Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr

Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 2026, l’ANAC sollecita Governo e Parlamento a intervenire sulla disciplina del cosiddetto pantouflage evidenziando la necessità di superare l’attuale deroga prevista per il personale reclutato nell’ambito del PNRR.

L’istituto del pantouflage, disciplinato dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, vieta ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività professionale o lavorativa presso gli stessi destinatari dell’azione amministrativa. La disposizione costituisce uno degli strumenti fondamentali di prevenzione della corruzione, volto a evitare che le funzioni esercitate nell’interesse pubblico possano essere utilizzate per ottenere vantaggi professionali nel settore privato.

Il decreto-legge n. 80/2021, adottato per accelerare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha tuttavia introdotto una disciplina speciale che esclude espressamente l’applicazione del divieto di pantouflage ai professionisti incaricati con contratti di lavoro autonomo e al personale altamente qualificato assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 5, dello stesso decreto. Una scelta che il legislatore ha motivato con l’esigenza di favorire il reclutamento di competenze specialistiche indispensabili per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, evitando che i vincoli successivi alla cessazione dell’incarico potessero scoraggiare l’adesione di professionalità altamente qualificate.

Secondo Anac, l’applicazione della deroga rischia di “sterilizzare” proprio quelle criticità su cui il legislatore aveva deciso di intervenire attraverso il periodo di raffreddamento nel passaggio tra pubblico e privato. La natura temporanea dei rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del Pnrr potrebbe infatti rendere i dipendenti assunti a tempo determinato più esposti a condizionamenti esterni finalizzati a precostituirsi, già durante l’incarico pubblico, una posizione di vantaggio per la successiva attività professionale in ambito privato.

 

Incentivi per funzioni tecniche: negli accordi quadro il 2% si calcola solo sui contratti attuativi

La Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, con deliberazione n. 74/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere finalizzata a chiarire profili interpretativi
dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche, con particolare riferimento alla determinazione della base di calcolo nei contratti
attuativi derivanti da accordi quadro, sia in ambito lavori sia in ambito servizi e forniture, ha evidenziato che l’accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche: detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell’accordo, ma soltanto in ragione dell’affidamento dei singoli contratti attuativi.

L’accordo quadro, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente lo scopo di stabilire le regole, i prezzi e le condizioni generali per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori. Esso costituisce, per sua natura, un contratto normativo, una cornice regolatoria, finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell’importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l’esecuzione delle prestazioni ivi previste. Gli incentivi sorgono esclusivamente con l’affidamento dei singoli contratti attuativi, che rappresentano l’effettivo momento di esecuzione delle prestazioni.

Ne consegue che la base di calcolo del fondo incentivante non coincide con il valore massimo dell’accordo quadro, bensì con l’importo di ciascun contratto attuativo, determinato al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario e dell’IVA. La Corte precisa inoltre che eventuali incrementi derivanti dal quinto d’obbligo o dalla proroga tecnica possono essere considerati soltanto se già inclusi nell’importo stimato dell’appalto fin dalla fase di indizione della procedura.

La Corte ribadisce la distinzione tra accordi quadro relativi ai lavori pubblici e quelli riguardanti servizi e forniture. Per i lavori, ogni contratto attuativo è normalmente preceduto da una specifica progettazione e da un autonomo quadro economico, nel quale trova collocazione anche la quota destinata agli incentivi. Diversamente, nei servizi e nelle forniture, il riconoscimento degli incentivi è subordinato alle condizioni più rigorose previste dall’art. 32 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, tra cui la particolare complessità dell’appalto e la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP. Tale verifica deve essere effettuata con riferimento a ciascun contratto attuativo e non all’accordo quadro nel suo complesso.

ANAC: Le convenzioni tra enti non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti

L’accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni non può trasformarsi in uno strumento per affidare servizi senza gara. È questo il principio riaffermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 219 del 10 giugno 2026, che offre importanti indicazioni operative agli enti locali sulla corretta applicazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023.

L’Autorità è intervenuta in particolare su una Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulata nel settembre 2025 tra l’Agenzia (organismo tecnico-operativo della Regione con il compito di supportare la pianificazione territoriale e la progettazione) e un Comune, ritenuta esemplificativa di un più ampio modello operativo. L’istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, la redazione di bandi, la verifica preventiva della progettazione e attività analoghe, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con Aziende sanitarie, Fondazioni, Camera di commercio, società pubbliche, agenzie strategiche regionali, commissari di governo, università, Autorità di sistema portuale, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Consorzi di bonifica, Città metropolitane e vari Comuni.

Le attività disciplinate dalle convenzioni esaminate esorbitano dal perimetro della collaborazione istituzionale e riguardano, in realtà, un ampio ventaglio di prestazioni tecniche riconducibili alle competenze proprie degli enti beneficiari. Tra queste figurano la progettazione di opere pubbliche, la predisposizione della documentazione di gara, la verifica della progettazione, il supporto tecnico-amministrativo e numerosi servizi di ingegneria relativi a edilizia scolastica, impiantistica sportiva, edilizia residenziale pubblica, infrastrutture viarie, beni culturali, ambiente, rifiuti, porti e riqualificazione urbana.

Per ANAC, tali convenzioni non soddisfano i presupposti richiesti dall’ordinamento affinché possa configurarsi un autentico accordo di cooperazione tra amministrazioni. Manca, infatti, un effettivo interesse pubblico comune perseguito congiuntamente dalle parti, mentre le attività vengono svolte esclusivamente nell’interesse dell’ente beneficiario. Inoltre, l’Agenzia assume obbligazioni specifiche e autonome a fronte del riconoscimento di un corrispettivo economico, configurando un tipico rapporto sinallagmatico incompatibile con la natura collaborativa degli accordi istituzionali.

Un ulteriore profilo riguarderebbe il riconoscimento al personale degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, norma derogatoria e non suscettibile di applicazione analogica. Per Anac, tale previsione costituisce un ulteriore “indice sintomatico del superamento del perimetro della mera collaborazione istituzionale e della conseguente configurabilità delle attività espletate dall’Agenzia come vere e proprie prestazioni di servizi”.

Poste Italiane non è agente contabile: il conto giudiziale sui conti correnti postali spetta al tesoriere

La Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 76/2026, affronta il ruolo di Poste Italiane nella gestione dei conti correnti postali intestati ai Comuni e gli obblighi di rendicontazione conseguenti.

Il Comune istante chiedeva se Poste Italiane S.p.A. dovesse essere qualificata quale agente contabile esterno, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, in relazione ai conti correnti postali utilizzati per la riscossione di diverse entrate comunali. Il Comune evidenziava che la disponibilità delle somme giacenti sui conti postali non apparteneva a Poste Italiane, essendo la firma di traenza attribuita esclusivamente al tesoriere comunale, il quale provvede al riversamento delle somme sul conto di tesoreria.

La Sezione esclude che Poste Italiane possa essere qualificata come agente contabile. Richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sentenze n. 30/QM/2014, n. 22/2016/QM e n. 3/2021/QM), la Corte ricorda che tale qualifica presuppone la contemporanea sussistenza di quattro elementi essenziali: la disponibilità materiale o giuridica di denaro pubblico, l’autonomia gestionale o il potere dispositivo sulle somme, l’esistenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione e la finalizzazione diretta dell’attività al perseguimento di un interesse pubblico. Nel caso dei conti correnti postali intestati agli enti locali, tali presupposti risultano tutti assenti.

Poste Italiane svolge esclusivamente un’attività di intermediazione tecnica nella raccolta delle entrate, limitandosi alla custodia temporanea delle somme senza poter disporre delle stesse. Le disponibilità rimangono nella titolarità dell’ente locale e possono essere movimentate soltanto dal tesoriere, titolare della firma di traenza prevista dalla convenzione di tesoreria. Ne consegue che Poste Italiane non assume alcuna responsabilità tipica dell’agente contabile e non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.

La deliberazione ribadisce inoltre il principio dell’unitarietà della gestione della cassa previsto dal TUEL. Pur essendo consentito agli enti locali utilizzare conti correnti postali come canale di riscossione, tutte le risorse devono confluire nella gestione del tesoriere. È quindi quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 226 del TUEL, deve rendere il conto giudiziale comprendendo anche tutte le operazioni effettuate attraverso i conti correnti postali, comprese le giacenze iniziali e finali, i riversamenti eseguiti durante l’esercizio e la riconciliazione delle somme confluite nel conto di tesoreria.