Agenzia delle entrate, Rateizzazione: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Come noto, il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal riguardo, l’Agenzia ha pubblicato una sintesi delle modifiche apportate dal provvedimento normativo, che si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025, che di seguito riportiamo:

In particolare, a partire dal 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.

Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosfericicalamità naturaliincendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

Istanze di rateizzazione tributi locali esenti dall’imposta di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465/2021, ha chiarito che le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno, nonché le entrate extra-tributarie, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.  L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In deroga alle predette disposizioni di carattere generale, nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Il disposto dell’articolo 5, comma 4 della tabella, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, possibile la rateizzazione debiti fuori bilancio oltre il triennio

Come noto, la normativa di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 – norma di carattere eccezionale, non derogabile se non attraverso una modifica legislativa espressa –  precisando ambito e procedure di riconoscibilità, disciplina, in modo compiuto e circostanziato, le fattispecie dei debiti fuori bilancio riconoscibili (art.194, comma 1), la procedura per il riconoscimento degli stessi (art.193, comma 2), i mezzi di finanziamento per la copertura degli oneri relativi (art.193, comma 3, e art.194, comma 3), nonché la possibilità che tali oneri siano ripartiti in più esercizi finanziari (art.194, comma 2).  La norma, avendo valore cogente, non lascia alcun spazio di discrezionalità circa la condotta che l’ente locale deve seguire, ovvero procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto la sua finalità è quella di sanare l’irregolarità gestionale, sia pure a determinate condizioni, con il contestuale ripristino degli equilibri del bilancio ed il superamento del rischio di possibili oneri aggiuntivi, come eventuali interessi o spese di giustizia, che assumerebbero, per l’ente, i connotati del danno erariale.
In particolare, il comma 2 dell’art. 194 TUEL, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori. La disposizione, infatti, testualmente recita “Per il pagamento [dei debiti fuori bilancio] l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 194 stabilisce che per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale possa far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL.
L’art. 53, comma 6 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, modifica il solo comma 3 dell’articolo 194, disponendo che per il finanziamento delle spese derivanti da debiti fuori bilancio, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti “nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2 [triennale], può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Sebbene la formulazione possa prestarsi ad un’interpretazione non univoca, sovviene sul punto la relazione illustrativa in cui si afferma che il comma 6 interviene “estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni” (prevista dal comma 2 del medesimo articolo 194) “garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Per quanto riguarda gli aspetti contabili, ricordiamo che con deliberazione n. 21/2018 la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha evidenziato che l’accordo con i creditori richiede il consenso di entrambe le parti; se il creditore non intende accedere ad un’ipotesi di rateizzazione, l’ente che abbia riconosciuto il debito dovrà necessariamente registrarlo ed impegnarlo integralmente nello stesso esercizio. Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano. Inoltre, la Sezione ha chiarito che per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti a condizione che le relative coperture siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. Pertanto, l’accordo con i creditori non può avere una mera finalità dilatoria, ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modalità di rateazione delle somme dovute da parte degli enti locali

Con la Risoluzione n. 3/Df del 17 aprile 2020, il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, commi da 796 a 801 della legge 7 dicembre 2019, n. 160. La norma disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate, a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, concedono la rateazione delle somme. Modalità che possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie. La potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova comunque un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale). A tal riguardo, si ricorda che i commi 796 – 797 disciplinano la dilazione del pagamento delle somme dovute in assenza di regolamentazione da parte degli enti. In particolare, ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione (in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. Il Ministero richiama l’attenzione sull’appena citata durata ritenendo che sia l’unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il Legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore.

 

Autore: PERK SOLUTION