Il MIT ha emanato il provvedimento, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che adotta i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni di cui alla Tabella A dell’allegato II.2‑bis del Codice dei contratti pubblici. Un passaggio rilevante, frutto del lavoro del Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, con la partecipazione dell’ISTAT.
Per la prima volta, le variazioni dei prezzi nei cantieri vengono ancorate a parametri ufficiali e omogenei, superando incertezze e contenziosi che negli ultimi anni hanno rallentato opere strategiche. Gli indici consentono di applicare in modo più chiaro e oggettivo le clausole di revisione prezzi, grazie a criteri puntuali per il calcolo delle variazioni di ciascuna lavorazione. Una misura che rafforza la stabilità dei cantieri, tutela la sostenibilità economica dei contratti e offre alle stazioni appaltanti strumenti certi.
Nei limiti del quadro economico dell’opera, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6 dell’Allegato I.7 del Codice, le Stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici ISTAT di cui all’articolo 1 anche:
a) alle procedure di affidamento, relative ai contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste dal bando o dall’avviso, pubblicati prima della entrata in efficacia del presente decreto, ovvero, in caso di procedure senza pubblicazione di bando o avvisi, a quelle, in relazione alle quali, alla data di entrata in efficacia del presente decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
b) alle procedure di affidamento, relative ai contratti in corso di esecuzione con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dalla entrata in efficacia del presente decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi inserite nei medesimi contratti in essere.






