Partecipate in perdita, piano di risanamento e divieto di soccorso finanziario

Il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipanti è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Per le società partecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse in caso di crisi d’impresa è necessario predisporre un piano di risanamento, approvato dall’autorità di regolazione di settore comunicato alla Corte dei conti, ai sensi dell’art 14, co. 5, d.lgs. 175/2016, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni, nell’ottica della continuità aziendale. Non costituisce un idoneo piano di risanamento “la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario.
Inoltre, la norma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Come precisato dalla giurisprudenza contabile, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva” (Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). L’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo di ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati permane del tutto precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Ne deriva che un ente locale, che dovesse assorbire , sistematicamente, a carico del proprio bilancio, i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all’art. 21, sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito, in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile. La trasgressione degli obblighi di vigilanza, d’indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 33/2021/SRCPIE/PRSE.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, inosservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipate

L’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. prevede, come noto, che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all’articolo 20, commi 1 e 2.
L’art. 20, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie, nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.
Inoltre, l’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 10/2021/VSG con la quale accerta l’inadempimento del Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, con conseguente segnalazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società partecipate, avviata la consultazione pubblica

Il Dipartimento del Tesoro informa che è stata avviata la consultazione pubblica sulle indicazioni della Struttura di monitoraggio  sull’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) in merito ai principali contenuti del “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”, da adottare ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUSP. Eventuali commenti o osservazioni potranno pervenire entro il 9 febbraio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it.
La predisposizione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale rappresenta un adempimento temporalmente antecedente rispetto alle disposizioni contenute nel Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza – Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che, in conseguenza della proroga prevista nell’articolo 5 del D.L. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  ntrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2021. Nel merito, l’articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 (di seguito “TUSP”) fa obbligo alle società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l’Assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario, la quale viene predisposta annualmente dall’organo amministrativo della società, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicata nel registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio. Tale disciplina è funzionale a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del TUSP, il quale dispone che, laddove “emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6 comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico debba adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile.
Il documento illustra, in via esemplificativa, i principali contenuti di un Programma-tipo di valutazione del rischio di crisi aziendale e fornisce indicazioni sulle modalità di monitoraggio delle aree di rischio individuate. Esso intende valorizzare la finalità informativa di detto Programma, il quale se ben redatto consente: i) ai soci pubblici di analizzare e valutare lo stato di salute delle società partecipate e, quindi, tra l’altro, la convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili; ii) all’organo amministrativo di assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.
Il rispetto dell’obbligo di predisposizione del Programma ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUSP, è oggetto di interesse da parte della Corte dei conti nelle Linee guida annuali sul funzionamento integrato dei controlli interni di enti locali, Regioni e Province
autonome. In tale ambito, l’indagine della magistratura contabile attiene all’attività di verifica dell’ente pubblico socio sulle società partecipate, in relazione ad una puntuale valutazione di eventuali riflessi sulla propria situazione economica e finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il principio di gratuità degli incarichi dei componenti del CdA di Aziende speciali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 177/2020, ha chiarito che la prestazione di garanzie da parte del Comune in favore dell’Azienda Speciale per mutui contratti da quest’ultima per investimenti e l’incremento del fondo di dotazione iniziale dell’Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti integrano ipotesi di contributi a carico della finanza pubblica, alle quali si applica il principio di gratuità, sancito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010. Tale disposizione prevede che “…la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera…”.
Nel merito, la Sezione, in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIC, ribadisce che il regime vincolistico di cui all’art. 6, comma 2 non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio. Come è stato osservato in un recente pronunciamento della Sezione regionale per il Lazio, che ha integralmente recepito i principi di diritto espressi in sede nomofilattica, “in presenza di un corrispettivo, il denaro rappresenta la controprestazione del rapporto obbligatorio, mentre, in presenza di un contributo, il denaro costituisce l’oggetto stesso della prestazione, potendosi prescindere, dunque, da un principio di sinallagmaticità delle prestazioni” (deliberazione n. 73/2020/PAR). Un contributo, in linea generale, costituisce una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo, per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 161 del 2012, ha evidenziato che “nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrino non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie, bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”, cioè a dire “utilità economica”, quali sovvenzioni in denaro, garanzie, esenzioni da tributi, canoni, etc.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, referto sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

La Corte dei conti, Sezioni riunite, con deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 ha approvato il referto sui piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle partecipazioni delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, tra cui gli ordini e le federazioni professionali, attribuiti alla competenza della magistratura contabile. Dagli accertamenti istruttori condotto emergono alcuni profili di non conformità al dettato legislativo. In particolare,

  1. ritardata formalizzazione, da parte di alcuni ministeri, dei provvedimenti di revisione o dell’invio della prescritta comunicazione negativa;
  2. incompleta esplicitazione, in alcuni provvedimenti approvati da ministeri, enti pubblici nazionali ed ordini professionali, o nelle allegate schede tecniche di dettaglio, della ricorrenza di tutti i parametri elencati nell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  3. omessa ricognizione, nei provvedimenti adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle partecipazioni indirette detenute tramite queste ultime;
  4. adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica, da parte di alcuni ministeri, con provvedimento adottato da organo differente rispetto a quello di vertice politico-amministrativo;
  5. ritardata conclusione, in alcuni casi, di programmate alienazioni di partecipazioni societarie; omessa esplicitazione, nei piani di revisione, delle motivazioni per le quali il costo del personale e, in generale, i costi di  funzionamento non necessitino di interventi di razionalizzazione, come da parametro contenuto nell’art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 175 del 2016;
  6. mancata adozione, e relativa pubblicazione sui siti internet istituzionali, da parte di alcune amministrazioni ed enti pubblici nazionali, di obiettivi specifici sui costi di funzionamento e del personale delle società a controllo pubblico,
    prescritti dall’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016;
  7. omessa o ritardata adozione, da parte di alcuni enti pubblici nazionali, dei provvedimenti di revisione straordinaria o periodica o dell’invio della prescritta comunicazione negativa;
  8. incompleta esplicitazione, nel provvedimento di autorizzazione alla costituzione di una nuova società, adottato da un ente pubblico nazionale, dei parametri motivazionali prescritti dall’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  9. presenza di procedure di liquidazione di società partecipate avviate da tempo e non ancora concluse, nonché, a volte, decisione di sciogliere la società intervenuta pochi anni dopo la costituzione;
  10. omessa indicazione, in alcuni piani di revisione periodica degli enti pubblici nazionali, dei dati necessari a valutare il costo medio annuo del personale;
  11. omessa o ritardata approvazione, da parte di alcuni ordini professionali nazionali e territoriali, dei provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica o dell’invio della comunicazione negativa prescritta dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  12. mancata rilevazione, nei piani di revisione adottati da alcuni ordini professionali nazionali, delle società detenute indirettamente tramite un ente controllato non avente natura societaria;
  13. assenza o carenza, in alcuni piani di revisione approvati dagli ordini professionali nazionali e territoriali, delle motivazioni a supporto del mantenimento di partecipazione societarie, in presenza di uno o più parametri elencati nell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  14. omessa o incompleta adozione, da parte di alcune società controllate da ordini professionali nazionali, della delibera assembleare motivata, prescritta dall’art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175 del 2016, a fondamento dell’opzione dell’organo di amministrazione collegiale.

Limiti alla corresponsione di un compenso ai membri del Cda di una ASP

Con deliberazione n. 87/2020 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere, ai membri del Consiglio di Amministrazione di un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP ex IPAB) un compenso, anche in virtù del prevalente orientamento giurisprudenziale che equipara le ASP alle Aziende Speciali.
I giudici contabili, conformemente con quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, hanno ricordato che il parametro per determinare la remunerabilità della partecipazione agli organi collegiali è quello della effettiva ricezione del contributo pubblico da parte dell’Azienda speciale. Secondo la Sezione, il principio della gratuità degli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, andrebbe affermato allorché l’azienda speciale “viva” effettivamente delle risorse dell’ente locale, ricevendone in concreto contributi (la nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio); allorché invece essa non abbia di fatto usufruito di contributi a carico delle finanze pubbliche, è ammissibile la corresponsione di un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione, compenso che sarà tuttavia soggetto alla decurtazione prevista dall’art. 1, comma 554, legge 147/2013, laddove ne ricorrano i presupposti.
Nel merito, la Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 161/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, rispetto all’art. 117, 3° comma, della Costituzione, di alcune norme regionali che prevedevano la corresponsione di un’indennità a favore del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione di una (costituenda) Azienda di Servizi alla Persone. Norme queste che si ponevano in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, a mente del quale la partecipazione agli organi collegiali degli enti “che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica” è onorifica, e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, nonché alla corresponsione, se così già previsto, di un gettone di presenza di importo non superiore a trenta euro a seduta giornaliera.
In definitiva, spetterà all’Ente, al fine di determinare l’ammissibilità o meno di un compenso per la partecipazione al consiglio di amministrazione verificare se, in concreto, l’ASP usufruisca di contributi a carico delle finanze pubbliche, tenendo a tal fine presenti sia le affermazioni della Corte costituzionale (la nozione di contribuzione pubblica copre, oltre alle erogazioni finanziarie propriamente dette “qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”), sia le precisazioni della Sezione delle autonomie (dai contributi pubblici sono esclusi i fondi di dotazione e le erogazioni a titolo di contratto di servizio).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Il Dipartimento del Tesoro informa che entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del Tusp). La comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018.
Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti, pertanto, le amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno, nonché far riferimento a quanto riportato negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 d.l. n. 90/2014).
Sul sito del Dipartimento del Tesoro, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp.
Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del Tusp devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del Tusp) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Tusp.
Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014. Si rendono pertanto disponibili anche la scheda Partecipazioni, per il censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le amministrazioni non soggette al Tusp, e la scheda Rappresentante.
L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni.
I responsabili e gli utenti già abilitati sono pertanto invitati a verificare l’accesso all’applicativo Partecipazioni, la correttezza dell’indirizzo email registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e delle utenze attive per la propria amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni.
Le amministrazioni non ancora registrate devono procedere con l’individuazione di un responsabile per la comunicazione dei dati, che dovrà accreditarsi sul Portale Tesoro.
Per problemi di registrazione o di accesso all’applicativo è disponibile, sulla home page del Portale Tesoro, la funzionalità “richiesta assistenza”.

Documenti correlati
Applicativo Partecipazioni – Schede di rilevazione
Scheda Revisione periodica
Scheda Relazione attuazione
Scheda Partecipazione
Scheda Rappresentante

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 TUSP)

Corte dei conti, Le linee guida sul funzionamento dei controlli interni

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con delibera n. 19/2020 le linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019, e il relativo questionario.
Finalità delle linee guida è quella di fornire agli organi di vertice degli Enti indicazioni di principio e operative per valutare la coerenza e l’adeguatezza dei rispettivi sistemi di controllo interno, quale strumento di verifica dell’attuazione della sana gestione finanziaria e del rispetto del principio del buon andamento nel governo dei territori.
Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-2019. Difficoltà che sembrano essere destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione principalmente dell’esigenza di adattarne la struttura organizzativa e le modalità di gestione delle prestazioni lavorative allo scopo di garantire la tutela della salute del relativo personale dipendente.
In questa ottica, le verifiche della Corte dei conti investono il sistema dei controlli sugli organismi partecipati, per l’incidenza di tali gestioni sui bilanci degli enti, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Sul piano del controllo strategico, occorrerà esaminare le varianti all’impostazione originaria del bilancio di previsione ed individuare le risorse e gli interventi ritenuti prioritari, con valutazione degli impatti strategici e operativi dei relativi rischi. Nell’ambito del controllo di gestione sarebbe utile stimare gli effetti della prosecuzione delle modalità di “lavoro agile” rispetto alle tradizionali modalità di lavoro e il possibile impatto dei processi di lavoro a distanza sull’intera organizzazione di lavoro. In questa fase, accanto alla necessità di potenziare gli strumenti di accesso e di monitoraggio delle attività e dei servizi a garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone, andrebbero altresì effettuate opportune analisi dirette a verificare la coerenza degli obiettivi di gestione e dei risultati raggiunti con l’evoluzione in atto, nonché l’appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati.
Cruciale è il ruolo del responsabile del servizio economico – finanziario, chiamato non soltanto ad effettuare una prudente ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, ma anche ad individuare il fabbisogno finanziario dell’Ente nonché l’eventuale disavanzo prospettico emergente dal quadro di riferimento gestionale. Ad esso è altresì affidato il difficile compito di garantire il finanziamento delle spese obbligatorie e indifferibili, oltreché degli interventi richiesti dall’emergenza in corso, senza compromettere la corretta contabilizzazione e l’effettivo utilizzo dei finanziamenti con vincolo di destinazione.
Resta ferma la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati. Inoltre, le medesime Sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli Enti dovessero ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette Amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell’Ente.
Nella stessa ottica, presso le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4 dell’art. 148 del Tuel, potranno essere attivati giudizi per l’irrogazione di sanzioni agli amministratori nel caso le Sezioni di controllo dovessero rilevare l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottati dagli Enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Costituzione di una Fondazione di partecipazione

La Corte di conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 130/2020/PAR fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di un ente locale di costituire, in qualità di socio co-fondatore con un soggetto privato, una fondazione con finalità non strettamente rientranti tra quelle istituzionalmente spettanti ai comuni.
La Sezione, nel ripercorrere le fonti normative legittimanti la costituzione di una fondazione da parte di una pubblica amministrazione (commi 561 e 562 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016) evidenzia, preliminarmente, che il ricorso a modelli privatistici (nel caso di specie, la fondazione di partecipazione) sia soggetto a particolari condizioni di ammissibilità (“quomodo”), rilevanti sotto il profilo giuscontabile, perché trattasi di attività funzionalizzata, ossia preordinata al perseguimento dell’interesse pubblico quale intrinseco fine istituzionale dell’ente (cfr., in generale, art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016). Nel caso di specie, la fondazione di partecipazione rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e si fonda su un negozio giuridico a struttura aperta, per cui risulta necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell’organismo e l‘impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l’Ente locale. Tre sono i requisiti principali che la giurisprudenza contabile ritiene debbano essere soddisfatti affinché sia consentito l’ingresso di privati nel settore pubblicistico:
1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’Organo di amministrazione o vigilanza dev’essere designato in maggioranza da un Ente pubblico.
Presupposto per il riconoscimento della personalità giuridica e presupposto dell’esistenza stessa della fondazione è la auto-sufficienza patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi.
Inoltre, il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione si deve esaurire nell’atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati. L’ipotesi di una contribuzione “a regime” occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l’equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l’istituto attivato dall’ente, a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali e tradursi, sostanzialmente, nell’utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all’esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall’applicazione dello specifico regime ad esse connesso.
Le fondazioni di partecipazione, per il combinato disposto di normativa europea e nazionale (art. 3, c. 26, D. Lgs 163/2006), sono tenute, tra l’altro, ad osservare le procedure di evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni.
Ulteriore requisito condizionante, sul piano ontologico, l’ammissibilità della fondazione comunale è la coerenza della fondazione medesima con l’esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali. Tale coerenza deriva dalla preclusione che risorse finanziarie dell’ente locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all’ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica.
Infine, la Sezione ribadisce che l’ente locale non può accollarsi l’onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione perché deve necessariamente farvi fronte la fondazione stessa attraverso il suo patrimonio, rimanendo estranea a tale fattispecie l’art. 21, comma 3-bis, D. Lgs. 175/2016 (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, Delibera 17 novembre 2017, n. 201/PAR). Infatti, legittimando detta disposizione il ripiano delle perdite da parte dell’ente partecipante alle condizioni ivi previste, essa opera soltanto a fronte di partecipazioni in ambito strettamente societario, rimanendone escluse le fondazioni alla luce del citato art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Appalti pubblici: la scelta dell’in house providing dev’essere specificamente motivata

Ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), nella motivazione del provvedimento di affidamento in house le stazioni appaltanti devono dar conto «delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche» (cfr. Corte cost., sent. n. 100/2020). È quanto ribadito dal TAR Liguria, sezione II, sentenza 2 ottobre 2020, n. 680. L’art. 192 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
La norma – come precisato dal Collegio – muovendo dall’implicito presupposto della natura secondaria e residuale dell’affidamento in house, impone che l’affidamento in autoproduzione di servizi disponibili sul mercato sia specificamente motivato adducendo, tra l’altro, le ragioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al mercato.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come la relazione ex art. 34, c. 20, del D.L. n. 179/2012 sulle modalità di affidamento del servizio non possa essere degradata a mero orpello procedimentale, e come, nel caso in cui si opti per l’affidamento diretto in house, sia richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo circa la praticabilità delle scelte alternative, da compiersi mediante un’analisi effettuata in concreto, caso per caso, sulla base di dati comparabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION