Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche: disponibili le schede di rilevazione aggiornate

Entro il prossimo 31 dicembre 2023, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili le schede in formato elaborabile, nonché gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP. I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Allegati:

Applicativo Partecipazioni – Schede di rilevazione (PDF)
• Scheda Revisione periodica – 2022
• Scheda Relazione attuazione – 2022
• Scheda Partecipazione – 2022
• Scheda Rappresentante – 2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Divieto soccorso finanziario anche in caso di società partecipate in liquidazione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 220/2023, in riscontro ad una richiesta di parere, in riferimento all’ipotesi di liquidazione di società partecipata, ha ribadito il divieto di soccorso finanziario per le società in liquidazione quale principio di ordine pubblico economico.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che l’Ente è socio unico di una società a responsabilità limitata, di cui ha deliberato la liquidazione e scioglimento ricorrendo l’ipotesi ex art. 20, c.2, lett.d), Tusp (società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro). Nella richiesta di parere il Comune chiede alla Sezione “se l’ordinamento consenta l’accollo da parte del comune dei debiti della società a responsabilità limitata risultanti in sede di liquidazione essendo il patrimonio insufficiente per estinguere i debiti sociali”.

La Sezione ricorda che le previsioni contenute nell’art.21 Tusp sono, da tempo, all’attenzione della giurisprudenza contabile, che, in materia, è pervenuta ad un orientamento consolidato, come evidenziato dalla Sezione nella recente deliberazione n.31/2022/PAR. In tale sede è stato chiarito che “Secondo le norme di diritto comune, applicabili anche alle società partecipate, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325 e 2462 c.c.), sicché in assenza di una deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta”.

Nel caso di partecipazione pubblica ad una società, pur se finalizzata all’esercizio di un servizio alla collettività, non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, l’obbligo di procedere al ripiano delle perdite oltre la propria quota di partecipazione e all’assunzione diretta dei debiti della partecipata.

Ai sensi del comma 5 dell’art.14 del TUSP, il soccorso finanziario è consentito solo al ricorrere degli specifici presupposti individuati dalla norma, laddove la logica “del salvataggio ad ogni costo” dell’organismo partecipato può giustificarsi solo in una prospettiva di conservazione e risanamento dell’organismo partecipato, dettata dal raggiungimento di un pubblico interesse, e, per le società con perdite triennali, al ricorrere degli specifici presupposti individuati dal comma 5. Deve trattarsi, quindi, di trasferimenti straordinari che si giustificano alla luce delle previsioni contenute in atti convenzionali (convenzioni, contratti di servizio o di programma) sottoscritti dall’ente pubblico a fronte dell’affidamento alla società della gestione di servizi pubblici o della realizzazione di investimenti e a condizione che tali misure siano contenute in un piano di risanamento (sottoposto, a sua volta, ad uno specifico iter amministrativo) volto a raggiungere l’equilibrio finanziario entro tre anni.

Nel caso in cui il risanamento e la conservazione siano esclusi, o per volere legislativo o per decisione dell’ente pubblico, e l’organismo sia posto in liquidazione, non solo le  previsioni dei commi 4 e 5 dell’art. 14 sul soccorso finanziario non trovano applicazione, ma viene, altresì, meno l’obbligo per l’ente di accantonamento al fondo perdite, cessando l’attività e l’organismo stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

AGCOM: Nuovo Formulario per le comunicazioni ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), in occasione della istituzione della nuova Direzione Concessioni e Servizi Pubblici Locali, ha adottato un nuovo Formulario per le comunicazioni che le pubbliche amministrazioni devono trasmetterle ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (anche “TUSPP”). Si ricorda che a norma dell’art. 5, comma 3 “L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il nuovo Formulario, aggiornato tenendo conto delle modifiche normative intervenute dal 2017 ad oggi, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e, rispetto al precedente, è volto a consentire una più agevole compilazione dei relativi campi grazie al suo formato pdf compilabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Niente controllo preventivo sui trasferimenti a società partecipate in perdita

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19/2023/QMIG, pronunciandosi su una questione di massima inerente al perimetro applicativo dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito anche TUSP), come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 116/2023/QMIG), ha chiarito che “fermi restando gli altri poteri di controllo attribuiti dall’ordinamento alla Corte dei conti, gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura di esame preliminare da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l’acquisto della posizione di socio)”.

L’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò “in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.

La procedura di c.d. “soccorso finanziario” ex art. 14, comma 5, TUSP non è ricompresa nel perimetro applicativo dell’articolo 5, commi 3 e 4, Tusp. Sul piano letterale, l’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia, puntualmente, le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame preliminare della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (incluse quelle miste, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di amministrazioni pubbliche. La tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti” ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, l’assenza di un espresso intervento da parte del legislatore (che non ha novellato altre norme del Testo unico, che pure prevedono la trasmissione di atti alla Corte dei conti) porta a ritenere che gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l’acquisto della posizione di socio)”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, società in-house: mancanza di requisiti e di controlli

Non può essere inserito nell’elenco delle società in-house l’amministrazione o l’ente aggiudicatore che non rispetti il requisito del controllo, o che presenti cause ostative di iscrizione. Pertanto tali amministrazioni non possono operare mediante affidamenti diretti attraverso le proprie società in house. È quanto stabilito da ANAC, con delibera n. 232 del 24 maggio 2023, respingendo la richiesta di un Comune di essere accreditato nell’elenco delle società in-house.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato carenza del controllo analogo congiunto, derivante dalla totale inattività, finanche inesistenza, del comitato di controllo. “Tale grave carenza, associata al modus operandi che contraddistingue le società appartenenti al cosiddetto “sistema Asmel” – scrive Anac – “confermata sia nell’istruttoria che in diverse pronunce dell’Anac, nonché in diverse sentenze, evidenzia che si è di fronte ad un gruppo societario proteso a svolgere con connotazione prettamente commerciale e profittevole, ed al di fuori del perimetro pubblicistico, le attività strumentali degli Enti locali consorziati sotto l’egida formale degli affidamenti in house providing, e rende, nel caso di specie, la promessa di modifiche statutarie, peraltro non pienamente utili a superare i rilievi istruttori alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non sufficiente per procedere all’iscrizione dell’amministrazione istante, in uno agli enti locali consorziati”.

“Con riferimento al fatturato conseguito dalla consortile Asmenet Campania nel triennio 2019-2021 – continua Anac- , quanto sostenuto dall’amministrazione istante circa l’avvenuta acquisizione delle quote sociali ad opera di Asmenet Calabria a far data 29.10.2018, non comunicato in Camera di Commercio, non risulta minimante comprovato da riscontri documentali. Viceversa, sul sito amministrazione trasparente della società Asmenet l’elenco dei soci al 2021 non indica Asmenet Calabria e nel registro delle imprese, fascicolo storico, non si rinviene l’atto di trasferimento delle quote sociali alla predetta Asmenet Calabria”.

“Nessun rilievo può avere il tentativo in extremis della società di adeguarsi pro futuro ai rilievi dell’Ufficio. La normativa di riferimento, così come confermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, prevede infatti che i requisiti dell’in house providing debbano essere posseduti dalla società già al momento dell’affidamento e, conseguentemente, della domanda di iscrizione e devono essere successivamente confermati negli anni, in quanto la determina di iscrizione nell’Elenco non produce effetti costitutivi. La mera presentazione della domanda, infatti, abilita le amministrazioni, sotto la propria responsabilità, a procedere con gli affidamenti diretti”.
“Per tali ragioni – conclude l’Autorità Nazionale Anticorruzione – si ritiene che non sia in alcun modo superabile la rilevata non conformità del fatturato e che, pertanto, anche alla luce degli effetti pregiudizievoli sul controllo analogo, non sia possibile procedere con l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di Asmenet Consortile” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazioni partecipazioni, termine prorogato al 16 giugno 2023

Il Dipartimento del Tesoro, per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, comunica chela rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 16 giugno 2023.

Il Dipartimento ricorda agli enti di voler procedere con sollecitudine alla trasmissione, evidenziando che non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.

Con riguardo alle Amministrazioni delle aree colpite dai recenti eventi alluvionali, per la data di chiusura si terrà conto dell’evolversi della situazione.

Per informazioni sull’adempimento si rimanda all’avviso del 22 febbraio relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.
Per problemi di accesso all’applicativo utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Revisione periodica delle società partecipate

La Corte dei conti comunica che fino al 26 maggio 2023 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 22 febbraio 2023, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

– i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, adottati entro il 31/12/2022, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

– le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei conti. La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: https://portaletesoro.mef.gov.it/

Revisione partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti entro il 26 maggio 2023

A partire dal 22 febbraio 2023 le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it i dati relativi:

  • al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
  • alla relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
  • alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
  • ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 26 maggio 2023.

L’applicativo Partecipazioni è stato sviluppato per assolvere, contestualmente e in maniera integrata, gli adempimenti informativi introdotti dal TUSP e quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti.

Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

I provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Nella compilazione delle schede l’applicativo non richiede i dati già acquisiti da registri ufficiali (es. Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema dall’utente che ha censito per primo il soggetto partecipato. L’applicativo, inoltre, esegue un controllo sulle quote dichiarate per uno stesso soggetto partecipato evitando lo sforamento del cento per cento. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, per non compromettere la corretta comunicazione da parte di altre Amministrazioni e una veritiera rappresentazione del fenomeno ai fini delle attività di monitoraggio e controllo della Struttura e della Corte dei conti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, attenzione sull’eccessivo prolungamento delle operazioni di liquidazione delle partecipazioni

La Corte dei conti, Sez. per l’Abruzzo, con deliberazione n. 17/2023/PRSE, nell’ambito dell’esame dei rendiconti 2020 e 2021 di un Comune, ha sottolineato la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell’eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l’assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, occorre evitare operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa.

A tal proposito, è stato richiamato in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: “L’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell’esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall’art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”.

 

La redazione PERK SOLUTION