così da consentire l’inclusione degli aventi diritto inizialmente esclusi. Per risolvere tale disallineamento, ARERA introduce per l’anno 2026 un flusso informativo integrativo, che consente di recuperare queste posizioni e includerle nel perimetro degli aventi diritto al bonus.
La deliberazione definisce una scansione temporale straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista dal TUBR. I dati relativi alle DSU regolarizzate devono essere resi disponibili entro il 30 aprile 2026, mentre i gestori sono chiamati a completare le attività di verifica e abbinamento delle utenze entro il 31 luglio 2026. L’erogazione del bonus per i beneficiari individuati attraverso il flusso aggiuntivo è ammessa fino al 30 settembre 2026, con obbligo di rendicontazione entro il 31 gennaio 2027. Questa rimodulazione delle scadenze risponde all’esigenza di garantire l’effettività della misura senza compromettere la qualità dei controlli.
Il provvedimento interviene anche su alcuni aspetti interpretativi della disciplina, chiarendo in modo più netto il ruolo dei soggetti coinvolti. Viene ribadito che la titolarità dell’erogazione del bonus resta in capo ai Comuni, anche nei casi in cui la gestione operativa del servizio rifiuti sia affidata a soggetti terzi. In tale assetto, i gestori operano come soggetti attuatori, responsabili dell’applicazione in bolletta o tramite altre modalità di compensazione, sulla base delle informazioni ricevute tramite SGAte.
Particolare attenzione è dedicata ai criteri di quantificazione dell’agevolazione. ARERA conferma che il bonus deve essere calcolato sulla tariffa rifiuti lorda dovuta dall’utente per l’anno di competenza, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste a livello locale. Tale impostazione garantisce uniformità di trattamento su scala nazionale ed evita distorsioni derivanti da discipline comunali eterogenee. Viene inoltre ribadito il principio secondo cui il bonus non può eccedere l’importo complessivamente dovuto dall’utente.
Arera stabilisce che n caso di cessazione dell’utenza per una variazione dell’indirizzo di abitazione dell’utente, l’agevolazione vada quantificata dal GTRU territorialmente competente che riceve da SGAte la DSU sulla base della TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta o stimata (ove non ancora determinata) per l’intero anno, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, integrando conseguentemente gli articoli 9 e 12 del TUBR;
Nel caso specifico di utenti morosi, ARERA precisa che la compensazione può avvenire con riferimento alle partite debitorie relative al servizio rifiuti, evitando la creazione di flussi finanziari aggiuntivi e garantendo una gestione più lineare per i gestori. Tuttavia, questa compensazione non altera la natura delle obbligazioni pregresse né comporta la loro estinzione automatica oltre l’importo del bonus riconosciuto. In altri termini, il bonus riduce l’esposizione debitoria dell’utente fino a concorrenza del suo valore, ma non interviene su eventuali residui debiti.






