Censimento partecipate, termine prorogato al 18 giugno 2021

Il dipartimento del Tesoro, al fine di dar seguito alle numerose richieste di supporto ricevute negli ultimi giorni, rende noto che la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 17 del d.l.. n. 90/2014, proseguirà fino al 18 giugno 2021.
Le Amministrazione potranno comunque procedere  alla trasmissione, in quanto non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.
Per informazioni sull’adempimento si rimanda allavviso del 3 marzo 2021 relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.
Per problemi di accesso all’applicativo è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni delle PA: intesa fra Mef e Corte dei Conti su attuazione TUSP

È stato sottoscritto dal Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco il Protocollo d’intesa sottoscritto, nell’ambito della reciproca collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e alla corretta gestione delle risorse collettive. 
Il Protocollo rinnova l’impegno che il Dipartimento del Tesoro ha assunto, in virtù di una precedente Intesa, con la Corte dei conti in merito alla condivisione e alla fruibilità delle informazioni e dei dati relativi alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche.
Viene consolidata la collaborazione tra la Struttura individuata presso il Dipartimento del Tesoro per il monitoraggio sull’attuazione del Testo unico partecipate e il Gruppo di lavoro congiunto ‘Sezioni riunite in sede di controllo – Sezione delle autonomie – Sezione controllo enti’, costituito con decreto del Presidente della Corte dei conti, con l’obiettivo di garantire una uniforme applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 175/2016 e di adottare forme armonizzate di comunicazione istituzionale al fine di favorire l’adempimento spontaneo alla normativa di riforma del settore delle società a partecipazione pubblica.

Si ricorda che fino al 28 maggio 2021 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2019.
Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 3 marzo 2021, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

  • i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, adottati entro il 31/12/2020, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed altri organismi al 31/12/2019 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei conti.
La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019, secondo le modalità di seguito descritte:

  • le Amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;
  • le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;
  • gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo Enti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: controllo.enti@corteconticert.it;
  • le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;
  • gli ordini ed i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, accantonamento a fondo perdite società partecipate

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 31/2021, nel pronunciarsi sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 di un Comune, si è soffermata, tra l’altro, sulla corretta determinazione del fondo perdite società partecipate. Nel caso di specie, l’Ente è titolare di quote di partecipazione nella società X che al 31 dicembre 2018 ha registrato perdite pari a € 1.383.081,00. In sede istruttoria è emerso che non è stato costituito lo specifico fondo previsto dall’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 in quanto secondo il Comune «La percentuale che l’Ente detiene è pari allo 0,91%. Per le perdite conseguite dalla società, i soci verrebbero chiamati in causa solo laddove non si trovassero le coperture con interventi diretti della società medesima oltre che nella consistenza del suo patrimonio in generale. Pertanto sembrerebbe quantomeno prematuro che tutti i soci, annualmente provvedano ad accantonare qualcosa che, potenzialmente, potrebbero non riversare mai nella partecipata, conseguendo al più la perdita della sola quota sottoscritta e versata».
Il Collegio ha osservato che le suddette valutazioni non trovano alcun fondamento nella normativa di riferimento, avendo l’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 una funzione prudenziale perché prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo nel momento in cui la società in cui l’ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell’accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l’ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione. La tassatività delle prescrizioni del D.lgs. n. 175/2016 ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia avente a oggetto la procedura selettiva per la cessione della partecipazione azionaria in una società a partecipazione pubblica. La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un’operazione che l’ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione. Non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che la società gestisca un pubblico servizio, dovendo ritenere a ciò necessario, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, che si tratti di una amministrazione che eserciti in concreto il proprio potere autoritativo ovvero di un soggetto privato, cui una disposizione di legge consenta l’esercizio di un potere della medesima natura. Pertanto, la dimissione della partecipazione azionaria pubblica costituisce vicenda che viene posta in essere “iure privatorum” e con il rispetto dei soli principi di non discriminazione e trasparenza e senza l’obbligo normativo di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica che, come tale, possa radicare, in capo agli aspiranti acquirenti del pacchetto azionario, un interesse legittimo e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. È quanto ribadito dal TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 12/4/2021 n. 4266 dichiarando inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso presentato da una Società contro l’ Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia spa, e il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, soccorso finanziario società pubbliche

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2021, ha evidenziato che l’eventuale trasferimento di risorse per la copertura di costi sostenuti dal gestore per l’erogazione della prestazione di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli originariamente definiti e programmati con il contratto di servizio, assuma carattere straordinario e debba essere ricondotto alla disciplina dell’art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, quand’anche effettuato in adempimento di un’obbligazione contrattuale.
Nel caso di specie, l’ente istante – nel rappresentare di essere socio unico di una società affidataria, “tra l’altro”, del trasporto pubblico locale (TPL), la quale ha riportato perdite per tre esercizi consecutivi (2016/2018) – ha chiesto di sapere se anche gli eventuali contributi pubblici previsti dal contratto di servizio in favore della società, dovuti a copertura “residuale” del costo dei servizi resi, esulino dalla nozione di “trasferimento straordinario” di cui all’art. art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, e consentano trasferimenti alla società senza la previa adozione di un piano di risanamento con le modalità prescritte dalla norma citata. La Sezione ricorda che le norme che prevedono deroghe al divieto di “soccorso finanziario” sono essenzialmente limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti. Per tale ragione, le disposizioni in parola sono state considerate espressione, o meglio, confermative di un principio generale secondo cui, in un’ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l’uso di risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari. Ne deriva, pertanto, che un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione. E, come ovvio, la motivazione degli eventuali interventi decisi in tal senso potrà essere oggetto di valutazione secondo i parametri della legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si regge (articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 97 della Costituzione. In altre parole, la natura di corrispettivo della eventuale contribuzione decisa dall’ente in favore della società che gestisca un servizio di pubblico interesse non esclude la riconducibilità del contributo economico alla nozione di “trasferimento straordinario” ai sensi dell’art. 14, co. 5, del d. lgs. 175/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

La Struttura di monitoraggio sull’attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 ha reso disponibili le indicazioni in merito ai principali contenuti del “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale“, da adottare ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUSP.
L’ articolo 6, comma 2, del “TUSP” fa obbligo alle società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l’Assemblea nell’ambito della Relazione sul governo societario, la quale viene predisposta annualmente dall’organo amministrativo della società, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicata nel registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio. Tale disciplina è funzionale a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del TUSP, il quale dispone che, laddove “emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile. Il rispetto dell’obbligo di predisposizione del Programma ai sensi del menzionato articolo 6, comma 2, del TUSP, è oggetto di interesse da parte della Corte dei conti nelle Linee guida annuali sul funzionamento integrato dei controlli interni di enti locali, Regioni e Province autonome. In tale ambito, l’indagine della magistratura contabile attiene all’attività di verifica dell’ente pubblico socio sulle società partecipate, in relazione ad una puntuale valutazione di eventuali riflessi sulla propria situazione economica e finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL n. 183/2020 “Milleproroghe”. La nota di lettura ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI/IFEL sul D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (“Milleproroghe”), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”».
In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni: assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; funzioni fondamentali; Fondo di garanzia per i debiti commerciali; razionalizzazione del patrimonio pubblico; proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate; proroga al 2027, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’UE, dell’elevazione del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi; società partecipate; edilizia scolastica; progettazione degli enti locali; investimenti locali; interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile; proroghe di termini in materia tributaria.
Altre disposizioni riguardano: personale, TPL, scuola, sociale, cultura, turismo, famiglia, uffici giudiziari, sisma, eventi alluvionali, lavoro agile, proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Legittima l’acquisizione di una partecipazione nella società immobiliare, anche mista, con attività di valorizzazione del patrimonio pubblico

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con Deliberazione n. 1/2021, ha chiarito che il Comune, nel rispetto dei peculiari vincoli previsti dal TUSP, possa acquisire una partecipazione in una società già costituita, pur se minoritaria, in parte maggioritaria di proprietà di privati, al fine esclusivo di ottimizzazione e di valorizzazione del patrimonio coincidente con l’oggetto sociale esclusivo della società della quale l’amministrazione acquisisce la partecipazione. Se la valorizzazione, tramite il conferimento di un immobile a scopo di investimento secondo criteri di un qualsiasi operatore di mercato, rappresenta uno scopo diverso dall’erogazione di un servizio di interesse generale e, come tale, legittima la deroga – espressa dal comma 3 dell’art. 4 al comma 1 del TUSP – alla stretta inerenza dell’oggetto sociale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico, il principio della capacità di incidere, tramite strumenti negoziali all’uopo previsti dall’ordinamento, sulle scelte della società a partecipazione pubblica minoritaria, può consentire all’ente pubblico di perseguire l’oggetto sociale esclusivo della società prevista dal comma 3 dell’art. 4, consistente nella ottimizzazione e valorizzazione dell’utilizzo di beni immobili del patrimonio pubblico.
I giudici contabili ricordano che la valorizzazione del patrimonio pubblico, consistente nell’adozione di tutte quelle iniziative utili a incrementare il valore degli immobili (cambio di destinazione d’uso, riqualificazione, regolarizzazione edilizia e urbanistica, etc.) costituisce parte integrante della strategia economica e di bilancio di un ente pubblico giacché, oltre agli effetti di finanza pubblica derivanti dal recupero della spesa e dalla riduzione del debito, essa produce effetti rilevanti anche in termini di efficienza nella gestione degli stessi asset proprietari e di sviluppo economico, sociale e culturale dei territori. Il comma 3 dell’art. 4 del TUSP prevede che le Amministrazioni possano acquisire la partecipazione in una società attraverso “il conferimento di beni immobili”, al solo fine di “ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio” e con lo scopo di “realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”. A mitigazione della deroga al vincolo di scopo stabilito dal comma 1, è precisato che il conferimento patrimoniale può essere realizzato solo a favore di società che hanno come “oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse”. La norma, di vasta portata interpretativa e in controtendenza rispetto alla generale impostazione del TUSP limitativa del ricorso allo strumento societario, si presta a trovare ampia applicazione a fattispecie societarie aventi quale scopo sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio pubblico, innestandosi su un panorama legislativo già ricco di norme dedicate a speciali procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico (si pensi a titolo esemplificativo alle società appositamente selezionate tramite procedura a evidenza pubblica per la gestione di fondi immobiliari, cui, sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente pubblico, sono conferiti immobili pubblici a fronte dell’emissione di quote del medesimo fondo che dovrebbero essere collocate sul mercato). Data la formulazione ad ampio raggio, la norma si presta pertanto a trovare applicazione anche a società già costituite e aventi quale scopo esclusivo la medesima valorizzazione del patrimonio pubblico (patrimonio al quale appartiene una pineta in parte di proprietà pubblica). L’acquisizione della suddetta partecipazione – come dispone espressamente la norma – può avvenire anche in deroga al comma 1 e quindi in deroga alla stretta inerenza alla missione istituzionale e ciononostante, o proprio in ragione di detta deroga, deve essere pienamente aderente alle restanti previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del TUSP, dovendo essere specificamente e analiticamente motivata l’indispensabilità dell’acquisizione della partecipazione ai fini dell’ottimizzazione e valorizzazione dell’utilizzo di beni immobili facenti parte del patrimonio dell’amministrazione. La Pubblica Amministrazione dovrà dare conto, infatti, ai sensi dell’art. 5 del TUSP dello scopo perseguito dalla società cui intende partecipare e motivare l’effettiva connessione fra lo scopo societario e le finalità di valorizzazione del proprio patrimonio, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza e della sostenibilità finanziaria.
Quanto alla configurabilità della società di cui all’art. 4 comma 3 del TUSP come società mista pubblico-privata, a parere del Collegio la stessa risulta possibile dalla lettura di tale articolo in combinato disposto con l’art. 17 del TUSP. Tuttavia, occorre distinguere l’ipotesi in cui l’ente pubblico intenda costituire ex novo una società mista da quella in cui il medesimo ente decida di acquisire una partecipazione in una società privata già costituita. Nel primo caso (costituzione di una società mista cui partecipano soggetto pubblico e privato), è richiesta l’indizione di una procedura di gara volta, oltre che alla scelta del socio, all’affidamento diretto del servizio alla istituenda società mista e che si connota quale gara a doppio oggetto. La procedura a evidenza pubblica è funzionale in tal caso alla scelta del socio più qualificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, buona amministrazione e libera concorrenza. Nel caso in cui l’ente pubblico decida invece di acquisire una partecipazione in una società privata già operativa, sussiste in capo all’amministrazione l’obbligo di motivazione analitica ed evidenza delle ragioni di pubblico interesse sottese alla propria determinazione, dovendosi in ogni caso negare la possibilità di eventuali affidamenti diretti a favore della società già costituita di cui l’ente pubblico abbia acquisito la partecipazione, poiché tali affidamenti integrerebbero un’elusione delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del contraente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Al via l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Il Dipartimento del Tesoro informa che a partire dal 3 marzo 2021 le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it i dati relativi:
• al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, da adottare entro il 31/12/2020 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
• alla relazione, da approvare entro il 31/12/2020, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
• alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
• ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).
Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 28 maggio 2021.
L’applicativo Partecipazioni è stato sviluppato per assolvere contestualmente e in maniera integrata agli adempimenti informativi introdotti dal TUSP e a quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti.
Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.
I provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.
Come già annunciato in occasione della pubblicazione delle schede per la rilevazione dei dati degli adempimenti in oggetto, la comunicazione non presenta elementi di novità rispetto a quella dello scorso anno (dati 2018).
Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere caricato a sistema il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.
Nella compilazione delle schede l’applicativo non richiede l’inserimento dei dati già acquisiti da registri ufficiali (es. Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema da altro utente che ha censito la partecipata per primo. L’applicativo, inoltre, esegue un controllo delle quote di partecipazione inserite a sistema su una stessa partecipata per evitare lo sforamento del cento per cento.
I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare la correttezza dell’indirizzo email registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e delle utenze attive per la propria Amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni.
Per problemi di accesso all’applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inoltrate alla casella : supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Svincolo fondo perdite società partecipate

Con deliberazione n. 25/2021, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità dell’Ente di riacquistare la disponibilità delle somme accantonate qualora la partecipata abbia ripianato la perdita in un momento non contestuale all’approvazione del bilancio. Nel merito, i giudici contabili hanno ricordato che la norma di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Come precisato dalla giurisprudenza contabile, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. L’ente obbligato ad effettuare l’accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche prima dell’approvazione del bilancio d’ esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall’art. 21 del D.Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull’andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate (cfr. la deliberazione n. 127/2018/PAR Sez. Liguria). Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva (cfr. Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate, la Sezione ricorda che le stesse sono disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi. Lo svincolo della quota accantonata non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale. La copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata. La liberazione delle risorse accantonata presuppone, quindi, l’esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull’evoluzione della situazione contabile della società e che l’esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi, all’opposto, un’inversione della precedente tendenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION