Project financing per l’illuminazione pubblica: ANAC chiede l’annullamento della gara per gravi violazioni della lex specialis

L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su una procedura di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, ribadendo ancora una volta come la corretta impostazione della documentazione di gara rappresenti un presupposto imprescindibile per la legittimità dell’intero affidamento.

Con la delibera n. 227 del 17 giugno 2026, il Consiglio dell’ANAC ha infatti accertato la presenza di gravi vizi nella lex specialis relativa alla concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica di un Comune.

L’intervento dell’Autorità trae origine da un esposto che segnalava presunte irregolarità nella procedura. L’istruttoria svolta ha confermato la fondatezza di parte delle criticità evidenziate, facendo emergere violazioni della disciplina di gara tali da integrare la fattispecie della “grave violazione” prevista dall’art. 6, comma 2, lettera i), del Regolamento ANAC approvato con delibera n. 268/2023.

Proprio la qualificazione delle irregolarità come “gravi violazioni” ha indotto l’Autorità ad adottare una delle misure più incisive previste dal proprio ordinamento di vigilanza. ANAC ha infatti formalmente richiesto all’amministrazione comunale di procedere all’annullamento dell’intera procedura, comprendendo non soltanto il bando e il disciplinare, ma anche tutti gli atti successivamente adottati in attuazione della gara.

L’Autorità non si limita però a censurare i vizi ritenuti più gravi. Nella delibera invita il Comune, in occasione della futura riedizione della procedura, a riesaminare complessivamente tutta la documentazione di gara, tenendo conto anche delle ulteriori criticità emerse nel corso dell’istruttoria, pur non riconducibili alla fattispecie della grave violazione.

Particolarmente significativo è il richiamo ai poteri attribuiti all’ANAC dall’ordinamento. Il Comune dovrà infatti comunicare entro venti giorni le determinazioni assunte in conformità alla richiesta dell’Autorità. In caso contrario, ANAC potrà esercitare il proprio potere di impugnazione degli atti di gara dinanzi al giudice amministrativo, rafforzando così il proprio ruolo di garante della legalità e della corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici.

Modalità di trasmissione alla BDAP delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali

È stato pubblicato in G.U. n. 142 del 22-06-2026 il decreto del MEF del 12 giugno 2026 concernente l’aggiornamento del decreto 12 maggio 2016, al fine di ridefinire le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni riguardanti i residui i residui al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali.

Il provvedimento prevede modifiche di natura meramente formale al Decreto BDAP del 12 maggio 2016, riguardanti:
a) il recepimento delle disposizioni legislative vigenti in materia di trasmissione di bilanci alla BDAP degli enti territoriali;
b) l’eliminazione di alcuni refusi;
c) la modifica del dominio dell’indirizzo di posta elettronica indicato all’articolo 6 del decreto.
La vigenza dello schema di decreto è prevista dal rendiconto dell’esercizio 2026.

 

Corte dei conti: accordi convenzionali tra enti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico

Con la deliberazione n. 87/2026, la Corte dei conti Piemonte, affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali, fornendo importanti chiarimenti sulla possibilità per un Comune di assumere oneri economici nell’ambito di accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere infrastrutturali di competenza di un diverso ente.

Il Comune istante chiede di chiarire se, nell’ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l’ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente.

La Corte ribadisce un principio di carattere generale: gli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, disciplinati dall’art. 15 della legge n. 241/1990, dall’art. 34 del TUEL e oggi espressamente richiamati anche dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono uno strumento ordinario attraverso il quale amministrazioni diverse possono cooperare per perseguire obiettivi di interesse pubblico comune. Tuttavia, la legittimità di tali accordi non deriva dalla semplice sottoscrizione di una convenzione, ma dalla concreta sussistenza di una collaborazione effettiva. L’interesse perseguito deve essere realmente comune a tutte le amministrazioni coinvolte e ciascun ente deve contribuire alla realizzazione dell’intervento secondo le proprie competenze istituzionali, assumendo responsabilità e apporti concreti. Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzare lo schema dell’accordo di collaborazione per mascherare un rapporto nel quale una sola amministrazione sostenga gli oneri economici nell’interesse esclusivo dell’altra.

Secondo la Corte, gli impegni economici assunti dai diversi enti nell’ambito di un accordo rappresentano una modalità di compartecipazione ai costi di un’attività amministrativa svolta congiuntamente e finalizzata al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. La ripartizione degli oneri può essere differenziata tra i partecipanti, purché rispetti il principio dell’effettiva partecipazione di ciascun soggetto alla realizzazione dello scopo comune e non si traduca in un mero trasferimento di risorse a favore dell’ente titolare dell’opera.

Sul tema della cessione gratuita di beni immobili tra amministrazioni pubbliche, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il principio di redditività del patrimonio pubblico non ha carattere assoluto. La cessione a titolo gratuito può ritenersi legittima quando costituisca la soluzione più idonea a perseguire un interesse pubblico concreto e prevalente, purché tale scelta sia adeguatamente motivata e supportata da una puntuale valutazione dell’amministrazione competente. Non è quindi il corrispettivo economico a rappresentare necessariamente il miglior risultato per l’ente, ma la capacità dell’operazione di soddisfare in modo più efficace l’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione.

La Corte pone alcuni limiti ben precisi: la cooperazione deve essere autentica, deve perseguire finalità istituzionali comuni, deve comportare una reale condivisione di compiti e responsabilità e non può trasformarsi in un meccanismo attraverso il quale un ente finanzi attività riconducibili esclusivamente alla missione istituzionale di un’altra amministrazione.

Riforma della contabilità pubblica Accrual, in G.U. il decreto n. 107/2026

È stato pubblicato in G.U. n.146 del 26-06-2026, il decreto legge n. 107/2026, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.

Il decreto introduce un ampio pacchetto di misure che incidono direttamente sull’attività delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle stazioni appaltanti. Le disposizioni interessano settori strategici dell’azione amministrativa, dalla riforma della contabilità pubblica al rafforzamento della sicurezza energetica, dalle misure a tutela dei lavoratori impegnati nei cantieri durante le emergenze climatiche fino a numerosi interventi di natura finanziaria, organizzativa e procedurale.

In particolare, gli articoli da 8 a 13 imprimono un’ulteriore accelerazione al percorso di riforma della contabilità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), delineando l’assetto normativo che disciplinerà l’introduzione del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni rappresentano un passaggio decisivo nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili, definendo i presupposti giuridici e organizzativi per la progressiva attuazione della riforma Accrual nel settore pubblico.

Si prevede che le amministrazioni già interessate dalla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 PNRR, a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 12, adottano il quadro di principi e regole del sistema entro l’esercizio finanziario 2030 e a decorrere dal medesimo. Le altre società e amministrazioni escluse dalla suddetta fase pilota adottano un sistema semplificato di contabilità economico patrimoniale coerente con il sistema unico da definirsi, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili vigenti stabiliti dai regolamenti europei e dall’ordinamento nazionale. Al termine della fase di sperimentazione, di cui all’articolo 12 del decreto-legge in esame, le amministrazioni pubbliche comprese nella fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR “Riforma delle norme di contabilità pubblica” (che ha riguardato l’esercizio finanziario 2025) adottano, entro l’esercizio finanziario 2030, e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico (art. 8).

L’art. 9 disciplina il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) destinato ad affiancare, entro l’esercizio finanziario 2030, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR, a seguito della sperimentazione di cui al successivo articolo 10. Il nuovo sistema sarà adottato a fini di rendicontazione e non di previsione, e non avrà più sole finalità conoscitive.

L’articolo 10 reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all’adozione del nuovo modello contabile. In particolare, viene richiesta la revisione e l’allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l’individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l’adeguamento dei sistemi informativi.

L’articolo 11 disciplina l’assetto organizzativo del programma di formazione, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull’offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) necessario nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico.

L’articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza nelle more dell’entrata in vigore definitiva entro l’esercizio finanziario 2030. Si prevede che le amministrazioni pubbliche che fanno parte della “fase pilota” elaborino e trasmettano, in via sperimentale, dal 2026 e fino all’entrata in vigore definitiva, gli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza, sulla base di modelli predisposti dal MEF. È facoltà del Ministero dell’economia definire ulteriori programmi di sperimentazione, sia per le amministrazioni che fanno parte della “fase pilota” sia per le amministrazioni escluse. Saranno previsti, su proposta della Commissione Arconet, ed entro il 30 giugno 2027, specifici programmi di sperimentazione che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

L’articolo 13 introduce l’obbligo per l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), le stime dell’accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione.

 

 

Previdenza complementare nel pubblico impiego: prorogata al 31 dicembre 2030 l’opzione dal TFS al TFR

Il giorno 16 giugno 2026 è stata sottoscritta in Aran l’Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L’accordo proroga infatti al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale i dipendenti potranno esercitare l’opzione per il trattamento di fine rapporto (TFR), presupposto indispensabile per l’adesione ai fondi di previdenza complementare del pubblico impiego.

Con la nuova intesa, il legislatore contrattuale evita la chiusura di una finestra temporale che avrebbe impedito, dal 1° gennaio 2026, ai dipendenti pubblici in regime di TFS di accedere alla previdenza complementare attraverso l’esercizio dell’opzione per il TFR.  La scelta risponde all’esigenza di garantire continuità ad un istituto che, nel corso degli anni, ha rappresentato lo strumento attraverso il quale il personale pubblico ha potuto aderire ai fondi negoziali di categoria, quali Perseo Sirio, Espero e gli altri fondi previsti nei diversi comparti del pubblico impiego. Per i dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2001, infatti, il mantenimento del regime di TFS costituisce, salvo esercizio dell’opzione, un ostacolo all’iscrizione alla previdenza complementare.

Le parti hanno previsto che gli effetti decorrano dal 1° gennaio 2026, così da evitare qualsiasi soluzione di continuità tra la scadenza della precedente proroga e l’entrata in vigore del nuovo contratto. In questo modo viene salvaguardata la posizione dei lavoratori che abbiano esercitato o intendano esercitare l’opzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e la sottoscrizione definitiva del contratto, una volta completato il procedimento di certificazione della compatibilità economico-finanziaria e acquisiti i prescritti pareri.

Per gli enti locali il rinnovo della disciplina non determina nuovi adempimenti gestionali di particolare complessità, ma rende necessario mantenere un’adeguata attività informativa nei confronti del personale interessato. La decisione di optare per il TFR è infatti irrevocabile e produce effetti sia sul regime di fine servizio sia sulla possibilità di aderire ai fondi di previdenza complementare, con conseguenze destinate a riflettersi sull’intera posizione previdenziale del dipendente. È pertanto opportuno che l’amministrazione assicuri una corretta informazione sulle condizioni, sugli effetti e sulle modalità di esercizio dell’opzione, rinviando, ove necessario, agli enti gestori della previdenza complementare e all’INPS per gli aspetti di rispettiva competenza.