Nessun incentivo per funzioni tecniche al Sindaco incaricato delle funzioni di RUP

Il Sindaco nominato responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e contestualmente incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) non può percepire gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall’art. 45 del D.LGS. n. 36/2023. È questo il principio affermato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 240/2026.

L’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 dispone che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e laddove le relative funzioni non vengano attribuite al segretario comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa, è possibile attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti di natura tecnico gestionale.

Il principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione, cui l’art. 53 esplicitamente deroga in via assolutamente eccezionale, porta ad escludere certamente la possibilità che il componente dell’organo politico, nominato responsabile del servizio, possa percepire gli emolumenti e le indennità che il contratto nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali riserva ai responsabili dei servizi, come l’indennità di elevata qualificazione. Ed è proprio in questo aspetto di non assimilazione economica che si realizza il contenimento della spesa voluto dal legislatore, tacendo tutte le altre forme di non percorribile equiparazione tra la figura del sindaco nominato responsabile del servizio e quella del lavoratore dipendente che svolge le medesime funzioni e che, in base alla disciplina contrattuale vigente, è incaricato di elevata qualificazione.

Se questo è vero per la funzione principale, ossia quella di responsabile di una unità organizzativa con i poteri di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL, a maggior ragione deve escludersi che al Sindaco nominato RUP possano essere corrisposti gli incentivi di cui all’art. 45 del Codice dei contratti.

Inoltre, l’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che il RUP sia nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente o, in caso di carenza di organico, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 prevede che gli incentivi tecnici possano essere riconosciuti solo al “proprio” personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Non è possibile, quindi, procedere alla liquidazione delle predette somme nei confronti dei componenti degli organi politici, nominati responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 qualora gli stessi svolgano attività di RUP o altra attività incentivabile ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti.

 

Anac: Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026

Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio – giugno 2026 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Sul Portale dei pagamenti di Anac sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Come ulteriore canale di notifica, saranno inviate da parte dell’Autorità al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e ai contribuenti stazione appaltante, anche delle comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni o mesi precedenti qualora non avessero ancora provveduto. A tal fine, il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per assolvere all’obbligo contributivo delle gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, conteggiate nei pertinenti MAV.

Rendicontazione spese referendum del 22 e 23 marzo entro il 31 ottobre 2026.

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che, a causa di problematiche tecniche che stanno interessando la procedura telematica “Finanza Locale”, disponibile all’interno del portale DAIT Servizi, saranno considerati tempestivamente presentati tutti i rendiconti delle spese che risulteranno chiusi e trasmessi alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente entro il 31 ottobre 2026.

L’Amministrazione ha precisato che la risoluzione delle criticità tecniche è prevista in tempi brevi e, al fine di evitare effetti pregiudizievoli a carico degli enti locali, ha disposto che gli invii effettuati entro il termine sopra indicato conservino piena validità ai fini del rispetto della scadenza.

Accrual, nuovi criteri per la valutazione di terreni e fabbricati

Con la FAQ n. 31 del 10 luglio 2026, il MEF fornisce un importante chiarimento operativo sull’applicazione dell’ITAS 4 in materia di valutazione dei terreni e dei fabbricati. La precedente disciplina contabile, in materia di valutazione del patrimonio immobiliare, prevedeva la necessità di contabilizzare separatamente terreni ed edifici ai fini dell’ammortamento, applicando criteri forfettari (come la percentuale del 20%) nei casi in cui il valore del terreno non sia distinto da quello del fabbricato. Inoltre, in assenza del costo storico, le modalità di determinazione del valore erano basate su parametri catastali.

Con riferimento ai terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, il MEF chiarisce che il par. 18 di ITAS 4 stabilisce che tali beni, pur se acquistati unitariamente, debbano essere considerati separabili e quindi contabilizzati distintamente. Ciò dipende dalla diversa vita utile: i terreni, infatti, hanno in linea generale una vita utile illimitata e non sono soggetti ad ammortamento, mentre gli edifici, avendo una vita utile limitata, devono essere ammortizzati.

Nel caso in cui sia disponibile il costo storico ma senza evidenza della parte di costo relativa al terreno e al fabbricato, ITAS 4 non consente il ricorso a criteri forfettari, come la percentuale del 20% prevista dalla attuale disciplina contabile. In tali situazioni è invece necessario adottare criteri di stima coerenti con lo standard, nel rispetto dei postulati dell’informativa di bilancio. In particolare, il valore può essere determinato facendo riferimento al valore di mercato alla data di acquisizione, desumibile anche dai prezzi osservabili nel mercato immobiliare; alla medesima data (per gli edifici). Qualora il valore di mercato non sia attendibile o determinabile, è possibile fare ricorso al costo di sostituzione alla data di acquisizione.

Per quanto riguarda, invece, i beni per i quali non sia disponibile il costo storico, ITAS 4 prevede che la valutazione iniziale avvenga comunque secondo criteri coerenti con la rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio. Nel caso in cui il bene sia stato acquisito mediante operazioni non di scambio – e quindi il costo non sia disponibile – il par. 25 di ITAS 4 indica il criterio di valutazione del valore di mercato o, in alternativa, del costo di sostituzione alla data di acquisizione. Quando entrambi i criteri risultano applicabili e rispettano i requisiti informativi richiesti, il valore da iscrivere inizialmente è il minore tra i due.

In conclusione, nell’ambito della contabilità accrual disciplinata da ITAS 4, la valutazione deve basarsi su criteri economici sostanziali, privilegiando, in assenza del costo storico, il valore di mercato o il costo di sostituzione, così da garantire una rappresentazione attendibile e coerente delle attività patrimoniali.

Accrual, Trattamento contabile dei beni immobili (piano delle alienazioni)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la FAQ n. 30 del 10 luglio 2026 fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita. In particolare, viene chiesto se tali beni debbano continuare a essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali, applicando l’ITAS 4, oppure essere riclassificati tra le rimanenze ai sensi dell’ITAS 10.

Il Ministero chiarisce innanzitutto che l’ITAS 4 esclude dal proprio ambito di applicazione soltanto i beni destinati alla vendita fin dal momento della loro acquisizione, rinviando per tali fattispecie all’ITAS 10 “Rimanenze”. Quest’ultimo principio, tuttavia, limita la propria applicazione ai casi in cui la vendita dei beni costituisca attività principale dell’amministrazione.

Secondo il MEF, tali condizioni non ricorrono per gli immobili inseriti nei piani delle alienazioni degli enti locali. Si tratta infatti di beni originariamente acquisiti o realizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e solo successivamente destinati alla dismissione attraverso una scelta programmatoria dell’amministrazione. L’alienazione, inoltre, non rappresenta l’attività caratteristica dell’ente.

Per tale motivo il Ministero esclude l’applicazione dell’ITAS 10 e, in assenza di uno specifico principio contabile dedicato ai beni destinati alla vendita, richiama le disposizioni generali contenute nell’ITAS 1.

I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F – Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1).

Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell’attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio.

 

Convocazioni consiglio comunale: il Ministero dell’interno apre alla PEC istituzionale per i consiglieri

Le modalità per la comunicazione e la formazione della convocazione, quando non sono fissate da legge, regolamenti o statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno in riscontro ad una richiesta di parere in merito alle modalità di convocazione dei consiglieri comunali.

Il quesito trae origine da un regolamento consiliare che impone ai consiglieri l’obbligo di dotarsi di una PEC personale entro dieci giorni dalla proclamazione dell’elezione o dall’entrata in carica. Lo stesso regolamento prevede, tuttavia, che fino alla comunicazione dell’indirizzo PEC le convocazioni siano effettuate mediante messo comunale oppure con raccomandata con avviso di ricevimento.

Richiamando l’articolo 38 del TUEL, il Ministero ricorda che le modalità di funzionamento del consiglio comunale, comprese quelle relative alla convocazione dei consiglieri, sono disciplinate dal regolamento consiliare nel rispetto dei principi fissati dallo statuto. In assenza di una disciplina legislativa specifica, trova applicazione il principio della libertà delle forme, purché la modalità prescelta sia idonea a garantire il raggiungimento dello scopo. A sostegno di tale orientamento vengono richiamate anche alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la validità dell’avviso di convocazione deve essere valutata in funzione della sua effettiva idoneità a portare la comunicazione a conoscenza del destinatario.

Il parere ribadisce inoltre che la trasmissione mediante PEC, ai sensi dell’articolo 48 del Codice dell’amministrazione digitale, è equiparata alla notificazione a mezzo posta. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2014, n.33), il Ministero evidenzia come la posta elettronica certificata assicuri piena affidabilità in ordine all’identità del mittente e del destinatario, all’integrità del contenuto e alla prova dell’avvenuta consegna, risultando quindi pienamente equivalente alla notificazione cartacea.

Di fronte al rifiuto del consigliere di attivare una PEC personale, il Ministero ritiene legittimo che il Comune metta a disposizione dello stesso, così come degli altri componenti del consiglio, una casella PEC istituzionale con dominio dell’ente, destinata esclusivamente allo svolgimento delle comunicazioni connesse al mandato elettivo. Tale soluzione consentirebbe di evitare il ricorso alle notifiche tramite messo comunale o raccomandata, con evidenti benefici in termini di semplificazione amministrativa, riduzione dei costi e maggiore efficienza organizzativa.

Il Ministero suggerisce, infine, di valutare un aggiornamento dei regolamenti consiliari, prevedendo espressamente la possibilità per i consiglieri di scegliere tra l’utilizzo di una PEC personale e l’assegnazione di una casella PEC istituzionale.

Fondo anticipazioni di liquidità: istituito il tavolo tecnico MEF per l’accesso alle misure della legge di bilancio 2026

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2026, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2026, prende formalmente avvio il tavolo tecnico previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). L’organismo avrà il compito di definire le modalità applicative che consentiranno ad alcune categorie di comuni in maggiore difficoltà finanziaria di accedere alle misure straordinarie introdotte dalla stessa legge di bilancio.

Il provvedimento interessa in particolare gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti che presentano una situazione di disavanzo particolarmente gravosa, aggravata dalla consistente incidenza del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione.

La legge di bilancio ha infatti individuato specifici requisiti oggettivi per l’accesso alle misure di sostegno. Possono rientrare nel perimetro di intervento i comuni che, oltre ad essere in disavanzo di amministrazione, presentano un’incidenza del Fondo anticipazioni di liquidità non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e, contemporaneamente, non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per il rimborso dei prestiti. Rientrano inoltre tra i destinatari i comuni che hanno fatto ricorso alle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge n. 115/2022.

Il tavolo tecnico dovrà verificare concretamente le modalità attraverso cui tali enti potranno beneficiare delle misure previste dai commi da 638 a 643 della legge n. 199/2025, assicurando al contempo il mantenimento degli spazi di maggiore utilizzo delle risorse previsti dal successivo comma 664.

ANAC: Aggiornati gli schemi di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza

Anac ha aggiornato e migliorato i modelli standard di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33).
La revisione è stata attuata accogliendo le osservazioni ricevute da amministrazioni, enti e stakeholder durante la sperimentazione di dodici mesi degli schemi adottati dalla delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024 (successivamente modificata con la delibera 481 del 3 dicembre 2025).

I modelli standard così modificati sono stati nuovamente approvati dal Consiglio dell’Autorità del 10 giugno 2026.

Tali aggiornamenti sono stati resi necessari anche per tenere conto delle specifiche tecniche pubblicate alla pagina Guida Online | Portale Servizi ANAC con le quali l’Autorità ha fornito agli utenti informazioni tecniche essenziali per la pubblicazione, e che potranno essere di ulteriore valido aiuto per le amministrazioni.

Ponti e viadotti, Anci ricorda le scadenze per il completamento della classificazione del rischio

Anci richiama l’attenzione dei Comuni sulle scadenze previste dalle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto ministeriale n. 204 del 1° luglio 2022 e dalle successive Istruzioni operative approvate con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le Linee guida definiscono il percorso operativo che gli enti proprietari delle infrastrutture sono chiamati a seguire per il monitoraggio dei ponti esistenti, articolato in una sequenza di fasi che va dal censimento delle opere (Livello 0) fino alla classificazione del rischio (Livello 2), propedeutica alle eventuali successive attività di approfondimento.
Per quanto riguarda il Livello 2 – Analisi dei rischi rilevanti e attribuzione della Classe di Attenzione, Anci ricorda che:

  • per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il termine era fissato al 30 giugno 2026. Le Amministrazioni che non abbiano ancora completato le attività sono invitate a provvedere quanto prima;
  • per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la scadenza resta fissata al 31 dicembre 2026.

Anci ricorda inoltre che il termine per il completamento della fase di censimento (Livello 0) era già stato fissato al 30 giugno 2024.
La modulistica aggiornata e le più recenti istruzioni operative sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Contestualmente, Anci rende nuovamente disponibile la nota informativa predisposta dall’Area Infrastrutture dell’Associazione, che riepiloga gli adempimenti normativi e le relative scadenze a carico degli enti locali in materia di sicurezza di ponti e viadotti.
Si allega la nota informativa Anci che sintetizza gli adempimenti normativi relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali, nello specifico di ponti e viadotti, previsti per le gestioni degli enti locali, rappresentando le relative scadenze (Fonte Anci).

Ambulanti, pubblicate linee guida per rilascio concessioni di posteggio sulle aree pubbliche

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 5 giugno 2026, con il quale vengono adottate le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Il provvedimento costituisce un passaggio fondamentale nell’attuazione della riforma introdotta dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), fornendo ai Comuni il quadro operativo di riferimento per l’assegnazione dei posteggi disponibili.

Il decreto disciplina in maniera uniforme i principi cui dovranno attenersi gli enti locali, con l’obiettivo di assicurare procedure trasparenti, imparziali e conformi ai principi della concorrenza, garantendo al contempo la valorizzazione della professionalità degli operatori e la continuità dell’attività economica. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad adeguare i propri bandi ai criteri stabiliti dalle Linee guida, assicurando la pubblicità delle procedure e l’applicazione di criteri di selezione predeterminati e oggettivi.

Tra le principali novità vi è la conferma della durata decennale delle concessioni per i posteggi nei mercati, per i posteggi isolati e per i chioschi. Per le fiere, invece, il limite dei dieci anni opera soltanto per le manifestazioni storicamente consolidate e programmate con carattere continuativo, mentre per gli eventi occasionali o straordinari la durata della concessione dovrà essere parametrata alla durata della manifestazione o al periodo programmato dall’ente locale.

Le amministrazioni dovranno inoltre predisporre i bandi applicando un sistema di valutazione articolato su 100 punti. Fino a 60 punti sono riservati ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra i quali assumono particolare rilievo l’anzianità dell’impresa, l’esperienza maturata sul posteggio, la stabilità occupazionale e la valorizzazione delle microimprese. I restanti 40 punti potranno essere attribuiti sulla base di criteri integrativi individuati dalle Linee guida, finalizzati a premiare la qualità dell’offerta commerciale e del servizio. Tra gli elementi valorizzabili figurano, ad esempio, la vendita di prodotti tipici e di qualità, l’offerta di servizi di consegna a domicilio, la formazione professionale, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

Le Linee guida prevedono inoltre che un medesimo operatore economico non possa ottenere più di due concessioni nei mercati o nelle fiere con un massimo di 100 posteggi e più di tre concessioni nelle aree mercatali che superano tale dimensione, con l’obiettivo di favorire la pluralità dell’offerta commerciale e di tutelare la concorrenza.