La Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 76/2026, affronta il ruolo di Poste Italiane nella gestione dei conti correnti postali intestati ai Comuni e gli obblighi di rendicontazione conseguenti.
Il Comune istante chiedeva se Poste Italiane S.p.A. dovesse essere qualificata quale agente contabile esterno, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, in relazione ai conti correnti postali utilizzati per la riscossione di diverse entrate comunali. Il Comune evidenziava che la disponibilità delle somme giacenti sui conti postali non apparteneva a Poste Italiane, essendo la firma di traenza attribuita esclusivamente al tesoriere comunale, il quale provvede al riversamento delle somme sul conto di tesoreria.
La Sezione esclude che Poste Italiane possa essere qualificata come agente contabile. Richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sentenze n. 30/QM/2014, n. 22/2016/QM e n. 3/2021/QM), la Corte ricorda che tale qualifica presuppone la contemporanea sussistenza di quattro elementi essenziali: la disponibilità materiale o giuridica di denaro pubblico, l’autonomia gestionale o il potere dispositivo sulle somme, l’esistenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione e la finalizzazione diretta dell’attività al perseguimento di un interesse pubblico. Nel caso dei conti correnti postali intestati agli enti locali, tali presupposti risultano tutti assenti.
Poste Italiane svolge esclusivamente un’attività di intermediazione tecnica nella raccolta delle entrate, limitandosi alla custodia temporanea delle somme senza poter disporre delle stesse. Le disponibilità rimangono nella titolarità dell’ente locale e possono essere movimentate soltanto dal tesoriere, titolare della firma di traenza prevista dalla convenzione di tesoreria. Ne consegue che Poste Italiane non assume alcuna responsabilità tipica dell’agente contabile e non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.
La deliberazione ribadisce inoltre il principio dell’unitarietà della gestione della cassa previsto dal TUEL. Pur essendo consentito agli enti locali utilizzare conti correnti postali come canale di riscossione, tutte le risorse devono confluire nella gestione del tesoriere. È quindi quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 226 del TUEL, deve rendere il conto giudiziale comprendendo anche tutte le operazioni effettuate attraverso i conti correnti postali, comprese le giacenze iniziali e finali, i riversamenti eseguiti durante l’esercizio e la riconciliazione delle somme confluite nel conto di tesoreria.






