La Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, con deliberazione n. 74/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere finalizzata a chiarire profili interpretativi
dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche, con particolare riferimento alla determinazione della base di calcolo nei contratti
attuativi derivanti da accordi quadro, sia in ambito lavori sia in ambito servizi e forniture, ha evidenziato che l’accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche: detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell’accordo, ma soltanto in ragione dell’affidamento dei singoli contratti attuativi.
L’accordo quadro, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente lo scopo di stabilire le regole, i prezzi e le condizioni generali per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori. Esso costituisce, per sua natura, un contratto normativo, una cornice regolatoria, finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell’importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l’esecuzione delle prestazioni ivi previste. Gli incentivi sorgono esclusivamente con l’affidamento dei singoli contratti attuativi, che rappresentano l’effettivo momento di esecuzione delle prestazioni.
Ne consegue che la base di calcolo del fondo incentivante non coincide con il valore massimo dell’accordo quadro, bensì con l’importo di ciascun contratto attuativo, determinato al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario e dell’IVA. La Corte precisa inoltre che eventuali incrementi derivanti dal quinto d’obbligo o dalla proroga tecnica possono essere considerati soltanto se già inclusi nell’importo stimato dell’appalto fin dalla fase di indizione della procedura.
La Corte ribadisce la distinzione tra accordi quadro relativi ai lavori pubblici e quelli riguardanti servizi e forniture. Per i lavori, ogni contratto attuativo è normalmente preceduto da una specifica progettazione e da un autonomo quadro economico, nel quale trova collocazione anche la quota destinata agli incentivi. Diversamente, nei servizi e nelle forniture, il riconoscimento degli incentivi è subordinato alle condizioni più rigorose previste dall’art. 32 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, tra cui la particolare complessità dell’appalto e la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP. Tale verifica deve essere effettuata con riferimento a ciascun contratto attuativo e non all’accordo quadro nel suo complesso.

