Contributo Indennità amministratori: pubblicato il decreto di riparto dei 220 milioni di euro per il 2026

È stato pubblicato nella G.U. n. 152 del 3 luglio 2026 l’avviso relativo al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 maggio 2026, concernente il riparto dell’incremento di 220 milioni di euro destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento dell’aumento delle indennità di funzione degli amministratori locali.

Le risorse sono ripartite a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione dei sindaci, dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti dei consigli comunali, previsto dai commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021. La popolazione considerata è quella ISTAT al 31 dicembre 2024 risultante dal censimento permanente.

 

Trasporto scolastico degli studenti con disabilità: pubblicato il decreto di riparto dei 100 milioni di euro per il 2026

È stato pubblicato nella G.U. n. 148 del 29 giugno 2026 l’avviso relativo al decreto interministeriale del 18 maggio 2026 che disciplina il riparto del contributo di 100 milioni di euro destinato ai comuni per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti con disabilità privi di autonomia.

Il provvedimento, adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, dà attuazione all’articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Le risorse sono destinate ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e sono finalizzate ad incrementare, per l’anno 2026, il numero degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, ai quali viene assicurato il servizio di trasporto per il raggiungimento della sede scolastica. Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2026 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nella colonna “Utenti del servizio trasporto studenti con disabilità aggiuntivi 2026” di cui all’allegato alla Nota metodologica.

Sisma Centro Italia: pubblicato in G.U. il decreto per l’anticipazione del rimborso dei minori gettiti IMU ai Comuni del cratere

Con l’avviso pubblicato nella G.U. n.129 del 6 giugno 2026 è stato reso noto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 aprile 2026, concernente l’anticipazione del rimborso dei minori gettiti IMU spettanti ai comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

Il provvedimento riguarda i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L’anticipazione ammonta complessivamente a 8.819.427,61 euro ed è destinata a compensare i minori gettiti riferiti alla seconda rata IMU 2025, riconosciuti ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

L’intervento consente di assicurare tempestivamente ai comuni del cratere sismico le risorse necessarie a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni IMU previste dalla normativa emergenziale, garantendo la continuità degli equilibri di bilancio degli enti interessati.

Centri estivi 2026: pubblicata la linea guida sulle spese ammissibili

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha Pubblicato la linea guida sulle spese ammissibili per le attività socioeducative a favore dei minori per l’anno 2026 che include, altresì, le istruzioni operative per la generazione del codice unico di progetto (CUP) tramite template.

Per quanto riguarda le spese ammissibili sulle risorse del Fondo, i cui criteri di riparto sono stati individuati con il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 maggio 2026 e l’utilizzo delle risorse stesse, che sarà monitorato dal Dipartimento sulla base della documentazione fornita da ciascun comune, sono fornire alcune indicazioni operative

  1. le attività devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026;
  2. gli impegni devono essere assunti entro il 31 dicembre 2026 e le relative somme dovranno essere spese entro il 31 luglio 2027;
  3. il comune deve assicurare che tutta la documentazione giustificativa della spesa riporti il riferimento del CUP, generato utilizzando il codice template n. 2606001 (si vedano, in proposito, le istruzioni operative allegate alla presente linea guida);
  4. nel caso siano stati assunti impegni tra il 1° giugno 2026 e il 30 giugno 2026, data di pubblicazione del template sul sito internet istituzionale del Dipartimento, detti impegni saranno riconosciuti previa presentazione di una dichiarazione, da parte del legale rappresentante del comune o suo delegato, con la quale si dichiara che la spesa Ë riferita al finanziamento di cui al codice template n. 2606001;
  5. acquisizione di beni e servizi: saranno consentite acquisizioni di beni e servizi purché funzionali e necessarie alla realizzazione dell’intervento e purché tali acquisizioni siano espletate secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
  6. sottoscrizione di atti: possono essere stipulati protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici o privati, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi;
  7. realizzazione di interventi: sono consentite le spese sostenute per la riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività, la loro messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria, solo se tali spazi rappresentino i luoghi di fruizione del servizio;
  8. rimborso alle famiglie: sono ammessi rimborsi dai comuni alle famiglie i cui figli minori abbiano frequentato i servizi socioeducativi territoriali pubblici o privati, nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, sulla base della documentazione giustificativa definita o richiesta dalla pertinente delibera di Giunta;
  9. obblighi dell’utilizzo del logo: i comuni beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il logo secondo le modalità previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale dell’8 maggio 2026. Il logo ufficiale Ë reso disponibile nella sezione dedicata al finanziamento sul sito internet istituzionale del Dipartimento all’indirizzo https://famiglia.governo.it/it/politiche-eattivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/identita-e-loghi/.

