Fondo inquilini morosi incolpevoli: Riparto annualità 2020

Pubblicato in G.U. n. 196 del 6 agosto 2020 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2020 con il quale vengono ripartite le risorse disponibili, per l’annualità 2020, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 9,5 milioni di euro.
La platea dei soggetti beneficiari del Fondo è ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatati di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza da COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo da marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di liquidità sufficiente per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. I contributi concessi a valere sul fondo non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, nota di chiarimento su termini di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei regolamenti delle entrate, slittati al 30 settembre, unitamente al nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione. La nota ricorda che a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 138 del DL 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all’IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo siano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione. Gli stessi effetti di differimento della scadenza dei termini di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote operano con riferimento a tutti i tributi locali e non solo con riferimento all’IMU e alla TARI, compatibilmente con alcuni aspetti particolari.
In particolare, per quanto riguarda i termini di approvazione delle tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità, la nota ricorda che in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno. Pertanto, posto il carattere speciale di tale disposizione appare preferibile rinunciare alla deliberazione di variazione delle tariffe ICP, mentre risulterebbe possibile procedere ad eventuali riduzioni delle tariffe, con particolare riguardo alle situazioni determinatesi nel mercato della cartellonistica stradale e delle affissioni per effetto della caduta dei fatturati nel primo semestre dell’anno, attraverso una modifica regolamentare di tipo agevolativo, la quale è invece certamente adottabile entro il più ampio termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con riferimento all’Imposta di soggiorno, si rammenta che ai sensi del DL n. 50 del 2017 (art. 4, co. 7), i Comuni che hanno facoltà di applicare il tributo, possono istituirlo o rimodularlo in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quindi senza riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi ai prelievi sul soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura del MEF.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto di agosto, via libera dal Consiglio dei Ministri

Trovato l’accordo “salvo intese” sul nuovo decreto di agosto (ultima bozza disponibile) con il quale il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.
Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell’azione pubblica a tutti i livelli di governo.
In particolare:

  • il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
  • il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

  • al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno, della TOSAP/COSAP e dell’IMU;
  • al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale;
  • alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.

Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:

  • per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio;
  • a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
  • per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole.

È prevista l’istituzione di un’Autorità per la laguna di Venezia, che assume le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la gestione e la manutenzione del MOSE, nonché quelle attribuite al Magistrato alle acque.
Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza: modello di certificazione e istruzioni

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 agosto 2020, ha reso noto che con decreto del Ministero dell’interno, in corso di registrazione, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’anno 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro.
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify entro le ore 24:00 del 15 settembre 2020, a pena di decadenza.
E’ comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione. La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modulo per rendicontare le erogazioni liberali ricevute dalle amministrazioni

L’Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un modello con cui rendicontare le erogazioni liberali ricevute nell’ambito delle raccolte fondi per l’emergenza Covid-19. Il cd. decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) impone infatti a ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di attuare un’apposita rendicontazione separata e l’apertura di un conto corrente dedicato, assicurando la completa tracciabilità.
Con l’obiettivo di facilitare il lavoro delle amministrazioni e assicurare la conoscibilità delle erogazioni, il modello predisposto prevede una serie contenuti minimi essenziali che consentono di garantire il rispetto della normativa. Resta fermo che, per favorire la massima trasparenza, tali contenuti possono essere integrati con ulteriori dati relativi alle campagne di raccolta fondi, in una logica di rendicontazione sulla gestione delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni. In quest’ottica, a titolo esemplificativo, potrebbero essere oggetto di pubblicazione, anche in forma aggregata, purché privi di dati personali, i dati relativi agli interventi finanziati, il relativo cronoprogramma, lo stato di avanzamento di eventuali lavori finanziati/sovvenzionati, i fondi residui rimasti inutilizzati da imputare a riserve in bilancio Il modello, disponibile in formato word, è articolato in tre sezioni – anagrafica, tabellare e illustrativa – in cui dovranno essere descritte le attività svolte con le somme donate. Il rendiconto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, “Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42 del d.lgs. 33/2013, e periodicamente aggiornato (ogni tre mesi) anche per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza. Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Porti, 900 mln euro per interventi infrastrutturali, prioritari e immediatamente cantierabili

Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto del MIT che stanzia 906 milioni di euro da destinare a 23 opere proposte dalle Autorità di Sistema portuale e che il Ministero ha ritenuto meritevoli di finanziamento.
Una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti rende noto che una prima tranche di 794 milioni, a valere sulle risorse complessivamente già disponibili nel Fondo investimenti, verrà utilizzata per i primi 20 interventi strutturali ritenuti prioritari e immediatamente cantierabili, nonché rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale, di messa in sicurezza e completamento di opere già parzialmente finanziate. La seconda parte, pari a 112 milioni di euro, sarà assegnata nel prossimo mese di settembre, a seguito del riparto del Fondo Investimenti 2020.
In particolare, alle Autorità portuali ricomprese nelle regioni settentrionali sono stati destinati finanziamenti per 308 milioni di euro circa: 200 milioni riguarderanno solo la Toscana con opere marittime e dragaggi della darsena Europa del porto di Livorno, 41 milioni per i porti liguri di Savona, Genova e La Spezia e 26 milioni per il porto di Venezia; alle Autorità portuali del centro Italia competono altri 244 milioni di euro: in particolare nelle Marche 40 milioni sono destinati alla realizzazione di una nuova banchina e all’allungamento del bacino di carenaggio del porto di Ancona, nel Lazio 69 milioni di euro riguardano interventi di viabilità nel porto di Civitavecchia e ulteriori 30 milioni il nuovo porto commerciale di Fiumicino, in Campania 20 mln sono destinati ad interventi di riqualificazione nell’area monumentale del porto di Napoli;  infine alle Autorità portuali delle regioni del Sud Italia  spetta un finanziamento di 354 milioni di euro, pari al 39% del totale: di questi 147 milioni riguarderanno solo la Puglia con riguardo ad interventi nei porti di Taranto, Bari e Barletta.
Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno e delle regioni colpite dal sisma, per un volume complessivo di stanziamenti più che proporzionale alla popolazione residente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, fondo funzioni fondamentali anche a ristoro perdite di gettito per agevolazioni o esenzioni

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulle problematiche connesse all’assegnazione del fondo funzioni fondamentali, di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), ponendo l’attenzione su alcuni aspetti operativi, oltre a valutazioni sul prosieguo del processo di monitoraggio, che comporterà l’assegnazione di ulteriori fondi di cui si attende la definizione con il decreto di agosto.
La nota evidenzia come l’assegnazione, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle “funzioni fondamentali” degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario. Sotto il profilo dell’imputazione contabile, appare fuor di dubbio che l’entrata in questione debba collocarsi nel Titolo II dell’entrata, alla voce “Trasferimenti correnti da Ministeri” (E.2.01.01.01.001). Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all’emergenza. Dal ristoro è stata del tutto esclusa l’imposta di soggiorno (e contributo di sbarco), che sarà oggetto di un ulteriore ristoro specifico e separato sulla base di una norma in uscita sul cd “decreto di agosto”. Il riparto comprende tra i beneficiari anche le Unioni di comuni e le Comunità montane che hanno registrato entrate proprie nel 2019 (tipicamente dovute a tariffe di servizi affidati, multe e, in qualche caso, prelievo sui rifiuti).
In merito al corretto utilizzo del fondo, la nota evidenzia come la linea di condotta degli enti locali debba orientarsi al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell’ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all’emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche, mentre si deve escludere il finanziamento di nuove attività ricorrenti. Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzo dei fondi per finanziare agevolazioni o esenzioni, la nota chiarisce che non tutte le agevolazioni autonome potranno essere equiparate alle perdite di gettito derivanti dall’emergenza, essendo diversa la condizione socioeconomica sottostante ciascuna tipologia di entrata. Una riduzione generalizzata dell’IMU o l’abolizione per il 2020 dell’imposta di soggiorno, ad esempio, pur legittime, non incontrano i criteri di necessarietà che sottostanno allo schema del ristoro ex art. 106. Ad avviso dell’ANCI, appare tuttavia coerente con l’impostazione della norma che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata – anche in adattamento a situazioni locali – di schemi nazionali, quali ad esempio quello recato dall’art. 177 (“IMU-alberghi”), possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA

Sono stati adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020, 22 nuovi principi di revisione ISA Italia elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF e comprendono:

  • i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell’International Auditing and Assurance Standards Board “A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications” (Luglio 2006);
  • i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi ad oggetto:

a.le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le
verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”);

b. l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”).
E’ stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell’esercizio della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/10.
I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori. Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori e l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contiene “ulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.
L’applicazione dei principi decorre in relazione alle revisioni dei bilanci 2015 (periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente) e, per il principio SA Italia 250B e ISQC1 Italia, dal 1° gennaio 2015.

Elenco principi di revisione internazionali (ISA Italia)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo a copertura dell’incremento dell’indennità di funzione sindaci piccoli comuni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020 in attuazione dell’art. 57-quater del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis all’art. 82 del TUEL, il quale dispone che la misura dell’indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ferma  restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1,  comma  54,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco, è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti (pari ad euro 3.287,58) e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti (pari ad euro 2.365,85), di cui all’allegato A) al presente decreto.
Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.
Al riguardo, si ricorda che la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 67/2020 ha che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014, la Sezione ha rilevato, altresì, come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In arrivo decreto di agosto: la bozza del provvedimento

Dopo aver ricevuto dal Parlamento l’autorizzazione a un ulteriore ricorso all’indebitamento, comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026, il Governo dovrebbe, entro la prossima settimana, varare il c.d. decreto di agosto; c’è già una bozza di 91 articoli.  Lavoro, salute, scuola, enti locali, sostegno e rilancio dell’economia e fisco: questi i principali temi delle misure del decreto. Per quanto riguarda le misure per gli enti locali evidenziamo, in particolare, l’incremento del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per 1.470 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.020 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Il riparto delle risorse aggiuntive del fondo è previsto per il 20 novembre 2020, da attuarsi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, gli enti beneficiari sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall’anno 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION