Comuni montani, pubblicato il nuovo regolamento: cambiano i criteri di classificazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 155 del 7 luglio 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, che introduce i nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani in attuazione dell’articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131. Il provvedimento entrerà in vigore il 22 luglio 2026

Il regolamento supera il precedente sistema di classificazione, introducendo criteri omogenei e oggettivi fondati principalmente su parametri geomorfologici, quali altitudine e pendenza del territorio comunale, elaborati sulla base dei dati forniti dall’ISTAT. Contestualmente, il decreto approva l’elenco ufficiale dei comuni che soddisfano i nuovi requisiti e che, pertanto, assumono la qualifica di comuni montani ai fini dell’applicazione della legge n. 131/2025.

L’articolo 2 del regolamento individua diverse fattispecie che consentono il riconoscimento della qualifica di comune montano. Rientrano, ad esempio, i comuni con almeno il 20% della superficie situata oltre i 600 metri di altitudine e con almeno il 25% del territorio caratterizzato da pendenze superiori al 20%, quelli con un’altitudine media pari o superiore a 400 metri oppure con una quota massima superiore ai 1.200 metri. Sono inoltre previste specifiche disposizioni per i comuni appartenenti a province interamente montane confinanti con Stati esteri, nonché per particolari situazioni territoriali riguardanti comuni confinanti o gruppi di comuni contigui.

La classificazione inciderà sull’attuazione delle politiche di sviluppo delle aree montane, sulla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), sugli interventi di contrasto allo spopolamento e sull’accesso alle ulteriori misure di sostegno che saranno disciplinate da successivi provvedimenti attuativi. La legge prevede inoltre che venga successivamente individuato uno o più sotto-elenchi di comuni destinatari delle specifiche agevolazioni, sulla base non solo dei parametri geomorfologici ma anche di indicatori socioeconomici.

Recupero evasione IMU e TARI: la Corte dei conti esclude gli incentivi dal tetto di spesa del salario accessorio ma non dal limite del personale

La Corte dei conti, Sezione Veneto, con la deliberazione n. 136/2026/PAR, ha ribadito che gli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI, previsti dall’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 e destinati al trattamento accessorio del personale dipendente spmp esclusi dal limite di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75,

L’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 consente agli enti locali di destinare una quota del maggior gettito derivante dal recupero dell’evasione IMU e TARI al trattamento accessorio del personale, prevedendo espressamente una deroga al limite di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017. Tuttavia, tale disposizione non introduce alcuna deroga al diverso vincolo previsto dall’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, che impone agli enti locali il contenimento della spesa complessiva di personale e che, secondo la Corte costituzionale e la giurisprudenza contabile, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che tale limite continua a trovare applicazione, salvo espresse esclusioni previste dal legislatore.

In base al principio di stretta interpretazione delle deroghe legislative (ubi lex voluit dixit), possono essere escluse dal computo della spesa di personale solo le fattispecie espressamente previste dalla legge o riconosciute in via giurisprudenziale in presenza di specifiche condizioni, quali il finanziamento integrale mediante risorse esterne (fondi europei o trasferimenti vincolati da altri soggetti), secondo il principio della neutralità finanziaria.

Gli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI non rientrano in tali ipotesi, in quanto finanziati con risorse proprie dell’ente, ossia mediante una quota del maggiore gettito accertato e riscosso. Pertanto, in assenza di una deroga espressa al limite di cui all’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, tali somme devono essere considerate nel computo della spesa di personale.

Turismo, pubblicato l’Avviso Anci per il Fondo 2026 dedicato ai Comuni di minore dimensione

Anci informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti a valere sul Fondo Anci per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione – Annualità 2026, destinato a sostenere iniziative volte a rafforzare l’attrattività dei territori attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e produttivo e la promozione di un turismo diffuso, sostenibile e capace di generare nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali.

L’Avviso è rivolto ai Comuni con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti appartenenti, per l’annualità 2026, alle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna e Basilicata, che dispongano nel proprio territorio di almeno una struttura ricettiva.

I Comuni partecipano alla procedura sostenendo la candidatura di un soggetto attuatore privato, destinatario del contributo e responsabile della realizzazione del progetto. Possono assumere tale ruolo operatori economici locali, imprese sociali, cooperative di comunità, associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni e altri soggetti privati coerenti con le finalità del Fondo e radicati nel territorio interessato.
Le candidature potranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’Avviso dalle ore 8.00 del 13 luglio 2026 alle ore 23.59 del 15 luglio 2026.

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Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr

Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 2026, l’ANAC sollecita Governo e Parlamento a intervenire sulla disciplina del cosiddetto pantouflage evidenziando la necessità di superare l’attuale deroga prevista per il personale reclutato nell’ambito del PNRR.

L’istituto del pantouflage, disciplinato dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, vieta ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività professionale o lavorativa presso gli stessi destinatari dell’azione amministrativa. La disposizione costituisce uno degli strumenti fondamentali di prevenzione della corruzione, volto a evitare che le funzioni esercitate nell’interesse pubblico possano essere utilizzate per ottenere vantaggi professionali nel settore privato.

Il decreto-legge n. 80/2021, adottato per accelerare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha tuttavia introdotto una disciplina speciale che esclude espressamente l’applicazione del divieto di pantouflage ai professionisti incaricati con contratti di lavoro autonomo e al personale altamente qualificato assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 5, dello stesso decreto. Una scelta che il legislatore ha motivato con l’esigenza di favorire il reclutamento di competenze specialistiche indispensabili per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, evitando che i vincoli successivi alla cessazione dell’incarico potessero scoraggiare l’adesione di professionalità altamente qualificate.

Secondo Anac, l’applicazione della deroga rischia di “sterilizzare” proprio quelle criticità su cui il legislatore aveva deciso di intervenire attraverso il periodo di raffreddamento nel passaggio tra pubblico e privato. La natura temporanea dei rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del Pnrr potrebbe infatti rendere i dipendenti assunti a tempo determinato più esposti a condizionamenti esterni finalizzati a precostituirsi, già durante l’incarico pubblico, una posizione di vantaggio per la successiva attività professionale in ambito privato.

 

Incentivi per funzioni tecniche: negli accordi quadro il 2% si calcola solo sui contratti attuativi

La Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, con deliberazione n. 74/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere finalizzata a chiarire profili interpretativi
dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche, con particolare riferimento alla determinazione della base di calcolo nei contratti
attuativi derivanti da accordi quadro, sia in ambito lavori sia in ambito servizi e forniture, ha evidenziato che l’accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche: detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell’accordo, ma soltanto in ragione dell’affidamento dei singoli contratti attuativi.

L’accordo quadro, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente lo scopo di stabilire le regole, i prezzi e le condizioni generali per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori. Esso costituisce, per sua natura, un contratto normativo, una cornice regolatoria, finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell’importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l’esecuzione delle prestazioni ivi previste. Gli incentivi sorgono esclusivamente con l’affidamento dei singoli contratti attuativi, che rappresentano l’effettivo momento di esecuzione delle prestazioni.

Ne consegue che la base di calcolo del fondo incentivante non coincide con il valore massimo dell’accordo quadro, bensì con l’importo di ciascun contratto attuativo, determinato al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario e dell’IVA. La Corte precisa inoltre che eventuali incrementi derivanti dal quinto d’obbligo o dalla proroga tecnica possono essere considerati soltanto se già inclusi nell’importo stimato dell’appalto fin dalla fase di indizione della procedura.

La Corte ribadisce la distinzione tra accordi quadro relativi ai lavori pubblici e quelli riguardanti servizi e forniture. Per i lavori, ogni contratto attuativo è normalmente preceduto da una specifica progettazione e da un autonomo quadro economico, nel quale trova collocazione anche la quota destinata agli incentivi. Diversamente, nei servizi e nelle forniture, il riconoscimento degli incentivi è subordinato alle condizioni più rigorose previste dall’art. 32 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, tra cui la particolare complessità dell’appalto e la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP. Tale verifica deve essere effettuata con riferimento a ciascun contratto attuativo e non all’accordo quadro nel suo complesso.

ANAC: Le convenzioni tra enti non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti

L’accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni non può trasformarsi in uno strumento per affidare servizi senza gara. È questo il principio riaffermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 219 del 10 giugno 2026, che offre importanti indicazioni operative agli enti locali sulla corretta applicazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023.

L’Autorità è intervenuta in particolare su una Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulata nel settembre 2025 tra l’Agenzia (organismo tecnico-operativo della Regione con il compito di supportare la pianificazione territoriale e la progettazione) e un Comune, ritenuta esemplificativa di un più ampio modello operativo. L’istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, la redazione di bandi, la verifica preventiva della progettazione e attività analoghe, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con Aziende sanitarie, Fondazioni, Camera di commercio, società pubbliche, agenzie strategiche regionali, commissari di governo, università, Autorità di sistema portuale, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Consorzi di bonifica, Città metropolitane e vari Comuni.

Le attività disciplinate dalle convenzioni esaminate esorbitano dal perimetro della collaborazione istituzionale e riguardano, in realtà, un ampio ventaglio di prestazioni tecniche riconducibili alle competenze proprie degli enti beneficiari. Tra queste figurano la progettazione di opere pubbliche, la predisposizione della documentazione di gara, la verifica della progettazione, il supporto tecnico-amministrativo e numerosi servizi di ingegneria relativi a edilizia scolastica, impiantistica sportiva, edilizia residenziale pubblica, infrastrutture viarie, beni culturali, ambiente, rifiuti, porti e riqualificazione urbana.