 

Project financing per l’illuminazione pubblica: ANAC chiede l’annullamento della gara per gravi violazioni della lex specialis

L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su una procedura di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, ribadendo ancora una volta come la corretta impostazione della documentazione di gara rappresenti un presupposto imprescindibile per la legittimità dell’intero affidamento.

Con la delibera n. 227 del 17 giugno 2026, il Consiglio dell’ANAC ha infatti accertato la presenza di gravi vizi nella lex specialis relativa alla concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica di un Comune.

L’intervento dell’Autorità trae origine da un esposto che segnalava presunte irregolarità nella procedura. L’istruttoria svolta ha confermato la fondatezza di parte delle criticità evidenziate, facendo emergere violazioni della disciplina di gara tali da integrare la fattispecie della “grave violazione” prevista dall’art. 6, comma 2, lettera i), del Regolamento ANAC approvato con delibera n. 268/2023.

Proprio la qualificazione delle irregolarità come “gravi violazioni” ha indotto l’Autorità ad adottare una delle misure più incisive previste dal proprio ordinamento di vigilanza. ANAC ha infatti formalmente richiesto all’amministrazione comunale di procedere all’annullamento dell’intera procedura, comprendendo non soltanto il bando e il disciplinare, ma anche tutti gli atti successivamente adottati in attuazione della gara.

L’Autorità non si limita però a censurare i vizi ritenuti più gravi. Nella delibera invita il Comune, in occasione della futura riedizione della procedura, a riesaminare complessivamente tutta la documentazione di gara, tenendo conto anche delle ulteriori criticità emerse nel corso dell’istruttoria, pur non riconducibili alla fattispecie della grave violazione.

Particolarmente significativo è il richiamo ai poteri attribuiti all’ANAC dall’ordinamento. Il Comune dovrà infatti comunicare entro venti giorni le determinazioni assunte in conformità alla richiesta dell’Autorità. In caso contrario, ANAC potrà esercitare il proprio potere di impugnazione degli atti di gara dinanzi al giudice amministrativo, rafforzando così il proprio ruolo di garante della legalità e della corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici.

Modalità di trasmissione alla BDAP delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali

È stato pubblicato in G.U. n. 142 del 22-06-2026 il decreto del MEF del 12 giugno 2026 concernente l’aggiornamento del decreto 12 maggio 2016, al fine di ridefinire le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni riguardanti i residui i residui al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali.

Il provvedimento prevede modifiche di natura meramente formale al Decreto BDAP del 12 maggio 2016, riguardanti:
a) il recepimento delle disposizioni legislative vigenti in materia di trasmissione di bilanci alla BDAP degli enti territoriali;
b) l’eliminazione di alcuni refusi;
c) la modifica del dominio dell’indirizzo di posta elettronica indicato all’articolo 6 del decreto.
La vigenza dello schema di decreto è prevista dal rendiconto dell’esercizio 2026.

 

Corte dei conti: accordi convenzionali tra enti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico

Con la deliberazione n. 87/2026, la Corte dei conti Piemonte, affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali, fornendo importanti chiarimenti sulla possibilità per un Comune di assumere oneri economici nell’ambito di accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere infrastrutturali di competenza di un diverso ente.

Il Comune istante chiede di chiarire se, nell’ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l’ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente.

La Corte ribadisce un principio di carattere generale: gli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, disciplinati dall’art. 15 della legge n. 241/1990, dall’art. 34 del TUEL e oggi espressamente richiamati anche dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono uno strumento ordinario attraverso il quale amministrazioni diverse possono cooperare per perseguire obiettivi di interesse pubblico comune. Tuttavia, la legittimità di tali accordi non deriva dalla semplice sottoscrizione di una convenzione, ma dalla concreta sussistenza di una collaborazione effettiva. L’interesse perseguito deve essere realmente comune a tutte le amministrazioni coinvolte e ciascun ente deve contribuire alla realizzazione dell’intervento secondo le proprie competenze istituzionali, assumendo responsabilità e apporti concreti. Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzare lo schema dell’accordo di collaborazione per mascherare un rapporto nel quale una sola amministrazione sostenga gli oneri economici nell’interesse esclusivo dell’altra.

Secondo la Corte, gli impegni economici assunti dai diversi enti nell’ambito di un accordo rappresentano una modalità di compartecipazione ai costi di un’attività amministrativa svolta congiuntamente e finalizzata al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. La ripartizione degli oneri può essere differenziata tra i partecipanti, purché rispetti il principio dell’effettiva partecipazione di ciascun soggetto alla realizzazione dello scopo comune e non si traduca in un mero trasferimento di risorse a favore dell’ente titolare dell’opera.

Sul tema della cessione gratuita di beni immobili tra amministrazioni pubbliche, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il principio di redditività del patrimonio pubblico non ha carattere assoluto. La cessione a titolo gratuito può ritenersi legittima quando costituisca la soluzione più idonea a perseguire un interesse pubblico concreto e prevalente, purché tale scelta sia adeguatamente motivata e supportata da una puntuale valutazione dell’amministrazione competente. Non è quindi il corrispettivo economico a rappresentare necessariamente il miglior risultato per l’ente, ma la capacità dell’operazione di soddisfare in modo più efficace l’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione.

La Corte pone alcuni limiti ben precisi: la cooperazione deve essere autentica, deve perseguire finalità istituzionali comuni, deve comportare una reale condivisione di compiti e responsabilità e non può trasformarsi in un meccanismo attraverso il quale un ente finanzi attività riconducibili esclusivamente alla missione istituzionale di un’altra amministrazione.

Riforma della contabilità pubblica Accrual, in G.U. il decreto n. 107/2026

È stato pubblicato in G.U. n.146 del 26-06-2026, il decreto legge n. 107/2026, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.

Il decreto introduce un ampio pacchetto di misure che incidono direttamente sull’attività delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle stazioni appaltanti. Le disposizioni interessano settori strategici dell’azione amministrativa, dalla riforma della contabilità pubblica al rafforzamento della sicurezza energetica, dalle misure a tutela dei lavoratori impegnati nei cantieri durante le emergenze climatiche fino a numerosi interventi di natura finanziaria, organizzativa e procedurale.

In particolare, gli articoli da 8 a 13 imprimono un’ulteriore accelerazione al percorso di riforma della contabilità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), delineando l’assetto normativo che disciplinerà l’introduzione del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni rappresentano un passaggio decisivo nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili, definendo i presupposti giuridici e organizzativi per la progressiva attuazione della riforma Accrual nel settore pubblico.

Si prevede che le amministrazioni già interessate dalla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 PNRR, a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 12, adottano il quadro di principi e regole del sistema entro l’esercizio finanziario 2030 e a decorrere dal medesimo. Le altre società e amministrazioni escluse dalla suddetta fase pilota adottano un sistema semplificato di contabilità economico patrimoniale coerente con il sistema unico da definirsi, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili vigenti stabiliti dai regolamenti europei e dall’ordinamento nazionale. Al termine della fase di sperimentazione, di cui all’articolo 12 del decreto-legge in esame, le amministrazioni pubbliche comprese nella fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR “Riforma delle norme di contabilità pubblica” (che ha riguardato l’esercizio finanziario 2025) adottano, entro l’esercizio finanziario 2030, e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico (art. 8).

L’art. 9 disciplina il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) destinato ad affiancare, entro l’esercizio finanziario 2030, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR, a seguito della sperimentazione di cui al successivo articolo 10. Il nuovo sistema sarà adottato a fini di rendicontazione e non di previsione, e non avrà più sole finalità conoscitive.

L’articolo 10 reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all’adozione del nuovo modello contabile. In particolare, viene richiesta la revisione e l’allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l’individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l’adeguamento dei sistemi informativi.

L’articolo 11 disciplina l’assetto organizzativo del programma di formazione, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull’offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) necessario nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico.

L’articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza nelle more dell’entrata in vigore definitiva entro l’esercizio finanziario 2030. Si prevede che le amministrazioni pubbliche che fanno parte della “fase pilota” elaborino e trasmettano, in via sperimentale, dal 2026 e fino all’entrata in vigore definitiva, gli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza, sulla base di modelli predisposti dal MEF. È facoltà del Ministero dell’economia definire ulteriori programmi di sperimentazione, sia per le amministrazioni che fanno parte della “fase pilota” sia per le amministrazioni escluse. Saranno previsti, su proposta della Commissione Arconet, ed entro il 30 giugno 2027, specifici programmi di sperimentazione che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

L’articolo 13 introduce l’obbligo per l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), le stime dell’accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione.

 

 

Previdenza complementare nel pubblico impiego: prorogata al 31 dicembre 2030 l’opzione dal TFS al TFR

Il giorno 16 giugno 2026 è stata sottoscritta in Aran l’Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L’accordo proroga infatti al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale i dipendenti potranno esercitare l’opzione per il trattamento di fine rapporto (TFR), presupposto indispensabile per l’adesione ai fondi di previdenza complementare del pubblico impiego.

Con la nuova intesa, il legislatore contrattuale evita la chiusura di una finestra temporale che avrebbe impedito, dal 1° gennaio 2026, ai dipendenti pubblici in regime di TFS di accedere alla previdenza complementare attraverso l’esercizio dell’opzione per il TFR.  La scelta risponde all’esigenza di garantire continuità ad un istituto che, nel corso degli anni, ha rappresentato lo strumento attraverso il quale il personale pubblico ha potuto aderire ai fondi negoziali di categoria, quali Perseo Sirio, Espero e gli altri fondi previsti nei diversi comparti del pubblico impiego. Per i dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2001, infatti, il mantenimento del regime di TFS costituisce, salvo esercizio dell’opzione, un ostacolo all’iscrizione alla previdenza complementare.

Le parti hanno previsto che gli effetti decorrano dal 1° gennaio 2026, così da evitare qualsiasi soluzione di continuità tra la scadenza della precedente proroga e l’entrata in vigore del nuovo contratto. In questo modo viene salvaguardata la posizione dei lavoratori che abbiano esercitato o intendano esercitare l’opzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e la sottoscrizione definitiva del contratto, una volta completato il procedimento di certificazione della compatibilità economico-finanziaria e acquisiti i prescritti pareri.

Per gli enti locali il rinnovo della disciplina non determina nuovi adempimenti gestionali di particolare complessità, ma rende necessario mantenere un’adeguata attività informativa nei confronti del personale interessato. La decisione di optare per il TFR è infatti irrevocabile e produce effetti sia sul regime di fine servizio sia sulla possibilità di aderire ai fondi di previdenza complementare, con conseguenze destinate a riflettersi sull’intera posizione previdenziale del dipendente. È pertanto opportuno che l’amministrazione assicuri una corretta informazione sulle condizioni, sugli effetti e sulle modalità di esercizio dell’opzione, rinviando, ove necessario, agli enti gestori della previdenza complementare e all’INPS per gli aspetti di rispettiva competenza.

CER in forma cooperativa e TUSP: la Corte dei conti richiama gli enti locali al rispetto del controllo preventivo

Con la deliberazione n. 65/2026, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna ha ricordato che la partecipazione dei Comuni alle Comunità Energetiche Rinnovabili, soprattutto quando queste assumono la forma di società cooperativa, impone una rigorosa verifica preventiva della compatibilità dell’operazione con la disciplina del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La vicenda trae origine dalla richiesta di parere formulata da un Comune in merito alla propria partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile costituita in forma di società cooperativa. L’ente aveva già approvato, con deliberazione consiliare del 21 ottobre 2024, la costituzione della cooperativa “Comunità Energetica Appennino Ovest”, rappresentando alla Corte finalità di transizione ecologica, contrasto alla povertà energetica, valorizzazione del patrimonio pubblico e assenza di scopo lucrativo dell’iniziativa..

La Sezione, non entrando nel merito della legittimità sostanziale dell’operazione e dichiarando inammissibile il quesito, ha evidenziato che il Comune avrebbe dovuto trasmettere tempestivamente alla Corte l’atto deliberativo di costituzione della società, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. La norma impone, infatti, alle amministrazioni pubbliche di sottoporre alla Corte gli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, affinché sia verificata la conformità dell’operazione agli articoli 4, 5, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Sezione ribadisce che il controllo ex art. 5 TUSP ha natura preventiva e deve intervenire prima che la scelta dell’amministrazione produca effetti attraverso gli strumenti del diritto privato. Proprio per questo, una richiesta formulata a distanza di circa un anno e mezzo dall’adozione della deliberazione consiliare non può essere utilizzata per ottenere una valutazione postuma su una scelta gestionale già compiuta e consolidata.

La deliberazione assume particolare importanza perché conferma che la forma cooperativa della CER non esclude, di per sé, l’applicazione del TUSP. Quando il Comune partecipa a un organismo societario, anche se ispirato a finalità mutualistiche, ambientali e non lucrative, occorre verificare preventivamente se l’operazione rientri nel perimetro delle società a partecipazione pubblica e se siano rispettati i presupposti di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, convenienza economica, sostenibilità finanziaria e coerenza con i principi di buon andamento.

La Sezione sottolinea inoltre che il parere consultivo ordinario non può trasformarsi in uno strumento di sanatoria o di validazione successiva di atti già adottati. La funzione consultiva della Corte dei conti richiede quesiti generali e astratti, mentre nel caso esaminato la richiesta riguardava una specifica società già costituita, con allegazione dello statuto, dell’atto costitutivo e del business plan.

Di particolare rilievo è anche il richiamo alle responsabilità organizzative interne. La Corte afferma che la violazione delle regole procedurali dell’art. 5 TUSP impone al Comune, nella sua articolazione istituzionale e amministrativa, di valutare l’adeguatezza dei processi interni di formazione della volontà dell’ente. Il riferimento riguarda, in particolare, il ruolo del Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione comunale, e del Segretario comunale, nell’esercizio delle funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa sulla conformità dell’azione amministrativa a leggi, statuto e regolamenti.

La pronuncia contiene anche un passaggio significativo sul ruolo del notaio rogante. Dalla documentazione esaminata emerge che il notaio incaricato avrebbe rogato l’atto di costituzione della società senza accertare, per quanto concerne la partecipazione del Comune, il rispetto delle prescrizioni imposte dal d.lgs. n. 175/2016. Per tale ragione la Corte ha disposto la trasmissione della deliberazione al Consiglio Notarile Distrettuale di Parma per le valutazioni di competenza.