PNRR: Disapplicazione sanzioni per inadempimento BDAP e SOSE

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale, con la Circolare DAIT n.24 del 2 marzo 2023, chiarisce che le sanzioni, di cui al comma 4 dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC (piano nazionale complementare) di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

L’art. 8, comma 6, del DL n. 13 del 24-2-2023, pubblicato in G.U. n. 47 nella stessa data, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, c.d. “Decreto-ter”, dispone che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di
mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:
▪ dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
▪ delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).

Pertanto, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali procederà a breve all’erogazione delle risorse economiche anche nei confronti dei Soggetti attuatori per i quali il pagamento era stato sospeso a causa della mancata trasmissione dei dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema SOSE.

Infine, il Dipartimento ricorda ai Comuni che non abbiano ancora provveduto al completo inserimento di tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione nel sistema informativo ReGiS,di provvedere, con la massima urgenza, a implementare in modo corretto ed esaustivo il predetto sistema informativo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Commissione Arconet: il programma dei nuovi controlli BDAP

Nella seduta dello scorso 12 ottobre, è stata sottoposta alla Commissione Arconet  l’attività svolta dalla BDAP per l’acquisizione dei bilanci armonizzati degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, che costituisce un prezioso patrimonio di informazioni contabili per le Pubbliche Amministrazioni e i privati. L’esame dei dati riguardanti l’invio dei bilanci armonizzati alla BDAP conferma l’elevato livello di adempienza agli obblighi di trasmissione degli enti soggetti a sanzioni (gli enti territoriali), ed un livello non ancora pienamente soddisfacente per gli altri enti (organismi ed enti strumentali degli enti territoriali). I documenti contabili trasmessi alla BDAP dagli enti soggetti al D.lgs n. 118/2011 sono sottoposti ai seguenti controlli, distinti in bloccanti e non bloccanti. Nel corso degli esercizi, i controlli non bloccanti sono gradualmente trasformati in controlli bloccanti.
Situazione attuale:
– Controlli Formali generici (sempre bloccanti)
– Controlli Formali di Validità (sempre bloccanti)
– Controlli di Quadratura
– Controlli di Coerenza (sempre non bloccanti)

I controlli di coerenza attivati dalla BDAP, sono volti a verificare la congruenza tra:
– gli importi presenti in prospetti diversi dello stesso documento contabile;
– gli importi presenti negli schemi di bilancio o di rendiconto, e i corrispondenti DCA (attivi dal rendiconto 2021 e dal bilancio di previsione 2024-2026).

I controlli di coerenza NON BLOCCANTI tra i dati degli Schemi di Bilancio e i Dati Contabili Analitici finanziari, introdotti a partire dal Rendiconto 2021 e dal Bilancio di Previsione 2024-2026, verificano la coerenza con riguardo a:
– nei DCA finanziari e nei totali per titoli di entrata per gli SDB;
– nei DCA finanziari e i totali per programmi di spesa per gli SDB;
– nei DCA finanziari e i totali per titoli di spesa per gli SDB.

I controlli bloccanti che, invece, non permettono l’acquisizione nel sistema BDAP di documenti contabili con errori, sono:
– Controlli Formali generici per tutti gli schemi di bilancio finanziario, i DCA, piano degli indicatori, budget economico e bilancio economico, bilancio consolidato;
– Controlli Formali di Validità
• Rendiconto: dal 2018 per gli Schemi di Bilancio(*)
 Dati contabili analitici e Piano degli Indicatori;
• Bilancio di previsione: dal 2022-2024 per gli Schemi di Bilancio(*), dati contabili analitici, piano degli indicatori
• Bilancio Consolidato: dal 2021
– Controlli di Quadratura
• Rendiconto: per gli Schemi di Bilancio(*) dal 2018 per i DCA dal 2021;
• Bilancio di previsione: dal 2022-2024 per gli schemi di bilancio(*) e DCA;
(*) I Controlli di Validità e di Quadratura effettuati sui nuovi Allegati a/1, a/2, a/3 al Risultato di Amministrazione e al risultato di amministrazione presunto sono non bloccanti. I controlli eseguiti sui prospetti della contabilità economico patrimoniale sono non bloccanti nel primo anno di applicazione (rendiconto 2020) e resi bloccanti dal Rendiconto 2021

Con riferimento al programma dei nuovi controlli BDAP è previsto:
a) l’evoluzione in controllo bloccante dei seguenti controlli non bloccanti:
– controlli di quadratura e di coerenza del bilancio consolidato (dal Bilancio consolidato 2022);
– controlli di quadratura e di validità sugli allegati a/1, a/2 e a/3 nel bilancio di previsione (dal BP 2024-2026) e nel rendiconto (dal rendiconto 2022).
b) l’introduzione di un nuovo controllo di validità per il codice COFOG nei DCA finanziari di spesa di IV e V livello, a decorrere dal rendiconto 2022, di natura non bloccante, volto a verificare che:
– il codice COFOG sia sempre presente con l’esclusione delle voci del piano dei conti riguardanti il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto
capitale;
– il codice COFOG inserito sia coerente con i codici missione/programma secondo quanto previsto nel relativo Glossario allegato 14 seconda parte del decreto legislativo118/2011.
c) l’introduzione dei controlli di coerenza non bloccanti tra gli schemi di bilancio (SDB) e dati contabili analitici (DCA) nel bilancio di previsione, a decorrere dal bilancio 2024-2026;
d) l’introduzione del controllo sull’equilibrio di parte corrente, nel prospetto degli equilibri del bilancio di previsione, a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 (non bloccante).
La segnalazione di errore derivante da tale ultimo controllo, non bloccante, non riguarda gli enti in pre-dissesto, in riequilibrio e i casi in cui l’assenza dell’equilibrio sia previsto da specifiche norme di legge.
Infine, viene prevista una nuova funzione della BDAP, diretta a consentire l’elaborazione in formato pdf stampabile del preconsuntivo trasmesso dagli enti alla BDAP, realizzato con modalità grafiche che rendono possibile sottoporre l’elaborato all’approvazione della Giunta e del Consiglio, al fine di garantire la perfetta corrispondenza tra il rendiconto approvato e quello trasmesso alla BDAP. La nuova funzione sarà oggetto di una sperimentazione biennale su base volontaria da parte di un numero limitato di enti a decorrere dal rendiconto 2022, da realizzare con la collaborazione dell’ANCI, dell’UPI e delle Regioni e delle Province autonome, che sono invitate a partecipare al progetto e a designare gli enti sperimentatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Controlli BDAP-Rendiconto e bilancio consolidato 2020

Nella riunione del 20 gennaio 2021, la Commissione Arconet ha presentato il programma dei controlli BDAP sui bilanci armonizzati individuati dal Comitato di governo della BDAP composto da rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti. La modalità di introduzione dei nuovi controlli sarà sempre rispettosa, come per il passato, sia dei tempi necessari all’adeguamento dei sistemi informatici, sia della gradualità dell’introduzione “del blocco” da parte del sistema BDAP.

DATI CONTABILI ANALITICI DI RENDICONTO
– controlli di esistenza per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale anche per il DCA economico e patrimoniale (almeno un importo maggiore di zero)
– Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020; – controlli di coerenza non bloccante tra i DCA finanziari e gli schemi di bilancio – dal rendiconto 2021;

BILANCIO CONSOLIDATO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL (la BDAP già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate)
– dal bilancio consolidato 2020; – gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato – dal bilancio consolidato 2020;
– controlli di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale – dal bilancio consolidato 2021;
– controlli bloccanti per SDB trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal bilancio consolidato 2021
– controlli non bloccanti dal bilancio consolidato 2020;

RENDICONTO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, al fine di individuare i comuni che non tengono la contabilità economico patrimoniale – dal rendiconto 2020;
– controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;

Per quanto riguarda l’acquisizione delle delibere degli enti locali concernenti l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 232, comma 2 e all’art. 233-bis comma 3, sia le modalità di invio sia i nuovi controlli della BDAP, sono stati definiti per dare attuazione al DM del 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ai fini dell’applicazione dei controlli e del recepimento delle delibere, il sistema BDAP effettuerà i controlli sulla popolazione dei comuni nel rispetto delle indicazioni del TUEL, per verificare l’esistenza e/o il mantenimento del presupposto riguardante la dimensione della popolazione previsto per l’esercizio delle facoltà in parola. Ai fini dello snellimento delle procedure è stato deciso che la validità di una delibera inviata per esercitare la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL sotto intende anche l’esercizio della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 3 del TUEL in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile. A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà. In caso di comportamenti contraddittori da parte degli enti, che ad esempio pur avendo inviato una delibera di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL inviano il rendiconto della gestione comprensivo degli allegati patrimoniali, è prevista l’attivazione di un’interlocuzione tra ente e BDAP. Per quanto riguarda l’applicazione dei controlli ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 si ricorda che non sono stati resi bloccanti. Con riferimento invece ai controlli applicati ai DCA si fa notare che trattasi di fatto di un mero controllo di esistenza ma si sottolinea che per la prima volta sono stati previsti controlli di coerenza tra diversi documenti. Fino ad ora i controlli di coerenza sono stati applicati esclusivamente con riferimento allo stesso documento ad esempio tra i diversi prospetti del bilancio di previsione o tra i diversi prospetti del rendiconto di gestione.

BDAP-Controlli applicati

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Correttezza e tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella BDAP

La previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico, trova fondamento normativo nell’articolo 13, comma 1, della legge n. 196/2009, a mente del quale “Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze…i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 118 del 2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono, tra le altre cose, le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, effettivamente emanato come D.M. MEF del 12 maggio 2016, il quale agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP, ovverosia:

  • il bilancio di previsione e le relative variazioni,
  • il rendiconto della gestione,
  • il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati,
  • il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
  • i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef citato). Come recentemente rimarcato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, tali flussi informativi non costituiscono meri adempimenti statistici, ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Ciò posto, con riguardo alle discrasie di dati inseriti nei prospetti estratti dalla BDAP si rende necessario che l’Ente operi senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall’Organo consiliare. Tale soluzione si impone non certo alla luce di un’opinione dell’organo di controllo, quanto di un preciso obbligo normativo sulla base delle disposizioni sopra citate. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 88/2020/PRSE, a seguito dell’esame della relazione redatta, dall’organo di revisione dei conti del Comune, in riferimento al Rendiconto 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Facoltativo il monitoraggio BDAP MOP per il 1° trimestre 2020

In relazione all’emergenza Covid-19, La Ragioneria Generale dello Stato comunica che gli adempimenti relativi alla scadenza del monitoraggio BDAP MOP per il 1°  trimestre 2020 sono da considerarsi facoltativi e pertanto non saranno effettuati controlli relativi alla trasmissione delle informazioni.

In ogni caso gli enti che volessero trasmettere le informazioni potranno farlo liberamente, poiché l’operatività del sistema e del relativo servizio di assistenza rimane invariata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION