Compensazione tra crediti del privato e debiti tributari verso il Comune

Con deliberazione n. 159/2026, la Corte dei conti, Sez. Sardegna, affronta il tema della compensazione dei crediti vantati da privati nei confronti dell’amministrazione con debiti tributari dovuti al medesimo ente. La conclusione cui giunge la magistratura contabile è netta: in assenza di una specifica previsione normativa, la compensazione dei debiti tributari locali non è ammissibile.

Il Comune istante ha premesso che gestisce quale ente attuatore, l’erogazione di somme a favore dei cittadini residenti a titolo di benefici economici (tra cui
borse di studio e rimborsi per libri di testo) finanziati con risorse trasferite dalla Regione e caratterizzate da specifico vincolo di destinazione. Ha altresì precisato che alcuni destinatari delle predette erogazioni risultano morosi nei confronti dei comuni per tributi locali regolarmente accertati, divenuti esigibili e notificati, citando altresì l’art 23 del d.lgs. n. 472/1997, che, ad avviso dell’Amministrazione istante, disciplinerebbe, in via generale, l’istituto della compensazione tra debiti e crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ha altresì precisato che sussisterebbe in capo all’ente l’esigenza di assicurare una gestione improntata ai princìpi di una sana gestione finanziaria, equilibrio di bilancio e corretta amministrazione delle entrate proprie, osservando altresì che le somme da erogare ai beneficiari derivano da fondi regionali vincolati e destinati a finalità specifiche (diritto allo studio).

La decisione muove da un principio consolidato nell’ordinamento. Sebbene la compensazione civilistica costituisca, ai sensi dell’art. 1243 c.c., una modalità ordinaria di estinzione reciproca delle obbligazioni, tale istituto incontra limiti particolarmente stringenti in materia tributaria. La ragione risiede nella natura indisponibile dell’obbligazione fiscale, strettamente connessa alla riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione. Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte, infatti, l’amministrazione non può liberamente incidere sulle modalità di riscossione dei tributi mediante accordi compensativi con il contribuente. In ambito tributario opera un principio di stretta legalità: versamenti, riscossioni, rimborsi e forme di estinzione dell’obbligazione sono consentiti solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

La pronuncia richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la compensazione tributaria costituisce un’eccezione rispetto alle regole civilistiche generali e può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi tipizzate dal legislatore. Tra queste rientrano, ad esempio, la compensazione dei crediti certificati verso la pubblica amministrazione con somme iscritte a ruolo oppure le compensazioni disciplinate dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Particolarmente significativa è anche l’analisi svolta dalla Corte sull’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, disposizione spesso richiamata dagli enti locali per sostenere un’ampia autonomia regolamentare in materia di entrate. Secondo il Collegio, tale autonomia riguarda esclusivamente le modalità di gestione ed esazione del tributo e non consente di introdurre forme di compensazione non previste dalla legge statale.

La pronuncia affronta anche il tema della cosiddetta datio in solutum, escludendo che il debitore tributario possa estinguere il proprio debito mediante prestazioni alternative o cessioni compensative, salvo espressa previsione legislativa. In tale prospettiva viene chiarito che l’istituto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione previsto dal d.P.R. n. 380/2001 non costituisce un precedente utilizzabile in materia tributaria, attesa la diversa natura giuridica del contributo di costruzione, qualificato dalla giurisprudenza come prestazione non tributaria. La Corte, infine, respinge anche il richiamo all’art. 8 dello Statuto del contribuente, ritenendo che la disposizione sulla compensazione generalizzata dei crediti tributari non abbia trovato concreta applicazione in assenza dei necessari regolamenti attuativi.

In definitiva, rispondendo al quesito posto, non appare legittimo il ricorso alla compensazione del credito tributario vantato dal comune istante.

No alla compensazione di un debito tributario con la cessione di aree

Con deliberazione n. 35_2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, in risposta a specifico quesito volto a verificare la possibilità da parte di un ente locale di accettare, in luogo dell’adempimento di un’obbligazione tributaria, consistente nel pagamento dell’imposta dovuta, una prestazione diversa costituita dalla cessione di un terreno, ha ricordato che in assenza di una normativa specifica al riguardo relativa ai tributi locali, non si ritiene possibile il ricorso generalizzato all’istituto della datio in solutum ex art. 1197 c.c., ai sensi del quale “il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta”. Ne deriva che l’attività che può porre in essere la Pubblica Amministrazione in materia tributaria è attività vincolata, in quanto sulla base del principio della riserva di legge, relativa, è la fonte normativa che disciplina i principi fondamentali del tributo tra cui l’an debeatur, il quantum e il soggetto passivo d’imposta. Detto in altri termini, deve essere il legislatore a disciplinare le fattispecie di tributo alle quali è possibile adempiere mediante prestazioni diverse dall’esatto adempimento. L’unica ipotesi di applicazione dell’istituto a prestazioni imposte dall’ente locale è quella contenuta nell’articolo 16, comma 2, D.P.R. 380/2001, che prevede la possibilità di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota del contributo di costruzione relativa alle stesse. Il contributo di costruzione, essendo codificato dall’ordinamento in termini di compartecipazione del privato alla spesa pubblica, tenuto conto del bisogno di opere di urbanizzazione aggiuntive conseguenti al nuovo insediamento edificatorio, integra una prestazione patrimoniale di carattere non tributario. La Corte ricorda che eventuali deroghe al principio di indisponibilità della pretesa tributaria debbono essere previste dal legislatore consentendo all’ente di disporre del credito tributario. Si tratta di eccezioni, da interpretarsi in modo rigoroso e restrittivo come nell’ipotesi dell’istituto del baratto amministrativo disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, l’accettazione di una prestazione in luogo dell’adempimento di un debito tributario, determinerebbe come conseguenza la cancellazione di residui attivi. Ciò, inciderebbe in modo negativo sul risultato di amministrazione in particolar modo qualora dette prestazioni venissero considerate generalmente ammesse e la facoltà venisse riconosciuta a tutti i contribuenti in assenza di una disciplina specifica e tassativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION