DL Agosto, sostegno agli enti in deficit strutturale

L’art. 53 del D.L. n. 104/2020 reca una serie di disposizioni volte a favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020.
Ricordiamo che la Corte costituzionale è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all’articolo 38 del DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019, che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte, con la sentenza sopra richiamata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-ter dell’art. 38, in quanto nel prevedere che la riproposizione del piano di riequilibrio dovesse contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo (oggetto del piano modificato), “ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi”, introduceva un meccanismo di manipolazione del deficit tale da sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione. I giudici costituzionali, tuttavia, colgono anche l’occasione per rivolgere al legislatore un monito in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell’esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.
L’art. 53 del decreto Agosto (comma 1) prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Comuni:

  1. che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;
  2. che alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) il piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale;
  3. che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100;
  4. la cui capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2018), risulti inferiore a 395.

I criteri e le modalità di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, previo concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ai fini del riparto si terrà conto:

  • dell’importo pro-capite della quota di disavanzo da ripianare, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020;
  • del peso della quota di disavanzo rispetto alle entrate correnti;
  • della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti siano considerati come enti di 200.000 abitanti (comma 2).

Al fine di sostenere la stabilità finanziaria degli enti in deficit, si dispone l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, che potrà essere destinato esclusivamente a determinate spese correnti (personale, produzione di servizi in economia, acquisizione di servizi e forniture), che siano state già impegnate, ad esclusione di quelle derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL.
L’erogazione di tali somme è subordinata all’invio al Ministero dell’interno da parte degli enti di specifica attestazione sull’utilizzo delle risorse. Potranno accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze (comma 3).
Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione del fondo si applicano le disposizioni previste dal punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, registrando l’entrata tra le accensioni di prestiti e non considerandola indebitamento ai sensi dall’articolo 119 cost. e iscrivendo il fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari all’anticipazione incassata nell’esercizio e non restituita, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Tale modalità fornisce l’evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (comma 4).
Si prevede inoltre che per i comuni il cui deficit strutturale sia imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia differito al 31 ottobre 2020 (comma 7).
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, si sospendono sino al 30 giugno 2021, per gli enti locali che abbiano avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi del richiamato articolo 243-bis del TUEL), i termini entro i quali gli enti medesimi sono chiamati a dare seguito alle determinazioni contenute nelle deliberazioni e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti (comma 8). Per i medesimi enti sono altresì sospese, sempre fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n.104 del 2010), nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme ne’ limitazioni all’attività del tesoriere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, possibile la rateizzazione debiti fuori bilancio oltre il triennio

Come noto, la normativa di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 – norma di carattere eccezionale, non derogabile se non attraverso una modifica legislativa espressa –  precisando ambito e procedure di riconoscibilità, disciplina, in modo compiuto e circostanziato, le fattispecie dei debiti fuori bilancio riconoscibili (art.194, comma 1), la procedura per il riconoscimento degli stessi (art.193, comma 2), i mezzi di finanziamento per la copertura degli oneri relativi (art.193, comma 3, e art.194, comma 3), nonché la possibilità che tali oneri siano ripartiti in più esercizi finanziari (art.194, comma 2).  La norma, avendo valore cogente, non lascia alcun spazio di discrezionalità circa la condotta che l’ente locale deve seguire, ovvero procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto la sua finalità è quella di sanare l’irregolarità gestionale, sia pure a determinate condizioni, con il contestuale ripristino degli equilibri del bilancio ed il superamento del rischio di possibili oneri aggiuntivi, come eventuali interessi o spese di giustizia, che assumerebbero, per l’ente, i connotati del danno erariale.
In particolare, il comma 2 dell’art. 194 TUEL, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori. La disposizione, infatti, testualmente recita “Per il pagamento [dei debiti fuori bilancio] l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 194 stabilisce che per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale possa far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL.
L’art. 53, comma 6 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, modifica il solo comma 3 dell’articolo 194, disponendo che per il finanziamento delle spese derivanti da debiti fuori bilancio, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti “nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2 [triennale], può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Sebbene la formulazione possa prestarsi ad un’interpretazione non univoca, sovviene sul punto la relazione illustrativa in cui si afferma che il comma 6 interviene “estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni” (prevista dal comma 2 del medesimo articolo 194) “garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Per quanto riguarda gli aspetti contabili, ricordiamo che con deliberazione n. 21/2018 la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha evidenziato che l’accordo con i creditori richiede il consenso di entrambe le parti; se il creditore non intende accedere ad un’ipotesi di rateizzazione, l’ente che abbia riconosciuto il debito dovrà necessariamente registrarlo ed impegnarlo integralmente nello stesso esercizio. Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano. Inoltre, la Sezione ha chiarito che per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti a condizione che le relative coperture siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. Pertanto, l’accordo con i creditori non può avere una mera finalità dilatoria, ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo sviluppo piccoli comuni: definiti i parametri per individuare le tipologie che possono beneficiare dei finanziamenti

È stato pubblicato in G.U. n. 213 del 27 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020 concernente la definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158.
La legge 6 ottobre 2017, n. 158 (“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”) contiene, come noto, misure che riguardano i piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), al fine di sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento.
L’articolo 1, commi 2 e 4, della citata legge rimette al Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro· e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l’ISTAT, l’adozione di un decreto che definisca i parametri occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
L’articolo 3 prevede l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive.
Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2018, dall’art. 1, comma 862 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), per complessivi 160 milioni di euro. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo confluiscono altresì le risorse previste dall’articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. Si tratta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 stanziati per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini». L’utilizzo delle risorse del Fondo è disciplinato attraverso la predisposizione di un “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Lo schema di decreto ministeriale, composto da due allegati che costituiscono parte integrante del decreto, reca all’allegato A), la definizione dei parametri indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 3 della citata legge, secondo la nota metodologica riportata nell’allegato B).

Tipologie dei comuni che possono essere ammessi ai benefici finanziari

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; il parametro è dato dalla percentuale di area a pericolosità idraulica (media) P2>=2% o dall’area a pericolosità di frana (elevata o molto elevata) P3+P4>=2%; l’inclusione o l’esclusione del comune è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione, scelta con metodologia tecnico/statistica, pari ad una incidenza uguale o superiore al 2% sul territorio comunale (fonte Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)).
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; il parametro è dato dal reddito IRPEF, mediamente dichiarato nei comuni, calcolato dal rapporto tra l’ammontare complessivo del reddito imponibile nel comune e il numero dei contribuenti; l’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base del reddito medio comunale inferiore al reddito medio nazionale (fonte Ministero dell’economia e delle finanze). Nella banca dati si è fatto riferimento al reddito Irpef medio nazionale di euro 20.213,73: quando l’indicatore è pari a 1 significa che il reddito mediamente dichiarato nel comune è inferiore al citato valore medio nazionale. I piccoli comuni che ricadono in questa classe sono in totale n. 4.509 (vedi in particolare la Tavola 1 presente nell’allegato B del presente schema di decreto).
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; il parametro è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione rilevata nell’ultimo censimento (2011) rispetto a quella del censimento del 1981; l’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica. Dopo aver analizzato diversi livelli di decrescita demografica è stato selezionato, quale indicatore di una decrescita significativa, quello per il quale la popolazione diminuisce del 20% e oltre (fonte Istituto nazionale di statistica (Istat)).
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità; il parametro è ricavato dalla presenza di almeno uno dei tre indicatori sopra menzionati (fonte Istat). In sintesi, un indice di disagio insediativo pari a 1 sta a significare che nel comune si verifica almeno una del!e seguenti tre condizioni: un elevato indice di vecchiaia, la percentuale occupati/popolazione è inferiore alla media italiana, il comune è classificato rurale in base all’indice DEGURBA pari a 3.
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; il parametro è dato dall’ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni rapportata alla popolazione; la misura della scarsa spesa per il welfare locale è determinata dalla spesa media pro capite inferiore alla media italiana (fonte Istat). In particolare, la media italiana della spesa per interventi e servizi sociali del 2016 è di euro 116,00 pro capite. Per i comuni che spendono meno di questo importo per i servizi sociali essenziali si determina nella banca dati un indicatore pari a 1; se la cifra impegnata è superiore, l’indicatore è pari a 0.
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
il parametro è dato dall’appartenenza del comune alla classe “periferico o ultraperiferico” (fonte Agenzia per la coesione territoriale). La classificazione dei comuni italiani secondo la metodologia per la definizione delle Aree Interne 2014 (Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI) è la seguente: A. polo; B. Polo Intercomunale; C. Cintura; D. Intermedio; E. Periferico; F. Ultraperiferico; G. Aree in corso di definizione. L’indicatore presente nella banca dati è il risultato di un accorpamento delle ultime due classi; pertanto il comune sarà contrassegnato con 1 se rientra nella classificazione “Periferico o Ultraperiferico”, con 0 se si tratta di un comune non Periferico.
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
il parametro è dato dal rapporto tra la popolazione rilevata dal censimento e la superficie del comune (fonte Istat). Nella banca dati è stato inserito un indicatore che assume il valore 1 quando la densità abitativa è inferiore oppure uguale a 80 abitanti per kmq e il valore 0 quando invece è superiore.
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; il parametro non è stato individuato perché le frazioni non sono rilevate dall’Istat dall’anno 1991 ne da altre istituzioni pubbliche.
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’articolo 14, comma 28, del D.L. 78/ 2010, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate; il parametro è dato da tutti i comuni appartenenti alle unioni di comuni nonché i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali attraverso unioni o convenzioni (fonte Ministero dell’interno). Nella banca dati l’indicatore inserito è definito come segue: con 1 viene contrassegnato il comune appartenente a un’unione di comuni; con lo 0 il comune non appartenente a un’unione di comuni. Per quanto riguarda i comuni che esercitano obbligatoriamente le funzioni in forma associata (convenzioni, accordi, ecc.) non è riscontrabile una raccolta sistematica ufficiale.
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta; il parametro è dato dalla percentuale di superficie del territorio comunale ricadente In un’area protetta rispetto alla superficie complessiva. Le superfici di territorio inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) e nei Siti di
Natura 2000 sono intersecate con i confini amministrativi dei comuni, in modo da definire la misura del territorio comunale ricadente in area protetta. L’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologla tecnico/statistica. Si è convenuto di stabilire una soglia del 10% di superficie comunale ricadente in un’area protetta al fine di determinare il parametro in grado di filtrare adeguatamente la platea dei comuni.
m) comuni istituiti a seguito di fusione; il parametro è dato dall’inclusione dei nuovi comuni istituiti a seguito di fusioni o incorporazioni tra comuni con popolazione legale fino a 5.000 abitanti, compresi quelli che a seguito di fusione o incorporazione superano i 5.000 abitanti, esclusi quelli nati da fusione o incorporazione con almeno un comune superiore a 5.000 abitanti (fonte Istat censimento 2011). In sintesi, sono stati inclusi i comuni nati dalla fusione di tutti piccoli comuni alla data del Censimento della popolazione 2011 e tutte le fusioni e le incorporazioni che hanno avuto luogo dalla data del censimento fino al 1 gennaio 2020.
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013; il parametro è dato dall’appartenenza del comune alla classe “periferico o ultraperìferico” come individuato nella precedente lettera f) (fonte Agenzia per la coesione territoriale). Per la determinazione del parametro vedi supra la lettera f).

Nella nota metodologica esposta nell’allegato B) sono dettagliate, in particolare, le modalità di costruzione dell’elenco dei piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158/2017 (composto al 1° gennaio 2020 da 5.522 comuni), che presentano le  caratteristiche previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017. In particolare, i comuni in possesso di almeno un requisito delle previste tipologie di legge saranno i potenziali destinatari di finanziamento degli interventi da definire, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 158 del 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il debito non ammesso alla massa passiva dall’OSL grava sul bilancio ordinario del comune

Il debito da sentenza esecutiva riguardante il pagamento di somme a titolo di indennità espropriativa e di occupazione di urgenza  in favore di cooperative edilizie, escluso dalla massa passiva dell’Organo straordinario di liquidazione, ricade sul bilancio “ordinario” del Comune al termine della procedura di dissesto. È quanto stabilito dal TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Prima), con sentenza n. 2044/2020 del 7 agosto 2020.  Secondo i giudici, la circostanza che l’organo straordinario di liquidazione abbia ritenuto di non ammettere il debito alla massa passiva con provvedimento ormai consolidatosi, non esonerava l’Ente locale dal dare esecuzione alla sentenza, ferma restando la possibilità di avvalersi dei rimedi approntati dall’ordinamento per aggredire siffatta decisione del medesimo organo straordinario, ciò che non risulta essere avvenuto.
La mancata ammissione alla massa passiva imponeva agli uffici ed all’organo consiliare dell’Ente di seguire l’ordinaria procedura di esecuzione della sentenza, a cominciare dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, corrispondendo tale adempimento oltre che alle molteplici esigenze di controllo democratico, alla necessità di verificare il permanere degli equilibri di bilancio e di garantire il reperimento delle fonti di copertura.
Sotto altro profilo, il Comune avrebbe potuto, ad avviso del Collegio, ben attivare ogni iniziativa utile, tra cui il giudizio ad istanza di parte ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. d) Codice giustizia contabile, per contrastare la decisione dell’OSL.
La separazione della gestione «dissestata» (affidata all’OSL, organo sostitutivo dell’amministrazione in carica) da quella ordinaria (di competenza degli organi interni all’Ente) e l’intervenuta chiusura della procedura dissestuale non possono, a maggior ragione dopo l’estinzione della gestione straordinaria, che condurre alla declaratoria dell’obbligo del Comune di imputare le somme al proprio bilancio «ordinario» e di dare sollecita esecuzione al titolo azionato, ferme restando le azioni di rivalsa che, a pena di danno erariale, vanno poste in essere attraverso gli strumenti approntati dall’ordinamento. D’altronde, ogni diversa considerazione volta a limitare ulteriormente l’avvio e la definizione della procedura volta al completo pagamento delle somme dovute contraddirebbe, nel caso di specie, la logica che sottende il carattere costituzionalmente necessario della «previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, […] connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale» (Corte cost. nn. 419 e 4-OMISSIS-5 del 1995).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative del codice della strada

In tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, non risulta di per sé decisiva la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere. È invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Spetterà al Comune, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi previsti dall’art. 208, commi 4, lett. b) e c), e 5-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. È quanto previsto dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 85 del 25.06.2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, situazione patrimoniale semplificata: Definizione criteri per aggiornamento decreto

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 luglio scorso, ha esaminato il DM dell’11 novembre 2019 a seguito dell’emanazione dell’art 57, comma 2-ter, del DL 124 del 2019.
Il DM dell’11 novembre 2019, emanato in attuazione dell’art. 15-quater del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, definisce, come noto, le modalità di redazione della situazione patrimoniale, elaborata per la prima volta dagli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019. A seguito dell’estensione agli esercizi successivi al 2019 della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, prevista dall’art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, gli enti, con popolazione fino a 5.000 abitanti che esercitano tale facoltà, sono tenuti “a regime” ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata riferita agli esercizi successivi al 2019. La Commissione osserva che la modalità di determinazione del fondo di dotazione prevista dal DM 11 novembre 2019, per un importo pari alla seguente somma algebrica:
+ totale dell’attivo,
– totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
– il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.
se adottata a regime renderebbe variabile il fondo di dotazione nel tempo.

Pertanto, la Commissione concorda sulla necessità di aggiornare il DM dell’11 novembre 2009 e che, al fine di individuare gli aggiornamenti necessari per la definizione del decreto, ritiene opportuno convocare il sotto gruppo di lavoro sulla contabilità economico patrimoniale e il sotto gruppo di lavoro sui comuni di piccole dimensioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, Aggiornamento principi contabili concernente la disciplina del Tesoriere

La Commissione Arconet nella seduta del 24 giugno 2020 ha avviato l’esame riguardante l’aggiornamento della disciplina armonizzata del Tesoriere, unitamente all’allegato n. 17 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’aggiornamento della disciplina si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019 che ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere. L’aggiornamento è stato proposto anche considerando che a seguito di tale abrogazione il titolo V del TUEL continua a disciplinare il “Servizio di tesoreria” di tali enti e a fare riferimento al Tesoriere. Si renderà pertanto necessario ridefinire la figura del Tesoriere e del Cassiere per evidenziarne le differenze dopo l’intervento ad opera dell’art. 52 del D.L. 104/2020.
Si ricorda che l’art. 52 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, ha previsto ulteriori semplificazioni degli adempimenti dei tesorieri degli Enti locali, disponendo l’abrogazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 163 e del comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL. In particolare:

  • con l’abrogazione del comma 4 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente;
  • con l’abrogazione del comma 6 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo, durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi;
  • con l’abrogazione del comma 9-bis dell’articolo 175 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere i provvedimenti di variazione al bilancio di previsione con schemi di cui all’allegato 8 del D.lgs. 118/2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio.

L’obbligo di invio al tesoriere degli allegati delle delibere di variazione predisposti secondo lo schema dell’allegato 8 è limitato ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare i controlli sui pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PON Scuola, adeguamento spazi e aule: i chiarimenti su acquisto di arredi scolastici

Come è noto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha previsto, all’articolo 8, comma 8, che “Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell’ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali”.
Con una nota di chiarimento, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che tale disposizione si riferisce ad una modalità di approvvigionamento di arredi scolastici ulteriore e sopravvenuta rispetto a quella prevista dai due avvisi della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale (n. 13194/20020 e n. 19161/2020) volti a sostenere gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli enti locali beneficiari dei due avvisi finanziati con risorse FESR del PON “Per la Scuola” possono eventualmente acquistare gli arredi scolastici per assicurare il necessario distanziamento e l’ottimale utilizzo degli spazi disponibili, garantendone la complementarietà ed evitando che si verifichi una duplicazione degli acquisti di arredi per le medesime istituzioni scolastiche per le quali è stata avanzata analoga richiesta anche al Commissario straordinario. È altresì necessario assicurare le procedure di acquisto e le forme di pubblicità previste in caso di utilizzo dei Fondi strutturali, presentando le relative rendicontazioni all’Autorità di gestione del Programma.

 

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Trasporto scolastico, Anci scrive al Mit: “Necessarie risorse a livello centrale da destinare direttamente ai Comuni”

Il DPCM 7 agosto 2020 (G.U n. 198) recante la “proroga delle misure di contenimento Covid-19” efficaci fino al 7 settembre 2020, contiene all’ALLEGATO-16 le linee guida per il trasporto scolastico.
Le linee guida oltre a contenere indicazioni generali per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, misure di sanificazione e areazione del mezzo, di distanziamento per la salita e discesa dai mezzi, per la misurazione della temperatura prevedono interventi che determineranno una riduzione della capienza dei mezzi con un conseguente significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio.
A tal proposito l’ANCI il 6 agosto scorso ha inviato alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti una lettera con una nota di dettaglio sui costi sostenuti dai Comuni per il servizio del trasporto scolastico e la stima su un possibile aggravio che potrà derivare dalle misure contenute nelle citate linee guida.
Nella missiva l’Anci pertanto ha chiesto alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti l’individuazione di risorse a livello centrale da destinare direttamente ai Comuni, per assicurare il servizio di trasporto scolastico, essenziale a garantire alla ripresa della scuola a settembre il diritto allo studio per gli alunni e le alunne.

 

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Il debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non si estende alle spese legali sostenute per la propria difesa

Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune condannato deve rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, già correttamente e doverosamente riconosciuto con deliberazione consiliare, secondo l’articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 99/2020. Nel caso di specie, il commissario per la provvisoria gestione del comune ha presentato richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del comune e a favore dei ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall’ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a carico del comune, in forza del principio di diritto processuale per cui le spese seguono la soccombenza. Dalla stessa prospettazione della richiesta di parere è desumibile che l’ente non abbia seguito le regole ordinarie per l’assunzione degli impegni di spesa previste dall’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell’amministrazione locale. Data la diversità delle due fattispecie, non è possibile, sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, prospettare una pretesa “estensione” alla seconda fattispecie del riconoscimento operato in relazione alla prima. Spetterà al comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, valutare se – e a quale titolo – riconoscere con la procedura prevista dall’articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL, anche le spese legali sostenute dall’Ente per la resistenza in giudizio.
A tal riguardo, si rammenta che secondo l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive (art. 194, c. 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l’ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l’ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l’ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l’ente territoriale. Il riconoscimento del debito fuori bilancio, ascrivibile, invece, alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL comporta l’accertamento della sussistenza non solo dell’elemento dell’utilità pubblica, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell’arricchimento senza giusta causa, puntualmente dedotti e dimostrati.

 

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