Corte dei conti: Compenso amministratori società controllate da Regioni ed enti locali

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«- per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l’amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell’oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell’attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente “nuovo”, sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l’amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l’emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici».

Considerato, infine, il carattere temporaneo della disciplina dettata dall’art. 11 TUSP e la complessità di definizione della materia de qua – che inducono la Sezione, per esigenze di contemperamento e di armonizzazione del sistema con i principi costituzionali vigenti, al presente pronunciamento – la Corte ribadisce come auspicabile ed urgente l’emanazione del decreto per la determinazione dei compensi, previsto dal co. 6 art. 11, tenuto conto dell’orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità di interventi statali comprimenti l’autonomia di spesa solo ove transitori (sentenza n. 43/2016, confermata dalla pronuncia n. 103/2018) e delle disfunzioni che, sempre secondo la Consulta, una prolungata carenza di parametri attualizzati è suscettibile di determinare.

PARTECIPAZIONI DELLE PA: AL VIA CENSIMENTO E RILEVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA PER L’ANNO 2024

La Corte dei conti ricorda che a partire dal 10 marzo e fino al 19 giugno 2026 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2024.

Le amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, devono comunicare attraverso accesso al nuovo Portale dei servizi del Dipartimento del Tesoro e dell’Economia https://portaleservizi.mef.gov.it

  • i dati relativi al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024, il cui termine di adozione è fissato al 31/12/2025, nonché quelli concernenti la relazione, approvata entro il 31/12/2025, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni detenute al 31/12/2024 in società e in soggetti di forma non societaria e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.  114/2014).

Si ricorda l’obbligatorietà della comunicazione dei richiamati adempimenti, da inoltrare, alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP, esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni”. Gli enti, anche in assenza di elementi, devono trasmettere la dichiarazione attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF d’intesa con la Corte dei conti.

La Corte precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’art. 20, co. 3 del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2024 secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.  259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: https://portaleservizi.mef.gov.it.

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio portale i documenti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione da approvare entro il 31 dicembre 2025 (ex art. 20 del TUSP) nonché le schede editabili, di ausilio per compiere tali adempimenti.

La comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni accessibile dal link https://portaletesoro.mef.gov.it avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2023. Le Amministrazioni, pertanto, possono far riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2023 e a quanto riportato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP.

I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014.

 

La redazione PERK SOLUTION

Compensi amministratori delle società pubbliche: inderogabile il limite dell’80% del costo 2013

Con la recente deliberazione n. 320/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti è tornata a pronunciarsi in tema di compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, confermando la rigidità del vincolo finanziario previsto dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), che richiama l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012.

Il parere trae origine da una richiesta di un Comune, che, in assenza dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’art. 11 TUSP, ha chiesto se fosse possibile riconoscere all’amministratore unico della società in house Farmacia un compenso superiore all’80% di quello sostenuto nel 2013, in considerazione dell’evoluzione della società e delle accresciute responsabilità gestionali.

La Corte dei conti ha ribadito la linea interpretativa consolidata: in mancanza di una specifica norma derogatoria o del decreto ministeriale attuativo, il limite dell’80% del costo 2013 resta pienamente operativo e non può essere superato neppure in presenza di mutate condizioni organizzative, ampliamento delle attività o incremento delle responsabilità manageriali.

La Sezione ha richiamato un ampio orientamento della giurisprudenza contabile (tra le altre, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 19/2024/PAR; Veneto, n. 160/2023/PAR; Liguria, n. 29/2020/PAR), sottolineando che qualsiasi interpretazione flessibile o “creativa” si porrebbe in contrasto con la ratio di contenimento della spesa pubblica e con i principi di coordinamento della finanza pubblica allargata.

Pur riconoscendo l’anacronismo di un parametro fermo al 2013 e la conseguente perdita di proporzionalità rispetto all’attuale configurazione delle società partecipate, la Corte ha rimarcato che solo un intervento del legislatore o l’adozione del decreto ministeriale previsto dal TUSP potranno adeguare il quadro normativo alla realtà economico–organizzativa odierna.

La pronuncia si inserisce in un contesto di crescente attenzione per la coerenza dei limiti retributivi pubblici, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025, che ha dichiarato l’illegittimità del tetto di 240.000 euro per i dipendenti pubblici, originariamente introdotto a fini emergenziali.
Tuttavia, osserva la Corte dei conti, tale evoluzione non può essere anticipata in via interpretativa, permanendo – sino a nuova disciplina – l’obbligo di rispettare il limite storico dell’80%.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizio idrico integrato: ANAC chiede maggiore controllo dei Comuni sulla società in house regionale

Con il parere consultivo n. 32 del 30 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito importanti indicazioni a una grande regione del Levante in merito alla conformità dello statuto della società regionale affidataria in house del servizio idrico integrato. Secondo l’Autorità, l’attuale assetto societario presenta diverse criticità rispetto alla disciplina nazionale ed europea sull’in house providing, alla luce delle novità introdotte dal D.l. n. 153/2024 e dalla L.R. n. 14/2024.

Il punto centrale delle osservazioni ANAC riguarda la cosiddetta partecipazione pulviscolare dei Comuni al capitale sociale della società affidataria. Pur non essendo di per sé illegittima, tale modalità di partecipazione – evidenzia l’Autorità – non garantisce un adeguato controllo dei soci pubblici sulla governance della società. In particolare, non risultano strumenti idonei a controbilanciare la debolezza dei singoli enti locali, né a rafforzare la loro effettiva incidenza sulla nomina e sulla revoca degli organi sociali e sulle decisioni strategiche relative alla gestione del servizio idrico.

ANAC ha individuato due aree principali di criticità:

  • Nomina del Consiglio di amministrazione: Scarso peso attribuito al Comitato di Coordinamento e Controllo nella designazione dei componenti del CdA.
  • Funzionamento del Comitato di Coordinamento e Controllo: L’attribuzione del controllo analogo congiunto a un organo “extrasocietario” non appare conforme alle indicazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia di in house. Inoltre, la composizione ridotta (solo 6 membri su 257 Comuni) non assicura adeguata rappresentatività, soprattutto dei comuni più popolosi; le decisioni adottate a maggioranza semplice non rispecchiano un principio di rappresentanza proporzionale o capitario; La durata triennale del Comitato, prorogabile fino a due mandati successivi, risulta “peggiorativa” rispetto a quanto stabilito dalla L.R. n. 14/2024.

Secondo ANAC, i poteri attribuiti al Comitato sono troppo deboli e non permettono di esercitare un controllo analogo congiunto incisivo, come richiesto dal modello europeo di in house providing. Le criticità riguardano sia le decisioni sulla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), sia quelle su questioni sociali di interesse strategico regionale che esulano dall’oggetto esclusivo del servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione partecipate: Applicativo aperto fino al 27 giugno 2025

Il Dipartimento del Tesoro comunica che per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2023, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 27 giugno 2025.

Le Amministrazioni devono comunque procedere alla trasmissione, in quanto non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.

Per informazioni sull’adempimento si rimanda all’avviso del 20 febbraio relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’applicativo utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Chi dirige un organismo comunale non può amministrare una partecipata regionale

Il ruolo di direttore di un organismo strumentale di un Comune non è compatibile con quello di amministratore con deleghe gestionali di una società privata in controllo pubblico regionale. Lo precisa il parere anticorruzione, approvato dal Consiglio Anac del 2 aprile 2025, con il quale l’Autorità si è espressa sulla richiesta relativa alla possibilità che il direttore di un centro di servizi sociali in favore delle persone anziane, costituito da un Comune capoluogo regionale del Centro Italia, assuma anche l’incarico di amministratore di una società totalmente partecipata dalla Regione e attiva, nel caso di specie, nella consulenza per la realizzazione di opere pubbliche.

La fattispecie di incompatibilità da considerare (secondo il dettato dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013) risulta applicabile all’ipotesi esaminata, spiega il parere, quale che sia la qualificazione attribuibile al centro servizi, ente pubblico o pubblica amministrazione in quanto istituzione riferibile a mera articolazione dell’ente locale che lo ha istituito.

Il ruolo di direttore del centro, poi, rileva per la normativa sulle incompatibilità sia che sia qualificabile come incarico di tipo dirigenziale, con esercizio quindi in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione, sia che sia qualificabile come incarico amministrativo di vertice (venendo comunque in rilievo, in questo secondo caso, la speculare causa di incompatibilità prevista all’articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 39/2013).

Rispetto all’incarico ulteriore previsto di amministratore unico della società partecipata, va considerata la disposizione del decreto legislativo che fa riferimento, per l’incompatibilità, alla carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione: l’Anac, ricorda il parere, ha sempre interpretato tale nozione – a tutela del principio di uguaglianza e a garanzia della razionalità complessiva del sistema – richiamando la definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” (di cui all’art. 1, co. 2 lett. I), del d.lgs. 39/2013), che si caratterizzano per il possesso di deleghe gestionali dirette.

Per cui, “laddove sia configurabile nel caso di specie un modello di amministrazione tradizionale imputabile ad un unico soggetto (in luogo che ad un CdA), non si dubita che esso sia riconducibile alla prospettata categoria” e l’incarico di amministratore unico della società regionale è da considerare quindi non compatibile con quello ricoperto di direttore del centro servizi comunale per anziani (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Adozione piano di razionalizzazione anche per le aziende speciali

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 43/2025, affronta la questione sottoposta da un Comune in merito all’obbligo di adottare provvedimenti di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, per le aziende speciali.

La Sezione evidenzia come i presupposti per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all’elenco ex art. 20, c. 2, T.U.S.P. assurgono a parametro di legalità finanziaria per le gestioni di enti pubblici strumentali che, per conformazione organizzativa e gestione finanziaria, siano idonei ad influire sugli equilibri finanziari dell’ente locale. Pertanto, il provvedimento di ricognizione che sarà adottato dall’ente locale, intanto, deve tener conto della presenza dell’azienda speciale. Successivamente, la decisione di razionalizzazione che sarà assunta dall’ente medesimo nella sua piena discrezionalità, dovrà essere adeguatamente motivata, sia che ci si orienti alla conservazione dell’assetto delle partecipazioni (e quindi dell’azienda speciale), sia che si proceda verso un riassetto della “organizzazione” gestionale.

In ragione del principio di legalità finanziaria e per esigenze generali di tutela dell’equilibrio del bilancio dell’ente locale, anche con riguardo (genericamente) all’azienda speciale, la sussistenza di una o più condizioni previste dal c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 comporta l’obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell’Ente strumentale, anche tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza dei criteri concorrenziali che devono essere correlati all’affidamento del servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Obblighi di trasparenza per le società in controllo pubblico come per le pubbliche amministrazioni

Con Parere di Trasparenza approvato dal Consiglio del 12 febbraio 2025, Anac ha chiarito che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013 per le pubbliche amministrazioni. Questo vale anche per le società per azioni che operano in regime di concessione, come gestori di autostrade.

Tale obbligo di trasparenza riguarda gli amministratori della società in controllo pubblico (Presidente e C.d.A.), quali titolari di amministrazione, di direzione o di governo ai sensi dell’art. 14, comma 1bis, del citato decreto. La società è pertanto tenuta a pubblicare all’interno della sezione “Società trasparente”, tutti i dati richiesti per legge, ivi comprese le informazioni relative ai compensi percepiti e alle spese di missione.

Per quanto riguarda i titolari di incarichi dirigenziali di tali società, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l’emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i citati titolari di incarichi dirigenziali. Rimane pur sempre l’obbligo in capo ai suddetti dirigenti di comunicare alla società tutti i dati di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

Tra i dati che tali società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare in merito ai loro amministratori vi sono: l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni delle PA: Al via il censimento e la rilevazione della revisione periodica per l’anno 2023

Con comunicato del 20 febbraio 2025, il Dipartimento del tesoro informa che fino all’11 giugno 2025 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2023.

Le amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016 devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it:

– i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023, adottati entro il 31/12/2024, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

– le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2022 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2022, secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

 

La redazione PERK SOLUTION