Sisma 2016-2017, il decreto di riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017 e definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma (100 milioni), ai sensi delle delibere Cipe n. 127/2017 del 22 dicembre 2017 e n. 55/2019 del 24 luglio 2019Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui al presente decreto sono quelli individuati  dalle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  indicati  nell’allegato  1  e  quelli  della Regione Campania indicati nell’allegato 2. Per gli interventi già individuati, i soggetti attuatori (comuni) comunicano, entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Codice unico di progetto (CUP) alla regione di riferimento e al MIT. Le Regioni, entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, comunicano al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:

  • le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
  • la data di avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pena decadenza dal finanziamento;
  • il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al decreto.

Per gli ulteriori interventi da finanziare sulle risorse disponibili ai sensi del precedente art. 1, le Regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:

  • il comune di localizzazione,
  • la denominazione dell’intervento,
  • il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP);
  • il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove necessario, le modalità di copertura aggiuntiva;
  • le modalità e i tempi attuativi di ciascun intervento desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
  • la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal finanziamento;
  • il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al presente decreto.

La scelta degli interventi è effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017 riportati nelle premesse del presente decreto, ferma restando la facoltà di applicazione, da parte dei soggetti attuatori, delle altre prescrizioni previste dal citato punto 2.1 lettera a). Ciascun progetto definitivo, per il quale è stata accertata la fattibilità tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2 e 3, è approvato dalla Regione corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo. Le Regioni, avvalendosi del sistema informativo BDAP-MOP di cui  al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dovranno vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali

L’art. 55 del D.L. n. 104/2020, cd. “decreto Agosto”, riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall’art.116 del decreto-legge n.34 del 2020, c.d. decreto Rilancio. Le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Le anticipazioni potranno essere richieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e le stesse saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, al netto delle anticipazioni da erogare sulla base della procedura avviata ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020 (gli enti che hanno attivato la procedura hanno già ricevuto la comunicazione di concessione dell’anticipazione di liquidità e, ai fini del perfezionamento del relativo contratto, gli stessi sono tenuti a trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata dalla documentazione richiesta).
Le richieste, da formularsi mediante deliberazione dell’organo esecutivo, potranno essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020. Le anticipazioni potranno essere destinate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, delle anticipazioni concesse, limitatamente alla quota capitale delle stesse, dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo n.231 del 2002, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Link utili:

  • FAQ IFEL – che contiene le risposte a 58 quesiti sui principali temi connessi alle anticipazioni di liquidità (la rappresentazione del debito in PCC, la possibilità di richiesta per le fatture cedute, i debiti verso altri enti, le possibilità per gli enti in crisi, eccetera);
  • Nota IFEL sulle anticipazioni ex decreto Rilancio – valida, in generale, anche per la riedizione ex D.L. n. 104/2020;
  • Guida alle anticipazioni di liquidità – che descrive la funzionalità del sistema PCC destinata alla compilazione della dichiarazione necessaria alla domanda di anticipazione;
  • PCC e SIOPE+. Istruzioni per l’uso – che raccoglie le principali risorse informative utili per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e della riduzione dello stock di debiti nonché per lo svolgimento degli adempimenti PCC.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittimo l’acquisto di un immobile adibito a caserma dei Carabinieri

Un comune può esplicare le potestà amministrative e gli spazi di autonomia contrattuale con la finalità di perseguimento del “bene” della sicurezza pubblica e, quindi, anche per garantire il mantenimento di una Caserma dei Carabinieri entro il proprio territorio. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, nella Deliberazione n. 79/2020, a seguito di richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisizione e gestione di un immobile adibito a caserma. Nella richiesta di parere, l’ente istante precisa che, attualmente, sul territorio comunale è presente una Stazione dei Carabinieri avente giurisdizione anche su due Comuni limitrofi, la quale è insediata presso un immobile di proprietà di soggetti privati in forza di un contratto di locazione stipulato con la Prefettura. I soggetti proprietari hanno comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di locazione, avviando tra l’altro una procedura di sfratto dell’immobile. Il Comune, al fine di non privarsi del presidio esistente in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, ha effettivamente accertato che l’immobile tuttora occupato dai militari è stato destinato a tale utilizzo sin dall’atto della sua costruzione e quindi presenta quelle caratteristiche idonee e necessarie al medesimo che difficilmente sarebbe possibile ritrovare in altro edificio, se non a fronte di ingenti lavori di adeguamento. L’intenzione dell’Ente è quella di procedere all’acquisto dell’immobile per poi stipulare con il competente Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura, un accordo di comodato gratuito o di locazione a canone agevolato.
Nel merito, i giudici contabili ricordano che non risultano, ad oggi, disposizioni normative atte a porre limiti o vincoli specifici in ordine alla possibilità di compiere operazioni, delle tipologie indicate nella richiesta di parere, per realizzare le proprie finalità istituzionali o concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento di interessi pubblici meritevoli di tutela. Il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157, all’art. 57, comma 2-bis, prevede, infatti, la disapplicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei vincoli alla spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali, tra le quali quella relativa alle limitazioni. concernenti le operazioni di acquisto di immobili, previste dall’art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98 del 2011. Parimenti, anche l’eventuale contrazione di nuovo mutuo per il finanziamento dell’acquisto dell’immobile resta subordinata alle ordinarie limitazioni riguardanti l’indebitamento degli enti locali.
In conclusione, per la Sezione non è possibile escludere che un comune, quale ente pubblico con finalità generali maggiormente “prossimo” alla collettività amministrata, si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l’attività delle amministrazioni statali competenti, se è già valsa a ritenere integrato il presupposto della indispensabilità richiesto dalla previgente disciplina per gli acquisti di immobili, a maggior ragione induce a considerare legittimate le operazioni ipotizzate nell’istanza, ora che sono anche venute meno le precedenti limitazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Enti in dissesto finanziario, sancita l’intesa sullo schema di decreto di riparto fondo

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 10 settembre 2020, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 106-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario. È stato invece rinviato il parere, ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.L. n. 104/2020, sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale.
Si ricorda che l’art. 106-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, istituisce un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Il fondo è finalizzato:

  • per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
  • per il 50% ai comuni in dissesto finanziario i cui organi siano stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

La ripartizione delle risorse del fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenze Stato-Città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.

Allegati:
Report della seduta

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Semplificazioni, arriva l’ok dal Parlamento

La Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, con 214 voti favorevoli, 149 contrari e 4 astenuti il disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, cosiddetto DL Semplificazioni. Le principali aree di intervento del decreto riguardano settori strettamente connessi tra loro, quali i contratti pubblici e l’edilizia, i procedimenti amministrativi e la responsabilità dei dipendenti pubblici, il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale e misure per l’innovazione, il sostegno dell’attività di impresa, le procedure di valutazione dell’impatto ambientale e di incentivazione alla green economy.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione importi 5 per mille dell’IRPEF

La Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno, con comunicato del 9 settembre 2020, fornisce le istruzioni e chiarimenti circa le modalità di utilizzo e rendicontazione delle somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni interessati, relative all’anno d’imposta 2018 anno finanziario 2019, già accreditate agli enti, in conformità agli importi evidenziati nel sito dell’Agenzia delle Entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con indicazione delle scelte e degli importi pubblicati in data 22 luglio 2020).
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari n. 12 del 30 maggio 2019 e n. 10 del 12 marzo 2018.
Per i comuni che hanno ricevuto contributi pari o superiori a 20.000 Euro, la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, mentre per i comuni che hanno ricevuto contributi inferiori a 20.000 resta l’obbligo di compilare il rendiconto e la relazione utilizzando i modelli inseriti in allegato e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni anche per successivi controlli e ispezioni operati dalle competenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere compilati entro l’anno successivo alla corresponsione dei contributi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M del 23 aprile 2010 modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016. Il rispetto dei termini rappresenta un elemento fondamentale per valutare un corretto utilizzo del contributo erogato.
Si ricorda, infine, l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito internet stabilito nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto videosorveglianza, posticipati al 15 ottobre i termini per accedere ai finanziamenti

Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse, di cui all’art. 35-quinquies, comma 1 del D.L. n. 113/2018 (legge n. 132/2018), per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020) è fissato, per l’anno 2020, al 15 ottobre 2020. Lo prevede un emendamento introdotto nel corso dell’esame al Senato, con l’inserimento del nuovo comma 4-quater all’art. 17.  Conseguentemente la Prefettura-UTG provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, non oltre il 31 ottobre 2020.
Il D.M. 27 maggio 202057 ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse. Le risorse destinate all’installazione di sistemi di videosorveglianza ammontano ad euro 17 milioni per il 2020, a 27 milioni per il 2021 e a 36 milioni dal 2022. I Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le memorie della Corte dei conti sul D.L. Agosto

La Corte dei conti ha inviato al Parlamento una Memoria scritta nell’ambito delle consultazioni preliminari all’esame del disegno di legge A.S. 1925 di conversione del decreto-legge 104/2020. Il decreto, all’esame del Senato, contiene interventi che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione. Il provvedimento definisce misure che incidono nell’anno per circa 27,9 miliardi in termini di indebitamento netto (33,5 miliardi in termini di saldo netto da finanziare). Si tratta, soprattutto, di maggiori spese pari a 19,2 miliardi (rispettivamente 17,4 miliardi correnti e 1,8 miliardi in conto capitale), mentre le minori entrate, 8,7 miliardi, costituiscono il 31,1 per cento degli impieghi complessivi. Con riferimento alle misure per gli enti locali, la Corte evidenzia che le disposizioni sono riferibili a tre principali gruppi di interventi: quelli volti a ristorare le amministrazioni delle minori entrate affinché garantiscano i servizi pubblici di loro competenza; quelli diretti a rafforzare gli investimenti; quelli a carattere ordinamentale. Il D.L. 104/2020 non introduce, se non in misura marginale, interventi di carattere finanziario del tutto nuovi, ma rispetto alle misure già previste dalle leggi di bilancio dell’ultimo biennio e dalla decretazione emergenziale della primavera scorsa, da una parte accresce i finanziamenti finalizzati alla compensazione della riduzione delle entrate e dall’altra dispone una rimodulazione dei programmi pluriennali di investimento così da anticipare al prossimo biennio le risorse più cospicue ed imprimere così una accelerazione in termini di effettiva realizzazione degli interventi. La Corte, nel giudicare positivo l’impegno su servizi sanitari e scolastici e sugli enti territoriali in difficoltà con reintegro delle risorse intaccate dal calo del gettito tributario, il sostegno alle spese di investimento e interventi, anche finanziari, rivolti a mitigare gli effetti dell’emergenza sugli enti che presentano criticità finanziarie (in procedura di riequilibrio ex art. 243-bis, in programma di rientro dal deficit strutturale), nonché la sospensione dei termini procedimentali dei piani e delle stesse procedure esecutive avviate dai creditori, evidenzia che tali misure “si innestano in un contesto normativo già frammentario e disorganico che richiederebbe, invece, una riconsiderazione complessiva al fine di costruire assetti normativi efficaci e stabili, evitando il ricorso a interventi che non contribuiscono a risolvere strutturalmente i problemi, ma si limitano a differirli. Essi mancano di un respiro sistematico e ciò non può che creare incertezza nelle amministrazioni”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, il documento ANCI presentato in audizione alla commissione Bilancio del Senato

L’ANCI ha pubblicato sul proprio sito il documento presentato in Commissione Bilancio del Senato relativo decreto legge n. 104 / 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, c.d. decreto di Agosto. L’ANCI, nell’evidenziare che diverse norme inserite nel provvedimento recepiscono le richieste di ulteriore intervento economico nei confronti dei Comuni e degli enti locali in genere, sia sotto il profilo del sostegno alla crisi delle entrate correnti, sia nel campo del rafforzamento dei contributi agli investimenti, non ha mancato di segnalare alcune criticità che necessitano di una soluzione.
Per quanto riguarda il ristoro disposto dall’art. 106 del DL 34/2020, integrato dal DL agosto (fondo funzioni fondamentali), l’ANCI ritiene che lo stesso debba a pieno titolo comprendere anche le perdite di gettito dovute ad autonome determinazioni degli enti locali soprattutto nei casi in cui non è stato definito alcuno schema nazionale di agevolazione. È il caso della Tari, sulla quale è evidente l’esigenza di una congrua riduzione del prelievo gravante sulle attività economiche più colpite dalla crisi (in particolare quelle sottoposte a chiusura obbligatoria), sulla base di interventi che sono di fatto demandati ai Comuni. Un caso analogo riguarda l’imposta di pubblicità, nel cui ambito, a fronte delle rilevanti riduzioni della pubblicità su strada le quote fisse dovute per le concessioni di impianti non sono state ridotte per norma nazionale e possono dar luogo ad un ben giustificato intervento locale, almeno per la seconda parte del 2020. Più in generale, appare necessario che le riduzioni ragionevolmente connesse alle condizioni di crisi indotte dall’emergenza siano pienamente riconosciute.
È stata segnalata la necessità di un intervento di sostegno per le aziende del settore della gestione e della riscossione delle entrate locali, che potrebbe configurarsi in modo non oneroso per la finanza pubblica, attraverso la facoltà di ampliare la durata degli affidamenti in essere e della gamma di servizi già oggetto di affidamento.
Altra tematica segnalata riguarda l’esigenza di introdurre norme per l’assunzione di personale scolastico, educativo ed ausiliario dei Comuni, in deroga al tetto di cui all’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 e cioè la spesa per i contratti a tempo determinato del 2009.
Inoltre, appare indispensabile risolvere riguarda la grave difficoltà che i Comuni stanno incontrando sul fronte del ricambio del personale, anche per effetto dell’emergenza da Covid-19, nell’attuazione della recente nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale (art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019 e DM 19/3/2020), tenuto conto del crollo delle entrate locali 2020 che determinerà per tutti i Comuni italiani un drastico peggioramento del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti e, in moltissimi casi, il mancato raggiungimento delle soglie di sostenibilità finanziaria.
Nei prossimi giorni ANCI si riserva di presentare alcune proposte normative finalizzate a rafforzare il sostegno agli enti locali, soprattutto sotto il profilo ordinamentale e con riferimento ad aspetti specifici, quali la disciplina delle aziende pubbliche locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION