Il giorno 16 giugno 2026 è stata sottoscritta in Aran l’Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L’accordo proroga infatti al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale i dipendenti potranno esercitare l’opzione per il trattamento di fine rapporto (TFR), presupposto indispensabile per l’adesione ai fondi di previdenza complementare del pubblico impiego.
Con la nuova intesa, il legislatore contrattuale evita la chiusura di una finestra temporale che avrebbe impedito, dal 1° gennaio 2026, ai dipendenti pubblici in regime di TFS di accedere alla previdenza complementare attraverso l’esercizio dell’opzione per il TFR. La scelta risponde all’esigenza di garantire continuità ad un istituto che, nel corso degli anni, ha rappresentato lo strumento attraverso il quale il personale pubblico ha potuto aderire ai fondi negoziali di categoria, quali Perseo Sirio, Espero e gli altri fondi previsti nei diversi comparti del pubblico impiego. Per i dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2001, infatti, il mantenimento del regime di TFS costituisce, salvo esercizio dell’opzione, un ostacolo all’iscrizione alla previdenza complementare.
Le parti hanno previsto che gli effetti decorrano dal 1° gennaio 2026, così da evitare qualsiasi soluzione di continuità tra la scadenza della precedente proroga e l’entrata in vigore del nuovo contratto. In questo modo viene salvaguardata la posizione dei lavoratori che abbiano esercitato o intendano esercitare l’opzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e la sottoscrizione definitiva del contratto, una volta completato il procedimento di certificazione della compatibilità economico-finanziaria e acquisiti i prescritti pareri.
Per gli enti locali il rinnovo della disciplina non determina nuovi adempimenti gestionali di particolare complessità, ma rende necessario mantenere un’adeguata attività informativa nei confronti del personale interessato. La decisione di optare per il TFR è infatti irrevocabile e produce effetti sia sul regime di fine servizio sia sulla possibilità di aderire ai fondi di previdenza complementare, con conseguenze destinate a riflettersi sull’intera posizione previdenziale del dipendente. È pertanto opportuno che l’amministrazione assicuri una corretta informazione sulle condizioni, sugli effetti e sulle modalità di esercizio dell’opzione, rinviando, ove necessario, agli enti gestori della previdenza complementare e all’INPS per gli aspetti di rispettiva competenza.






