Con deliberazione n. 29/2020, la Corte dei conti, Sez. Liguria, ha fornito il proprio parere in ordine ad una serie di quesiti posti da un Comune in merito alla disciplina dei compensi degli amministratori di società a totale partecipazione pubblica diverse da quelle contemplate all’art 4 comma 4 D.L. 95/2012. I magistrati contabili, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi, hanno evidenziato che il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, previsto dall’art 4, comma 4, D.L. 95/2012 e richiamato dal comma 7 dell’art 11 D.Lgs. 175/2016, si applichi anche alle altre società a totale partecipazione pubblica (società di gestione di SPL e altre fattispecie) che erano previste dal comma 5 dell’art 4 D.L. 95/2012.
Tale limite di spesa, in assenza di una espressa previsione di legge, ha carattere tassativo e non può essere superato in considerazione: di nuovi e maggiori incarichi posti in capo all’amministratore di società, della complessità delle funzioni svolte, della necessità di dare attuazione alle previsioni dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie mediante operazioni di alienazione, aggregazione o di un’evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili, etc. La giurisprudenza contabile ha individuato un’unica ipotesi derogatoria al limite dell’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 esclusivamente in caso di assenza di spesa per l’annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite. Solo in caso di assenza del costo-parametro dell’esercizio di riferimento è possibile considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo, nel rispetto della stretta necessarietà e del limite massimo di cui all’art. 11, comma 7, TUSP (euro 240.000).