Per ANAC, tali convenzioni non soddisfano i presupposti richiesti dall’ordinamento affinché possa configurarsi un autentico accordo di cooperazione tra amministrazioni. Manca, infatti, un effettivo interesse pubblico comune perseguito congiuntamente dalle parti, mentre le attività vengono svolte esclusivamente nell’interesse dell’ente beneficiario. Inoltre, l’Agenzia assume obbligazioni specifiche e autonome a fronte del riconoscimento di un corrispettivo economico, configurando un tipico rapporto sinallagmatico incompatibile con la natura collaborativa degli accordi istituzionali.

Un ulteriore profilo riguarderebbe il riconoscimento al personale degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, norma derogatoria e non suscettibile di applicazione analogica. Per Anac, tale previsione costituisce un ulteriore “indice sintomatico del superamento del perimetro della mera collaborazione istituzionale e della conseguente configurabilità delle attività espletate dall’Agenzia come vere e proprie prestazioni di servizi”.

Poste Italiane non è agente contabile: il conto giudiziale sui conti correnti postali spetta al tesoriere

La Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 76/2026, affronta il ruolo di Poste Italiane nella gestione dei conti correnti postali intestati ai Comuni e gli obblighi di rendicontazione conseguenti.

Il Comune istante chiedeva se Poste Italiane S.p.A. dovesse essere qualificata quale agente contabile esterno, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, in relazione ai conti correnti postali utilizzati per la riscossione di diverse entrate comunali. Il Comune evidenziava che la disponibilità delle somme giacenti sui conti postali non apparteneva a Poste Italiane, essendo la firma di traenza attribuita esclusivamente al tesoriere comunale, il quale provvede al riversamento delle somme sul conto di tesoreria.

La Sezione esclude che Poste Italiane possa essere qualificata come agente contabile. Richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sentenze n. 30/QM/2014, n. 22/2016/QM e n. 3/2021/QM), la Corte ricorda che tale qualifica presuppone la contemporanea sussistenza di quattro elementi essenziali: la disponibilità materiale o giuridica di denaro pubblico, l’autonomia gestionale o il potere dispositivo sulle somme, l’esistenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione e la finalizzazione diretta dell’attività al perseguimento di un interesse pubblico. Nel caso dei conti correnti postali intestati agli enti locali, tali presupposti risultano tutti assenti.

Poste Italiane svolge esclusivamente un’attività di intermediazione tecnica nella raccolta delle entrate, limitandosi alla custodia temporanea delle somme senza poter disporre delle stesse. Le disponibilità rimangono nella titolarità dell’ente locale e possono essere movimentate soltanto dal tesoriere, titolare della firma di traenza prevista dalla convenzione di tesoreria. Ne consegue che Poste Italiane non assume alcuna responsabilità tipica dell’agente contabile e non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.

La deliberazione ribadisce inoltre il principio dell’unitarietà della gestione della cassa previsto dal TUEL. Pur essendo consentito agli enti locali utilizzare conti correnti postali come canale di riscossione, tutte le risorse devono confluire nella gestione del tesoriere. È quindi quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 226 del TUEL, deve rendere il conto giudiziale comprendendo anche tutte le operazioni effettuate attraverso i conti correnti postali, comprese le giacenze iniziali e finali, i riversamenti eseguiti durante l’esercizio e la riconciliazione delle somme confluite nel conto di tesoreria.

Collaudatore, il MIT chiarisce l’incompatibilità: rileva solo la partecipazione alla gara dell’appalto da collaudare

Il Servizio supporto giuridico del MIT, con parere n. 4160, ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo dell’articolo 116, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativo alle cause di incompatibilità del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità.

Il quesito sottoposto al Ministero riguardava il significato dell’espressione “aver partecipato alla procedura di gara” contenuta nella disposizione normativa. In particolare, veniva chiesto se la mera partecipazione, senza aggiudicazione, ad una procedura per l’affidamento di un diverso servizio tecnico, quale la progettazione o la direzione dei lavori, potesse costituire causa ostativa alla successiva partecipazione alla gara per l’affidamento dell’incarico di collaudo.

Il Ministero esclude un’interpretazione estensiva della disposizione, richiamando il criterio ermeneutico della ratio legis. Secondo il MIT, infatti, la finalità della norma consiste nel garantire che il collaudatore svolga la propria funzione in condizioni di assoluta terzietà e imparzialità, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti dell’appaltatore. Proprio tale esigenza impone di interpretare la disposizione facendo riferimento esclusivamente alla procedura di affidamento del contratto che costituisce oggetto del successivo collaudo.

Di conseguenza, la “procedura di gara” richiamata dall’articolo 116, comma 6, lettera e) D.Lgs. n. 36/2023, deve essere intesa come la procedura di affidamento dei lavori, servizi o forniture che saranno oggetto del collaudo o della verifica di conformità, e non qualsiasi altra procedura di gara cui l’operatore economico abbia preso parte.

L’orientamento ministeriale consente quindi di affermare che la semplice partecipazione, senza aggiudicazione e senza instaurazione di alcun rapporto contrattuale, ad una gara avente ad oggetto altri servizi tecnici, quali, ad esempio, la progettazione o la direzione dei lavori, non determina automaticamente l’incompatibilità ai fini della successiva partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di collaudo.

 

Bonus sociale rifiuti, ARERA approva i modelli di comunicazione agli utenti finali

Con la determinazione n. 4/DICU/2026 del 26 giugno 2026, il Direttore della Direzione Consumatori e Utenti di ARERA ha approvato i format delle comunicazioni che dovranno essere trasmesse agli utenti finali nell’ambito del procedimento di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, previsto dall’articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/2019 e disciplinato dal Testo Unico approvato con la deliberazione n. 355/2025/R/rif (TUBR).

Il provvedimento definisce le modalità con cui i cittadini saranno informati sull’esito del procedimento di riconoscimento dell’agevolazione e sulle eventuali azioni da intraprendere per ottenerne l’erogazione. L’articolo 15 del Testo Unico prevede che gli utenti siano informati in tutte le fasi rilevanti del procedimento, garantendo trasparenza e piena conoscibilità dello stato della pratica. Per dare concreta attuazione a tale previsione, ARERA ha approvato cinque distinti modelli di comunicazione destinati a disciplinare tutte le principali casistiche operative.

I format riguardano:

  • il mancato riconoscimento del bonus sociale;
  • il mancato riconoscimento nei casi in cui siano presenti omissioni o difformità nella DSU o criticità connesse all’attestazione ISEE;
  • il riconoscimento del beneficio mediante bonifico domiciliato;
  • le modalità di riscossione diretta quando il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) non risulti accreditato sulla piattaforma SGAte;
  • le modalità di riscossione diretta qualora l’ente territorialmente competente non abbia provveduto alla designazione del GTRU.

In merito alla gestione delle ipotesi di mancato riconoscimento dell’agevolazione, ARERA distingue infatti due diverse situazioni:

  1. Nel primo caso il bonus non può essere riconosciuto perché risultano assenti i requisiti oggettivi previsti dalla disciplina.
  2. Nel secondo caso, invece, il mancato riconoscimento dipende da criticità riguardanti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o l’attestazione ISEE, situazioni che possono essere sanate dal cittadino mediante la presentazione della documentazione necessaria o di una nuova dichiarazione. In tali ipotesi la comunicazione dovrà indicare chiaramente le motivazioni del mancato riconoscimento e le possibili modalità di regolarizzazione.

La determinazione disciplina anche i casi nei quali il bonus non può essere riconosciuto automaticamente attraverso la riduzione della tariffa rifiuti. È previsto che l’agevolazione possa essere corrisposta tramite bonifico domiciliato, gestito da CSEA, oppure direttamente dal gestore o dall’ente competente quando non siano ancora stati completati gli adempimenti di accreditamento sulla piattaforma SGAte.

Avviso Risorse in Comune: fissato al 31 agosto 2026 il termine per la rendicontazione degli interventi su ReGiS

Il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato il termine ultimo entro il quale i Comuni beneficiari dell’Avviso “Risorse in Comune” dovranno completare le attività di rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.2, dedicato allo sviluppo delle capacità amministrative degli enti locali.

Con una nota del 1° luglio 2026, il Dipartimento ricorda che i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti, ammessi a finanziamento con il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica del 4 febbraio 2026, sono tenuti a garantire il corretto monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi previsti dall’Avviso.

Per consentire la chiusura delle attività amministrative e contabili dell’iniziativa, il termine finale è stato fissato al 31 agosto 2026. Entro tale data gli enti dovranno completare, attraverso il sistema informativo ReGiS, la rendicontazione delle procedure di acquisto di beni e servizi effettuate e trasmettere integralmente tutta la documentazione relativa alle spese sostenute.

Il Dipartimento evidenzia che il rispetto della scadenza costituisce un preciso adempimento previsto dall’Avviso ed è condizione indispensabile per la verifica dell’ammissibilità delle spese e per la conclusione dei procedimenti amministrativo-contabili necessari all’erogazione del saldo finale del finanziamento. La nota richiama inoltre l’attenzione dei Comuni sul fatto che eventuali irregolarità, inadempienze o carenze nella rendicontazione potranno comportare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 14 dell’Avviso, concernenti la revoca o la rettifica del finanziamento.