Corte dei conti: accordi convenzionali tra enti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico

Con la deliberazione n. 87/2026, la Corte dei conti Piemonte, affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali, fornendo importanti chiarimenti sulla possibilità per un Comune di assumere oneri economici nell’ambito di accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere infrastrutturali di competenza di un diverso ente.

Il Comune istante chiede di chiarire se, nell’ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l’ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente.

La Corte ribadisce un principio di carattere generale: gli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, disciplinati dall’art. 15 della legge n. 241/1990, dall’art. 34 del TUEL e oggi espressamente richiamati anche dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono uno strumento ordinario attraverso il quale amministrazioni diverse possono cooperare per perseguire obiettivi di interesse pubblico comune. Tuttavia, la legittimità di tali accordi non deriva dalla semplice sottoscrizione di una convenzione, ma dalla concreta sussistenza di una collaborazione effettiva. L’interesse perseguito deve essere realmente comune a tutte le amministrazioni coinvolte e ciascun ente deve contribuire alla realizzazione dell’intervento secondo le proprie competenze istituzionali, assumendo responsabilità e apporti concreti. Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzare lo schema dell’accordo di collaborazione per mascherare un rapporto nel quale una sola amministrazione sostenga gli oneri economici nell’interesse esclusivo dell’altra.

Secondo la Corte, gli impegni economici assunti dai diversi enti nell’ambito di un accordo rappresentano una modalità di compartecipazione ai costi di un’attività amministrativa svolta congiuntamente e finalizzata al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. La ripartizione degli oneri può essere differenziata tra i partecipanti, purché rispetti il principio dell’effettiva partecipazione di ciascun soggetto alla realizzazione dello scopo comune e non si traduca in un mero trasferimento di risorse a favore dell’ente titolare dell’opera.

Sul tema della cessione gratuita di beni immobili tra amministrazioni pubbliche, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il principio di redditività del patrimonio pubblico non ha carattere assoluto. La cessione a titolo gratuito può ritenersi legittima quando costituisca la soluzione più idonea a perseguire un interesse pubblico concreto e prevalente, purché tale scelta sia adeguatamente motivata e supportata da una puntuale valutazione dell’amministrazione competente. Non è quindi il corrispettivo economico a rappresentare necessariamente il miglior risultato per l’ente, ma la capacità dell’operazione di soddisfare in modo più efficace l’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione.

La Corte pone alcuni limiti ben precisi: la cooperazione deve essere autentica, deve perseguire finalità istituzionali comuni, deve comportare una reale condivisione di compiti e responsabilità e non può trasformarsi in un meccanismo attraverso il quale un ente finanzi attività riconducibili esclusivamente alla missione istituzionale di un’altra amministrazione.