Bonus sociale rifiuti, ARERA approva i modelli di comunicazione agli utenti finali

Con la determinazione n. 4/DICU/2026 del 26 giugno 2026, il Direttore della Direzione Consumatori e Utenti di ARERA ha approvato i format delle comunicazioni che dovranno essere trasmesse agli utenti finali nell’ambito del procedimento di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, previsto dall’articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/2019 e disciplinato dal Testo Unico approvato con la deliberazione n. 355/2025/R/rif (TUBR).

Il provvedimento definisce le modalità con cui i cittadini saranno informati sull’esito del procedimento di riconoscimento dell’agevolazione e sulle eventuali azioni da intraprendere per ottenerne l’erogazione. L’articolo 15 del Testo Unico prevede che gli utenti siano informati in tutte le fasi rilevanti del procedimento, garantendo trasparenza e piena conoscibilità dello stato della pratica. Per dare concreta attuazione a tale previsione, ARERA ha approvato cinque distinti modelli di comunicazione destinati a disciplinare tutte le principali casistiche operative.

I format riguardano:

  • il mancato riconoscimento del bonus sociale;
  • il mancato riconoscimento nei casi in cui siano presenti omissioni o difformità nella DSU o criticità connesse all’attestazione ISEE;
  • il riconoscimento del beneficio mediante bonifico domiciliato;
  • le modalità di riscossione diretta quando il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) non risulti accreditato sulla piattaforma SGAte;
  • le modalità di riscossione diretta qualora l’ente territorialmente competente non abbia provveduto alla designazione del GTRU.

In merito alla gestione delle ipotesi di mancato riconoscimento dell’agevolazione, ARERA distingue infatti due diverse situazioni:

  1. Nel primo caso il bonus non può essere riconosciuto perché risultano assenti i requisiti oggettivi previsti dalla disciplina.
  2. Nel secondo caso, invece, il mancato riconoscimento dipende da criticità riguardanti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o l’attestazione ISEE, situazioni che possono essere sanate dal cittadino mediante la presentazione della documentazione necessaria o di una nuova dichiarazione. In tali ipotesi la comunicazione dovrà indicare chiaramente le motivazioni del mancato riconoscimento e le possibili modalità di regolarizzazione.

La determinazione disciplina anche i casi nei quali il bonus non può essere riconosciuto automaticamente attraverso la riduzione della tariffa rifiuti. È previsto che l’agevolazione possa essere corrisposta tramite bonifico domiciliato, gestito da CSEA, oppure direttamente dal gestore o dall’ente competente quando non siano ancora stati completati gli adempimenti di accreditamento sulla piattaforma SGAte.