La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 52/2020, ha approvato, nel quadro dei controlli sulla finanza locale, il referto con il quale dà conto delle procedure e delle risultanze relative alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali toscani, redatto ai sensi dell’art.24 Testo Unico approvato con d.lgs. 19.08.2016 n.175, come modificato con d.lgs. 16.06.2017 n. 100 (procedimento che costituisce la base per una revisione ordinaria delle stesse partecipazioni che gli enti sono tenuti ad effettuare annualmente). La Sezione ha evidenziato come gli esiti dell’operazione di revisione straordinaria imposta dal legislatore sembrino mostrare come le finalità sottese all’operazione medesima siano ben lungi dall’essere stati raggiunti. Infatti, il dato delle partecipazioni dirette mantenute senza alcun intervento è pari quasi al 60 per cento del totale analizzato. Il numero delle partecipazioni, segnatamente di quelle dirette, risulta avere subito una riduzione numerica tutto sommato limitata.
Compensi degli amministratori di società a totale partecipazione pubblica non strumentale
Con deliberazione n. 29/2020, la Corte dei conti, Sez. Liguria, ha fornito il proprio parere in ordine ad una serie di quesiti posti da un Comune in merito alla disciplina dei compensi degli amministratori di società a totale partecipazione pubblica diverse da quelle contemplate all’art 4 comma 4 D.L. 95/2012. I magistrati contabili, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi, hanno evidenziato che il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, previsto dall’art 4, comma 4, D.L. 95/2012 e richiamato dal comma 7 dell’art 11 D.Lgs. 175/2016, si applichi anche alle altre società a totale partecipazione pubblica (società di gestione di SPL e altre fattispecie) che erano previste dal comma 5 dell’art 4 D.L. 95/2012.
Tale limite di spesa, in assenza di una espressa previsione di legge, ha carattere tassativo e non può essere superato in considerazione: di nuovi e maggiori incarichi posti in capo all’amministratore di società, della complessità delle funzioni svolte, della necessità di dare attuazione alle previsioni dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie mediante operazioni di alienazione, aggregazione o di un’evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili, etc. La giurisprudenza contabile ha individuato un’unica ipotesi derogatoria al limite dell’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 esclusivamente in caso di assenza di spesa per l’annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite. Solo in caso di assenza del costo-parametro dell’esercizio di riferimento è possibile considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo, nel rispetto della stretta necessarietà e del limite massimo di cui all’art. 11, comma 7, TUSP (euro 240.000).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Comunicazione revisione periodica società partecipate entro il 15 maggio 2020
Entro il termine del 15 maggio 2020 e Amministrazioni pubbliche devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it
- i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
- le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).
Vengono acquisite anche le informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato. Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.
Come elementi di novità si evidenzia che:
- sono state implementate nuove funzionalità per rilevare informazioni sulle partecipazioni dirette comunicate nel censimento precedente o risultanti dal Registro delle imprese e non dichiarate per la rilevazione in corso;
- ai fini del censimento annuale è richiesta la comunicazione dei dati delle sole partecipazioni indirette di primo livello detenute attraverso società o organismi controllati.


