Inconferibile l’incarico di Presidente di Agenzia di enti locali al Sindaco di uno dei comuni soci

Il Sindaco di uno dei Comuni partecipanti alla compagine sociale di un’Agenzia, interamente partecipata da enti locali, non può essere nominato Presidente. Lo precisa la delibera Anac n. 34 del 5 febbraio 2025, con la quale è stata accertata l’inconferibilità – ai sensi dell’art. 7, c. 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 – dell’incarico di Presidente del Consiglio d’Amministrazione (CdA) dell’Agenzia di un’area importante del Meridione, attribuito al primo cittadino di un Comune che possiede una partecipazione nel capitale sociale della stessa Agenzia – detenuto completamente da enti locali – e che, quindi, in qualità di socio, risulta ente conferente l’incarico.

In materia di inconferibilità, la fattispecie astrattamente applicabile sarebbe l’art. 7, co. 2, prima parte, del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio […] del comune […] che conferisce l’incarico […] non possono essere conferiti: […] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.”. La norma, con riferimento alla carica in provenienza, non prevede alcuna discriminazione fra comuni con popolazione inferiore o superiore ai 15mila abitanti.

Nel caso di specie, omissis risulta ascrivibile alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto si registra la partecipazione, tra gli altri soci, anche del Comune di omissis, che registra una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Con riferimento alle PA che detengono una partecipazione nel capitale sociale di una società, già con la Delibera n. 553 del 6 giugno 2018 relativa all’inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA di una società in controllo pubblico da parte di una molteplicità di soggetti, l’Autorità ha precisato che il d.lgs. n. 39/2013 non richiede una partecipazione di controllo in
capo ad un’unica amministrazione.

Pertanto, anche qualora la partecipazione pubblica di controllo del capitale sociale di una società non sia riconducibile ad una singola amministrazione, ma a diverse amministrazioni pubbliche, ciò non ha conseguenze sulla natura giuridica della società partecipata, in quanto la partecipazione pubblica, complessivamente considerata, è una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c..

 

La redazione PERK SOLUTION

No all’intervento finanziario pubblico in favore di una società partecipata in concordato liquidatorio

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 19/2025, si pronuncia su una richiesta di parere da parte di un Comune in merito alla possibilità di un intervento finanziario per poter rendere accessibile alla Società, interamente partecipata dall’Ente, la procedura di Concordato Liquidatorio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 84 del Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14/2019), derogando al divieto di soccorso finanziario previsto, invece, dal Testo unico delle società partecipate (D.lgs. n. 175/2016, c.d. TUSP).

Secondo la Sezione, un intervento finanziario pubblico in favore di una società partecipata in concordato liquidatorio è contrario ai principi di buona gestione della finanza pubblica. Il concordato liquidatorio rientra tra gli strumenti negoziali di gestione della crisi di impresa previsti dall’ordinamento giuridico al fine di prevenire e/o evitare che la definizione del complesso delle relazioni tra parte debitrice e parte (o parti) creditrice sia rimessa all’esito della procedura di liquidazione giudiziale. L’istituto si caratterizza per essere un accordo stragiudiziale tra debitore e creditori di un’azienda in condizione di difficoltà economica diretto alla vendita e alla “liquidazione” di tutti gli asset aziendali al fine di ottenere le risorse finanziarie necessarie e utili al pagamento dei debiti garantendo la soddisfazione delle classi creditorie. In quanto tale, il concordato liquidatorio rappresenta una modalità di realizzazione della regola generale della responsabilità patrimoniale posta all’art. 2740 c.c. Affinché lo strumento produca i suoi effetti, è necessario che alla domanda di ammissione, proposta dal debitore, faccia seguito un piano, dallo stesso predisposto, nel quale si esplichino le modalità di composizione della crisi.

Il concordato liquidatorio differisce nelle finalità dalla figura del concordato preventivo avente, invece, l’obiettivo di raggiungere il risanamento dell’impresa preservando la continuità aziendale. In questo ultimo caso, a maggior ragione, è data la possibilità di accedere a strumenti preventivi di gestione della crisi che permettono di conservare i valori aziendali.

L’art. 14, comma 5 del TUSP prevede il c.d. “divieto di soccorso finanziario” che limita fortemente per le amministrazioni pubbliche (dunque anche per gli enti locali) l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati. La norma impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture e organismi partecipati che versano in situazione di crisi. La questione è stata più volte affrontata dalla Magistratura contabile la quale è giunta al consolidato orientamento secondo cui “non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripianamento delle perdite né all’assunzione diretta dei debiti di una società partecipata” (cfr. Sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 64/2021/PAR).
Dunque, laddove non risultino riscontrabili condizioni di pacifica ed evidente straordinarietà, il “soccorso finanziario” non è ammesso.

Eccezioni al divieto di soccorso finanziario sono ammesse solo “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma […] purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento”, nella prospettiva, quindi, della prosecuzione dell’attività sociale, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione che dimostri lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche.

Il divieto di cui all’art. 14, comma 5, TUSP vale a maggior ragione rispetto a società poste in liquidazione, essendo in tal caso di per sé esclusa qualsiasi prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 9 maggio 2022, n. 24/2022/PAR), a meno che l’ente pubblico sia in grado di dimostrare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico tale da giustificare l’operazione. Ipotesi, quest’ultima, eccezionalmente ravvisata dalle stesse sezioni regionali di controllo «solo con riferimento a poche situazioni concrete, in
particolare nell’ipotesi della necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell’Ente per l’adempimento delle obbligazioni della società.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 2024.

La comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del tesoro avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2022. Le Amministrazioni, pertanto, possono far riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2022 e a quanto riportato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP.

I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014. Si rendono pertanto disponibili anche la Scheda Partecipazione, per il censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette al TUSP, e la Scheda Rappresentante.

L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avviso pubblicato sulla home page del Portale Tesoro e con l’invio di e-mail ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni. Le Amministrazioni non ancora registrate devono procedere con l’individuazione di un responsabile per la comunicazione dei dati, che dovrà accreditarsi sul Portale Tesoro.

Allegati:
Applicativo Partecipazioni – Schede di rilevazione (PDF)
Scheda Revisione periodica – 2023
Scheda Relazione attuazione – 2023
Scheda Partecipazione – 2023
Scheda Rappresentante – 2023

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Incostituzionale il divieto di conferire nuovi incarichi di amministratore di società di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98/2024, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, delle norme che stabiliscono il divieto di conferire incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali (province o comuni), a coloro i quali nell’anno precedente abbiano svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura.
La fattispecie esaminata dalla Corte coinvolgeva un manager pubblico che, per aver ricoperto, nell’anno precedente, il ruolo di amministratore delegato presso una società controllata da un comune, non ha potuto ottenere lo stesso incarico presso altra società partecipata.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del decreto legislativo n. 39 del 2013 nella parte in cui, con riguardo a ipotesi simili, non consentono la conferibilità del nuovo incarico. Tale divieto, infatti, si pone in contrasto con le previsioni della legge di delega (la n. 190 del 2012) e, quindi, con l’art. 76 Cost., che non consente al Governo, nell’esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, di introdurre ipotesi limitative che non siano state previste dal legislatore delegante. Nella motivazione, la Corte precisa che la legge di delega ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice – per quanto assume rilievo nella fattispecie oggetto di giudizio – solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell’anno precedente, incarichi di natura politica.

Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative. Le richiamate previsioni della legge di delega costituiscono il frutto di un bilanciamento tra l’accesso al lavoro dei professionisti, che è stato parzialmente sacrificato mediante la previsione della non conferibilità degli incarichi per provenienza politica, e l’imparzialità dell’azione amministrativa, che va assicurata anche nelle forme della mera “apparenza” di imparzialità. Tuttavia, l’estensione di questa garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di incarichi “politici” è estranea all’obiettivo perseguito dal legislatore delegante e, pertanto, non poteva essere introdotta dalla legge delegata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Applicativo Partecipazioni: al via l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con avviso del 13 marzo 2024, il Dipartimento del tesoro informa che le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro i dati relativi:
• al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, da adottare entro il 31/12/2023 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
• alla relazione, da approvare entro il 31/12/2023, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
• alle partecipazioni detenute al 31/12/2022 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
• ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).
Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 14 giugno 2024.

La rilevazione dei dati 2022, la comunicazione non presenta significativi elementi di novità rispetto a quella dello scorso anno (dati 2021).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Le Amministrazioni soggette al TUSP devono caricare a sistema il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Nella compilazione delle schede l’applicativo non richiede i dati già acquisiti da registri ufficiali (es. Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema dall’utente che ha censito per primo il soggetto partecipato. L’applicativo, inoltre, esegue un controllo sulle quote dichiarate per uno stesso soggetto partecipato evitando lo sforamento del cento per cento. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, per non compromettere la corretta comunicazione da parte di altre Amministrazioni e una veritiera rappresentazione del fenomeno ai fini delle attività di monitoraggio e controllo della Struttura e della Corte dei conti.

I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare l’indirizzo e-mail registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e le utenze attive per la propria Amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni.
Per problemi di accesso all’applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it selezionando le voci dei menù a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inoltrate alla casella supportopartecipazioni@mef.gov.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comune socio di una in house di rifiuti può accedere ai verbali del Cda della controllata

Un Comune socio di una società in controllo ha diritto ad accedere ai verbali del Consiglio d’amministrazione della società stessa. Tale diritto va assicurato, e “trova fondamento nei principi e nelle norme di legge che prevedono e regolano il fenomeno delle società in house e che disciplinano il controllo analogo congiunto”.
E’ quanto ha stabilito Anac con l’Atto del Presidente del 14 febbraio 2024 rispondendo a un parere richiesto da una società toscana che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in tale ambito territoriale.

Nel caso specifico, la richiesta del Comune toscano riguardava i verbali del Cda con cui è stata disposta la revoca dell’amministratore unico di una società controllata dalla in house dei rifiuti, e come tale pertanto non direttamente controllata dal comune in quanto non direttamente socio.

Nel caso di specie i limiti, che pure nel diritto societario esistono e che possono essere fatti valere dall’organo di amministrazione della società al diritto di informazione del socio azionista, non possono essere opposti. E ciò proprio in considerazione della specialità che regola le società in house providing e dei poteri che fanno capo al controllo analogo di un socio ente pubblico – precisa Anac.

Nell’ambito delle in house pluripartecipate in controllo congiunto lo strumento del patto parasociale, serve a consentire la creazione di meccanismi di coordinamento e di controllo tra enti soci che, tipicamente, non troverebbero spazio negli statuti delle società in house. Nel caso in esame è del tutto ininfluente il fatto che i patti parasociali, prevedono che il controllo analogo vada esercitato attraverso appositi organi collegiali (Comitato unitario e Comitato ristretto) che riuniscono tutti i soci che esercitano il controllo congiunto”.

“Laddove il Comune in questione volesse imporre un indirizzo contrario alla società, anche in relazione alla delibera del CDA in discussione, una volta acquisita la delibera in questione, dovrebbe, certamente, far valere le proprie ragioni tramite detti Comitati, promuovendo l’adozione di un atto unitario e collegiale di indirizzo. Sembra evidente però che “senza conoscere” non sarebbe possibile nemmeno far valere le proprie istanze propulsive nei Comitati e quindi, in ultima analisi, ne risulterebbe ridotta anche la stessa funzione del controllo analogo”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conto del consegnatario delle azioni e partecipazioni: esposizione dei valori in base al metodo del P.N.

Come noto, i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato (art. 20, lett. c) R.D. 23.5.1924 n. 827) per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Per gli enti locali, il DPR 31.1.1996 n. 194 ha approvato il mod. 22 relativo al conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni. L’art. 233 del TUEL e s.m.i. prevede che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Al riguardo, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con nota del Presidente, che integra la precedente circolare n. 1.2023 (punto 2.4 di pag. 8), fornisce indicazioni per il deposito dei conti giudiziali del consegnatario dei titoli azionari, in conformità alla più recente giurisprudenza in materia.

La nota ribadisce che il consegnatario delle azioni è il Sindaco o il Presidente, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, ove non nomini uno o più dirigenti cui affidare  la gestione delle partecipazioni, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 D.Lgs 175/2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato”. Il “consegnatario di titoli azionari” assume i compiti e le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate: esercizio dei diritti di socio; rendita del conto giudiziale; relazione finale ed inventari. il Mod. 22 deve riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch’esse, infatti, presuppongono una gestione, l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione. Pertanto, devono essere documentate, con apposita relazione, le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (cfr. sentenze Sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; Sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. Veneto,18.10.2017 n. 122).

Sulla questione relativa all’individuazione della quantità e del valore da indicare nei conti giudiziali, la nota ribadisce che i conti del consegnatario debbano rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nello stato patrimoniale con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell’anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle scritture patrimoniali. È, quindi, lo stato patrimoniale, il documento contabile da aggiornare in base alla reale consistenza patrimoniale cui fare riferimento per rappresentare il valore della partecipazione aggiornato.

Circa il valore da indicare nel suddetto modello 22, la Sezione richiama il principio contabile di cui all’All. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, punto 6.1.3., secondo cui nel bilancio dell’ente le partecipazioni in società controllate e  partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426 del Codice civile. La giurisprudenza contabile in materia ha, sul punto, precisato che la disciplina che regolamenta la metodologia di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto ha la finalità di consentire di prendere in considerazione, nel bilancio del soggetto partecipante: le quote di utili; le perdite; e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata. L’applicazione di tale metodo, coerente con il D.Lgs. n. 118/2011, consente di evidenziare la situazione finanziaria reale delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Referto annuale concernente i controlli sulle Società Partecipate in Regione Emilia-Romagna

Con la deliberazione n. 7/2024/REF, la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, illustra l’attività condotta con riferimento ai Piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dalle amministrazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).

Il documento intende porre l’attenzione sulle tematiche di rilievo emerse nel corso delle attività di controllo della Sezione che, peraltro, coincidono con quelle di maggiore attualità nel dibattito giurisprudenziale e sulle quali la Sezione ha indicato la propria linea interpretativa nel contesto delle singole decisioni assunte. Le principali tematiche affrontate riguardano:

  • il tema della qualificazione della società a controllo pubblico;
  • il vincolo di scopo e di attività;
  • i compensi agli amministratori;
  • i compensi e i costi di funzionamento;
  • la paralisi assembleare;
  • le società di diritto singolare.

Nella seconda parte del referto sono illustrate le singole deliberazioni emesse dalla Sezione nel corso dell’anno 2022 indicando, per ciascuna pronuncia, le criticità rilevate dal Collegio. Terza e ultima parte del referto riguarda le risultanze del controllo esercitato dalla Sezione sulle Partecipazioni regionali in occasione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2021, così come rappresentate nel capitolo della Relazione che accompagna lo stesso giudizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche: disponibili le schede di rilevazione aggiornate

Entro il prossimo 31 dicembre 2023, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili le schede in formato elaborabile, nonché gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP. I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Allegati:

Applicativo Partecipazioni – Schede di rilevazione (PDF)
• Scheda Revisione periodica – 2022
• Scheda Relazione attuazione – 2022
• Scheda Partecipazione – 2022
• Scheda Rappresentante – 2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Divieto soccorso finanziario anche in caso di società partecipate in liquidazione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 220/2023, in riscontro ad una richiesta di parere, in riferimento all’ipotesi di liquidazione di società partecipata, ha ribadito il divieto di soccorso finanziario per le società in liquidazione quale principio di ordine pubblico economico.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che l’Ente è socio unico di una società a responsabilità limitata, di cui ha deliberato la liquidazione e scioglimento ricorrendo l’ipotesi ex art. 20, c.2, lett.d), Tusp (società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro). Nella richiesta di parere il Comune chiede alla Sezione “se l’ordinamento consenta l’accollo da parte del comune dei debiti della società a responsabilità limitata risultanti in sede di liquidazione essendo il patrimonio insufficiente per estinguere i debiti sociali”.

La Sezione ricorda che le previsioni contenute nell’art.21 Tusp sono, da tempo, all’attenzione della giurisprudenza contabile, che, in materia, è pervenuta ad un orientamento consolidato, come evidenziato dalla Sezione nella recente deliberazione n.31/2022/PAR. In tale sede è stato chiarito che “Secondo le norme di diritto comune, applicabili anche alle società partecipate, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325 e 2462 c.c.), sicché in assenza di una deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta”.

Nel caso di partecipazione pubblica ad una società, pur se finalizzata all’esercizio di un servizio alla collettività, non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, l’obbligo di procedere al ripiano delle perdite oltre la propria quota di partecipazione e all’assunzione diretta dei debiti della partecipata.

Ai sensi del comma 5 dell’art.14 del TUSP, il soccorso finanziario è consentito solo al ricorrere degli specifici presupposti individuati dalla norma, laddove la logica “del salvataggio ad ogni costo” dell’organismo partecipato può giustificarsi solo in una prospettiva di conservazione e risanamento dell’organismo partecipato, dettata dal raggiungimento di un pubblico interesse, e, per le società con perdite triennali, al ricorrere degli specifici presupposti individuati dal comma 5. Deve trattarsi, quindi, di trasferimenti straordinari che si giustificano alla luce delle previsioni contenute in atti convenzionali (convenzioni, contratti di servizio o di programma) sottoscritti dall’ente pubblico a fronte dell’affidamento alla società della gestione di servizi pubblici o della realizzazione di investimenti e a condizione che tali misure siano contenute in un piano di risanamento (sottoposto, a sua volta, ad uno specifico iter amministrativo) volto a raggiungere l’equilibrio finanziario entro tre anni.

Nel caso in cui il risanamento e la conservazione siano esclusi, o per volere legislativo o per decisione dell’ente pubblico, e l’organismo sia posto in liquidazione, non solo le  previsioni dei commi 4 e 5 dell’art. 14 sul soccorso finanziario non trovano applicazione, ma viene, altresì, meno l’obbligo per l’ente di accantonamento al fondo perdite, cessando l’attività e l’organismo stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION