Revisione metodologia fabbisogni standard dei comuni per il servizio smaltimento rifiuti

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame preliminare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti, in base all’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Nota sarà trasmessa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’acquisizione del “sentito” e alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del previsto parere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo nazionale sostegno locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 247 del 6 ottobre 2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020, concernente il riparto dell’ulteriore disponibilità 2020 del Fondo nazionale, pari ad euro 160 milioni di euro, a favore delle Regioni, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Si ricorda che il comma 1 dell’art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dispone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 milioni di euro per l’anno 2020. Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 29 dispone che una quota dell’incremento di 160 milioni di euro, pari a 20 milioni di euro, sia destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
Le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate di cui al decreto in esame ai comuni, anche in applicazione dell’art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse di  cui al presente decreto, l’accesso ai contributi è ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino  una  autocertificazione nella quale dichiarino di  aver  subito,  in  ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità  per far fronte al pagamento del canone di locazione  e/o degli  oneri accessori.
Ai fini del monitoraggio dell’utilizzo delle spesa delle risorse ripartite con il presente decreto e di  quelle  aggiuntive  messe  a disposizione dalla regioni e dai comuni, le regioni  medesime,  entro il 31 dicembre 2020, inoltrano al Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei Fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l’assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell’intero   territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e programmate e con riferimento  alle eventuali criticità gestionali riscontrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità per i debiti commerciali: scadenza termini 9 ottobre 2020

Gli Enti locali hanno tempo fino al 9 ottobre per presentare la domanda di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali.
L’art. 55 del D.L. n. 104/2020, cd. “decreto Agosto”, come noto, ha riaperto, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall’art. 116 del decreto-legge n.34 del 2020, c.d. decreto Rilancio. Le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Le anticipazioni potranno essere richieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e le stesse saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, al netto delle anticipazioni da erogare sulla base della procedura avviata ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020 (gli enti che hanno attivato la procedura hanno già ricevuto la comunicazione di concessione dell’anticipazione di liquidità e, ai fini del perfezionamento del relativo contratto, gli stessi sono tenuti a trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata dalla documentazione richiesta).
Le richieste, da formularsi mediante deliberazione dell’organo esecutivo, potranno essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art.116 del D.L. n. 34 del 2020. Le anticipazioni potranno essere destinate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, delle anticipazioni concesse, limitatamente alla quota capitale delle stesse, dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo n.231 del 2002, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Link utili:

Link utili:

  • FAQ IFEL – che contiene le risposte a 58 quesiti sui principali temi connessi alle anticipazioni di liquidità (la rappresentazione del debito in PCC, la possibilità di richiesta per le fatture cedute, i debiti verso altri enti, le possibilità per gli enti in crisi, eccetera);
  • Nota IFEL sulle anticipazioni ex decreto Rilancio – valida, in generale, anche per la riedizione ex D.L. n. 104/2020;
  • Guida alle anticipazioni di liquidità – che descrive la funzionalità del sistema PCC destinata alla compilazione della dichiarazione necessaria alla domanda di anticipazione;
  • PCC e SIOPE+. Istruzioni per l’usoche raccoglie le principali risorse informative utili per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e della riduzione dello stock di debiti nonché per lo svolgimento degli adempimenti PCC;
  • Addendum convenzione MEF-CDP di cui all’art. 55, co. 3 del DL 104/2020:
    Domanda di anticipazione – Allegato 1
    Domanda di anticipazione – Allegato 2

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal CdM via libera alla Nota di aggiornamento al DEF 2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020. La Nota definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2021-2023, in stretta coerenza con il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, gli interventi saranno principalmente rivolti:

  • a sostenere, nel breve termine e per tutta la durata della crisi da COVID-19, i lavoratori e i settori produttivi più colpiti;
  • a valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal programma “Next Generation EU” per realizzare investimenti e riforme di vasta portata e profondità;
  • ad attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno universale per i figli;
  • ad assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell’equità e della produttività dell’economia;
  • a ricondurre l’indebitamento netto della pubblica amministrazione verso livelli compatibili con una costante e sensibile riduzione del rapporto debito/PIL.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la NADEF fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7 % del prodotto interno lordo (PIL). Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7 %, si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva pari a 1,3 punti percentuali di PIL (oltre 22 miliardi di euro). Rispetto al 2020, nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, portandosi dal 158 % al 155,6 %. Per gli anni successivi viene delineato un percorso di graduale rientro del rapporto, con l’obiettivo di riportare il debito della P.A al di sotto del livello pre-Covid entro la fine del decennio. Grazie al sostegno alla crescita assicurato dalle misure espansive, nel 2021 è attesa una crescita programmatica del PIL pari al 6 % (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà al 3,8% ed al 2,5% rispettivamente.

 

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Aiuti di Stato, ANCI: escludere le agevolazioni comunali dalla disciplina degli “aiuti di stato

È stata pubblicata sul portale IFEL/ANCI la lettera inviata ai Ministri Amendola, Gualtieri e Patuanelli, con la quale l’Associazione rappresenta le preoccupazioni dei Comuni circa un’eventuale applicazione puntuale della disciplina degli “aiuti di stato” alle numerose agevolazioni fiscali disposte per venire in soccorso delle attività economiche più duramente colpite dalla crisi epidemiologica. Le misure attivate a sostegno dell’economia dei Paesi dell’Unione europea, nel quadro di maggior elasticità delineato dalla Decisione n. 1863 del 19 marzo scorso, sono molto articolate e possono coinvolgere anche gli enti locali, sia pure per dimensioni economiche marginali, in quanto possibili soggetti di agevolazioni straordinarie quali quelle rese possibili dagli articoli dal 54 al 60 del decreto legge n. 34/2020, oltre che in quanto titolari di talune fonti di entrata, oggetto di riduzione per agevolazioni rivolte anche ad attività economiche. Talune interpretazioni nazionali del nuovo quadro di misure di aiuto sembrano però non considerare in modo corretto il ruolo proprio degli enti locali – e in particolare dei Comuni – nell’adozione ordinaria di agevolazioni sui tributi ed entrate paratributarie di loro competenza, nonché non valutano attentamente gli effetti che una regolazione troppo invasiva può comportare sull’operatività degli enti e sulla stessa capacità di intervento nei limiti di azione piuttosto ristretti tipici degli enti stessi. Con la missiva, l’ANCI richiama l’attenzione su due distinti ordini di problemi. In primo luogo circa la necessità di un intervento interpretativo che escluda le agevolazioni comunali dal campo di applicazione della disciplina degli “aiuti di stato”, con riferimento sia a quelle disposte in forza della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, sia a quelle operate in attuazione di norme statali. In secondo luogo circa la necessità di una radicale semplificazione degli oneri di registrazione, monitoraggio e rendicontazione, al fine di evitare il rischio di una congestione amministrativa dovuta all’obbligo di regolarizzazione di migliaia di posizioni di piccolo o piccolissimo taglio e pertanto di impatto modestissimo sul rispetto delle soglie massime previste dalla “disciplina transitoria” (Temporary Framework) disposta dalla UE il 19 marzo scorso e recepita dal dl 34/2020 (artt. da 54 a 60).

 

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Legittima la facoltà di recesso unilaterale dall’accordo convenzionale con altri enti

È da ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere, in via unilaterale, dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito. È questo il principio affermato dal TAR Veneto, Sez. I, con sentenza n.841/2020 del 22 settembre 2020, conformandosi all’orientamento della magistratura amministrativa. La fattispecie sottoposta all’esame dei giudici riguarda il ricorso presentato dai comuni aderenti alla convenzione, per la gestione associata del servizio di polizia locale, che lamentano la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di motivazione e carenza di presupposti, contestando la fondatezza del provvedimento del comune capofila di recesso unilaterale dalla convenzione. Dalla convenzione stipulata, si evince che gli enti abbiano liberamente e consapevolmente fissato apposite regole per l’esercizio del recesso non subordinandolo a particolari oneri o obblighi di motivazione.
Sull’ammissibilità dell’esercizio del diritto di recesso e della sussistenza o meno di un obbligo di motivazione e di corresponsione di un indennizzo nei casi in cui la convenzione nulla abbia previsto, i giudici hanno evidenziato che, anche in queste ipotesi (diverse dalla fattispecie in esame,  caratterizzata dalla presenza di una clausola espressa che ammette il recesso senza subordinarlo a condizioni o adempimenti particolari), la giurisprudenza è giunta alla conclusione che “il potere di recedere nel pubblico interesse dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4304; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3861). Sebbene l’art. 15, secondo comma, della L. n. 241 del 1990 non richiami in modo espresso, fra le disposizioni applicabili anche agli accordi fra amministrazioni pubbliche, il quarto comma dell’art. 11 della stessa legge nondimeno è da ritenersi che l’effettiva sussistenza di tale potere di recesso emerga quale corollario del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6162; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2014, n. 3141)”. Deve dunque ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere in via unilaterale dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, come avvenuto nel caso di specie, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito” (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 600). Osservano infine i giudici che nel caso in esame il Comune capofila, abbia adottato un’ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni che sorreggono la propria scelta di recedere, non sindacabile in sede di legittimità senza impingere nel merito delle valutazioni riservate all’Amministrazione.

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In G.U. il 12° decreto correttivo dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011

È stato pubblicato in G.U. n. 243 del 1° ottobre 2020 il 12° decreto correttivo dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

Le principali novità intervenute con il decreto riguardano:

  • le modifiche introdotte negli allegati 4/1 e 4/2 per aggiornare i principi riguardanti il ripiano del disavanzo e le anticipazioni di liquidità;
  • le modifiche riguardanti l’allegato 4/2 e il principio contabile n. 17 per adeguarli alla nuova disciplina del tesoriere;
  • le modifiche riguardanti i prospetti sugli equilibri di bilancio delle regioni e degli enti locali;
  • gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente soccorso finanziario in caso di partecipate in liquidazione

Con la deliberazione n. 157/2020 la sezione regionale di controllo per l’Abruzzo interviene sul tema del soccorso finanziario in caso di società o enti posti in liquidazione.
Richiamato il principio generale e la finalità di quanto disposto dall’art. 14 del D.lgs 175/2016 che sancisce il “divieto del soccorso finanziario” da parte di un ente pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati e impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi”, quanto al perimetro di applicazione soggettiva del citato articolo, la Corte conferma l’applicabilità della norma ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale.
Esaminando il caso di specie, la Corte sottolinea come il principio generale del divieto di soccorso finanziario, valga a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di interventi nei confronti di società o consorzi, posti in stato di liquidazione, considerato che restano in vita al solo fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci. Tenuto conto quindi della particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, l’apporto finanziario richiesto al socio è in re ipsa destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie.
Eccezioni al divieto di soccorso finanziario sono previste soltanto a seguito di uno specifico iter procedurale, previa valutazione circa la concreta possibilità di recupero dell’economicità e dell’efficienza dell’organismo partecipato. In particolare, lo stesso art. 14, comma 5, T.U.S.P., consente i trasferimenti straordinari alle società in parola “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Inoltre, gli interventi di sostegno finanziario in questione possono essere autorizzati al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità. Si tratta quest’ultima di una ipotesi derogatoria e residuale – come evidenzia anche la Corte.
La Sezione conclude disponendo che “un ipotetico sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, deve essere preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca una analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 47/2019/PAR) di tale scelta, stante l’ampio perimetro operativo, sopra ricordato, del principio di divieto di soccorso finanziario.”

 

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Conferenza Stato-città: slitta al 31 ottobre il termine di approvazione del bilancio 2020-2022

La Conferenza Stato-città nella seduta straordinaria convocata per oggi, 30 settembre, ha espresso parere favorevole al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 degli Enti locali al 31 ottobre 2020. Il rinvio rispetto alla data del 30 settembre è stato richiesto dai presidenti ANCI e UPI a causa della situazione fortemente critica per gli enti locali della regione Sicilia e per gli enti locali che sono stati interessati dal recente turno delle elezioni amministrative. Da qui la richiesta di Comuni e Province formulata in video conferenza durante la Stato-Città convocata d’urgenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti alla rideterminazione del compenso dell’Organo di revisione

L’ente non può, di regola, procedere alla rideterminazione dei componenti dell’Organo di revisione, stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all’entrata in vigore del DM 21 dicembre 2018, a condizione che – mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti – i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza. È il chiarimento fornito dalla Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione, n. 75/2020, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune, volto ad appurare la possibilità di rideterminare i compensi dei revisori stabiliti, con deliberazione di nomina in data successiva all’emanazione del DM 21 dicembre 2018, in misura inferiore al limite massimo consentito per la fascia demografica di appartenenza del Comune.
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, la scelta adottata dall’Ente, di restare al di sotto del limite massimo previsto, integra l’esercizio di facoltà che si inscrive nella stessa opzione di demandare alla fonte secondaria l’indicazione dei soli limiti massimi dei compensi, ferma la necessità che, mancando l’indicazione di un limite minimo e non essendo consentito al giudice contabile fissarlo in via interpretativa (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG), i relativi importi non siano determinati dal Consiglio comunale in misura così contenuta da non rispettare i richiamati requisiti di congruità e adeguatezza (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 16/2017 e 14/2019).
Si ricorda che l’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nell’atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, reputa che la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche (ex D.M. 20 maggio 2005 prima ed ex D.I. 21 dicembre 2018 ora), vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION