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Corte dei conti, inosservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipate

L’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. prevede, come noto, che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all’articolo 20, commi 1 e 2.
L’art. 20, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie, nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.
Inoltre, l’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 10/2021/VSG con la quale accerta l’inadempimento del Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, con conseguente segnalazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION