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CER in forma cooperativa e TUSP: la Corte dei conti richiama gli enti locali al rispetto del controllo preventivo

Con la deliberazione n. 65/2026, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna ha ricordato che la partecipazione dei Comuni alle Comunità Energetiche Rinnovabili, soprattutto quando queste assumono la forma di società cooperativa, impone una rigorosa verifica preventiva della compatibilità dell’operazione con la disciplina del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La vicenda trae origine dalla richiesta di parere formulata da un Comune in merito alla propria partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile costituita in forma di società cooperativa. L’ente aveva già approvato, con deliberazione consiliare del 21 ottobre 2024, la costituzione della cooperativa “Comunità Energetica Appennino Ovest”, rappresentando alla Corte finalità di transizione ecologica, contrasto alla povertà energetica, valorizzazione del patrimonio pubblico e assenza di scopo lucrativo dell’iniziativa..

La Sezione, non entrando nel merito della legittimità sostanziale dell’operazione e dichiarando inammissibile il quesito, ha evidenziato che il Comune avrebbe dovuto trasmettere tempestivamente alla Corte l’atto deliberativo di costituzione della società, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. La norma impone, infatti, alle amministrazioni pubbliche di sottoporre alla Corte gli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, affinché sia verificata la conformità dell’operazione agli articoli 4, 5, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Sezione ribadisce che il controllo ex art. 5 TUSP ha natura preventiva e deve intervenire prima che la scelta dell’amministrazione produca effetti attraverso gli strumenti del diritto privato. Proprio per questo, una richiesta formulata a distanza di circa un anno e mezzo dall’adozione della deliberazione consiliare non può essere utilizzata per ottenere una valutazione postuma su una scelta gestionale già compiuta e consolidata.

La deliberazione assume particolare importanza perché conferma che la forma cooperativa della CER non esclude, di per sé, l’applicazione del TUSP. Quando il Comune partecipa a un organismo societario, anche se ispirato a finalità mutualistiche, ambientali e non lucrative, occorre verificare preventivamente se l’operazione rientri nel perimetro delle società a partecipazione pubblica e se siano rispettati i presupposti di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, convenienza economica, sostenibilità finanziaria e coerenza con i principi di buon andamento.

La Sezione sottolinea inoltre che il parere consultivo ordinario non può trasformarsi in uno strumento di sanatoria o di validazione successiva di atti già adottati. La funzione consultiva della Corte dei conti richiede quesiti generali e astratti, mentre nel caso esaminato la richiesta riguardava una specifica società già costituita, con allegazione dello statuto, dell’atto costitutivo e del business plan.

Di particolare rilievo è anche il richiamo alle responsabilità organizzative interne. La Corte afferma che la violazione delle regole procedurali dell’art. 5 TUSP impone al Comune, nella sua articolazione istituzionale e amministrativa, di valutare l’adeguatezza dei processi interni di formazione della volontà dell’ente. Il riferimento riguarda, in particolare, il ruolo del Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione comunale, e del Segretario comunale, nell’esercizio delle funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa sulla conformità dell’azione amministrativa a leggi, statuto e regolamenti.

La pronuncia contiene anche un passaggio significativo sul ruolo del notaio rogante. Dalla documentazione esaminata emerge che il notaio incaricato avrebbe rogato l’atto di costituzione della società senza accertare, per quanto concerne la partecipazione del Comune, il rispetto delle prescrizioni imposte dal d.lgs. n. 175/2016. Per tale ragione la Corte ha disposto la trasmissione della deliberazione al Consiglio Notarile Distrettuale di Parma per le valutazioni di competenza.

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