Bilancio consolidato 2019: Le linee guida della Corte dei conti

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR ha approvato le linee guida per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti territoriali sul bilancio consolidato 2019, in attuazione dall’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché la relazione-questionario e la correlata nota metodologica.
Il questionario sostanzialmente riproduce lo schema di quello precedente essendo articolato in sei sezioni, precedute da una scheda anagrafica.
La Sezione Prima, intitolata “Individuazione GAP e Area di consolidamento”, è dedicata alla corretta individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento, secondo le prescritte modalità.
La Sezione Seconda, (“Comunicazioni e direttive per l’elaborazione del consolidato”), è volta a verificare se l’ente territoriale capogruppo ha fornito tutte le indicazioni e le direttive agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento per l’elaborazione dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato.
La Sezione Terza punta l’attenzione su “Rettifiche di pre-consolidamento ed elisione delle operazioni infragruppo”: vi rientrano le verifiche sulla corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche.
La Sezione Quarta concerne le “Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo”. I revisori, nell’ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, sono chiamati a verificare l’avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi nel
perimetro.
La Sezione Quinta, finalizzata alle “Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto”, tende a rilevare la correttezza nella determinazione del patrimonio del “gruppo amministrazione pubblico”.
La Sezione Sesta riguarda le “Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa”, che deve tenere in opportuna evidenza tutti i fatti contabili e gestionali utili a inquadrare correttamente il contributo economico che l’ente capogruppo fornisce assieme ai suoi organismi consolidati in termini di equilibri di finanza pubblica.

LA relazione-questionario sul bilancio consolidato 2019 dovrà essere trasmessa, per il tramite del sistema Con.Te. (Contabilità Territoriale), entro il 31 gennaio 2021, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Commissione Arconet, modalità di calcolo del saldo di parte corrente

Nella seduta del 23 settembre u.s., la Commissione Arconet ha analizzato, tra l’altro, la modalità di calcolo del saldo di parte corrente contenuto nel prospetto degli equilibri ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, in particolare per quanto concerne la sottrazione dell’entrata accertata rappresentata dall’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolate ed accantonate per determinate specifiche spese una tantum, aventi natura non ordinaria e/o ricorrente bensì carattere di straordinarietà. Di seguito il resoconto:

“Le modalità di calcolo, che richiedono di sottrarre dal saldo corrente della competenza (equilibrio A/1 del bilancio) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinato a finanziare spese correnti e al rimborso prestiti, non appaiono più giustificate, secondo tale riflessione, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi concernenti l’equilibrio di bilancio. Nel caso dell’utilizzo di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, infatti, il venir meno – ai fini del calcolo del margine – di tale fonte di copertura – regolarmente accertata e considerata quale modalità di copertura pienamente valida ai fini degli equilibri di bilancio in tutte le sue tre configurazioni – qualora sia stata integralmente utilizzata per il sostenimento (impegno) della spesa correlata, per la quale la quota del risultato di amministrazione era originariamente vincolata/accantonata, genera uno squilibrio che si riflette negativamente, e si ritiene in modo ingiustificato, sul calcolo del margine corrente utile per gli investimenti.
Anche se l’entrata costituita dall’utilizzo delle suddette quote del risultato di amministrazione è una entrata che può considerarsi straordinaria e una tantum, quindi non affidabile ai fini della formazione del margine suddetto, è altrettanto vero che anche la spesa ad essa correlata, integralmente impegnata per pari importo, rappresenta una posta una tantum che esiste nell’esercizio N (ed eventualmente in quelli successivi secondo il cronoprogramma della spesa) per il solo fatto che la sua naturale fonte di copertura (vincolata o accantonata) è stata accertata e non impegnata nell’esercizio N-1 andando perciò a confluire nel relativo risultato di amministrazione. Da tali considerazioni appare pertanto ragionevole e logicamente corretto ritenere che la suddetta entrata accertata e la correlata spesa impegnata per pari importo sono e debbono permanere entrambe neutre rispetto alla formazione del margine corrente dell’esercizio, utile alla copertura degli investimenti, in quanto poste che si elidono vicendevolmente, senza perciò incrementare impropriamente il saldo corrente dell’esercizio e quindi senza incidere sull’affidabilità del margine corrente in questione, esattamente come già previsto dalle modalità di calcolo vigenti per tutte le entrate non ricorrenti della competenza accertate che infatti, data la loro natura non ordinaria e una tantum, vengono – nel prospetto in esame – correttamente sottratte alla formazione del margine corrente solo per la parte che non ha dato luogo ad impegni (in quanto solo quest’ultima è suscettibile di formare un surplus certamente non idoneo a concorrere alla formazione del margine in questione). Analogo ragionamento pare potersi fare anche per l’utilizzo dell’avanzo libero del risultato di amministrazione, tenuto conto che regole di utilizzo dell’avanzo lo vincolano a specifiche spese una tantum, che non hanno il carattere dell’ordinarietà.
La Commissione è pertanto chiamata a valutare l’opportunità e la coerenza di una modifica del prospetto, che si propone debba limitare la nettizzazione dell’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione solo a quelle risorse che non hanno dato luogo ad impegno delle specifiche spese correlate.
La Commissione Arconet, dopo attento esame, ritiene di poter condividere la proposta delle Regioni, in quanto l’importo della lettera A) “Equilibrio di parte corrente” è già nettizzata della quota parte del risultato di amministrazione che ha finanziato le spese correnti a carattere non ricorrente non destinate agli equilibri di bilancio. Pertanto, per sterilizzare il saldo di parte corrente dagli effetti del risultato di amministrazione applicato al bilancio, non è necessario procedere alla nettizzazione della quota che ha finanziato spese corrente non ricorrenti. E’ la stessa logica alla base della voce “Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. L’adeguamento del prospetto richiede anche una nuova modifica del principio contabile generale n. 16 e del paragrafo n. 5.3.5 e successivi del principio applicato 4/2, che la Commissione si impegna ad effettuare sulla base di un’attenta riflessione e di ulteriori approfondimenti, al fine di evitare interventi di correzione stratificati nel tempo. In primo luogo, su invito del rappresentante della Corte dei conti, la Commissione Arconet, ritiene necessario procedere ad una verifica numerica degli effetti delle spese non ricorrenti finanziate dal risultato di amministrazione sul saldo corrente destinato al finanziamento degli investimenti pluriennali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tempi di pagamento delle PA, aggiornamento del 30 giugno 2020

Nell’ottica di migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui debiti commerciali, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 869, come noto, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

  • con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
  • con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 869, la RGA ha pubblicato i dati delle singole amministrazioni pubbliche riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute nel I trimestre 2020, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, desunti dal sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC).

I dati del primo trimestre 2020 e delle fatture non pagate scadute da oltre 12 mesi

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Memorie della Corte dei conti sulla nota di aggiornamento al DEF 2020

Il percorso di recupero disegnato nel quadro macroeconomico della NADEF – pur considerando le incognite legate all’incertezza del quadro economico nazionale e internazionale gravato dall’emergenza sanitaria – è condivisibile: il ritorno del Pil, nel triennio di previsione, sui livelli pre-crisi appare compatibile con gli andamenti rilevati fino ad ora, anche se soggetti nel breve termine a rischi più pronunciati”.
E’ quanto emerge dal testo della Memoria sulla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno depositato alle Commissioni congiunte Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
“Proprio l’incertezza che deriva dalle condizioni epidemiologiche richiede, tuttavia, che le azioni poste alla base del disegno programmatico (sia quelle volte ad avviare il programma comunitario sia quelle che devono accompagnarne l’avvio sin dal 2021) siano tali da dispiegare i propri effetti al di là del solo perimetro pubblico, svolgendo quel ruolo di attivazione delle scelte private, che sono indispensabili per la ripresa di un duraturo processo di crescita. Sotto questo aspetto, come è stato da più parti osservato, tempestività e qualità della spesa per investimenti risultano cruciali in questo quadro”.
Si tratta, quindi, “di porre a disposizione dell’operatore pubblico non solo un adeguato ammontare di risorse, ma anche di capacità tecniche che rendano efficaci le scelte da assumere nei diversi contesti. Ma, allo stesso tempo, la ripresa del processo di accumulazione non può identificarsi solo con il pur importante rilancio delle infrastrutture pubbliche. Decisiva è anche, nello scenario delineato, l’inversione di tendenza degli investimenti delle imprese. Una inversione di rotta che richiede la realizzazione di un contesto sociale ed economico del quale la disponibilità di ampie risorse finanziarie costituisce solo un elemento”.
Sulle prospettive di ripresa la Corte osserva: “Se il DEF dello scorso aprile aveva potuto dare solo una prima valutazione dell’incremento del debito pubblico conseguente agli interventi per contrastare la crisi con la Nota da un lato si precisa la dimensione dello sforzo programmato dall’altro si delinea un possibile percorso di rientro con la piena estensione dell’analisi al biennio 2022-23 (periodo che in ragione della situazione emergenziale non era stato considerato nelle valutazioni di primavera) e grazie a stime aggiuntive offerte nella forma di proiezioni di più lungo periodo. Il rapporto debito/Pil, che in base alle più recenti informazioni di ISTAT e Banca d’Italia nel 2019 è risultato pari al 134,6% (2 decimi di punto al di sotto delle precedenti stime), salirebbe nell’anno in corso al 158, circa 2,5 punti in più rispetto a quanto prospettato nel DEF (155,7%) sia a motivo del maggiore deficit creato con il “decreto Agosto”, sia e soprattutto a ragione del più sostenuto calo del Pil nominale (-8% contro -7,1% previsto)”.
Viene invece confermata l’inversione di tendenza prevista a partire dal prossimo anno, un’inversione che si prospetta sia nello scenario tendenziale che, in misura maggiore, in quello programmatico. “In assenza di ulteriori interventi rispetto a quelli varati a partire dallo scorso marzo, il rapporto si collocherebbe alla fine del periodo di previsione al 154,1%; viceversa, considerando le correzioni previste per il triennio 2021-23 l’indicatore dovrebbe flettere di 6,5 punti complessivi nel triennio 2021-23 e scendere quindi fino al 151,5% a fine periodo”, continua la Corte.
La Nota di aggiornamento ribadisce, quindi, l’obiettivo enunciato nel DEF di aprile di ricondurre il rapporto debito/Pil, nel corso del prossimo decennio, verso il livello prevalente nella media dei Paesi dell’Area dell’euro.
“Il proposito è, ad avviso della Corte, tanto importante quanto ambizioso. Nel quinquennio che ha preceduto lo scoppio della pandemia, l’indicatore si è mediamente collocato sul 135% in Italia e sull’88% nell’Eurozona, con un differenziale di 47 punti di Pil. Con la crisi, l’incremento del rapporto è stato pari nell’Area dell’euro a circa 2/3 di quello conosciuto in Italia (15 contro 24 punti, circa) con un conseguente allargamento del divario”.
Nel disegnare un equilibrato processo di graduale rientro, non dovrà, inoltre, “Venir meno la consapevolezza che la finanza pubblica italiana resta esposta al rischio di tasso di interesse. Le eccezionali condizioni accomodanti della politica monetaria unica fanno sì che, attualmente, il costo marginale a cui il nostro Paese è in grado di collocare i titoli del debito pubblico sia, largamente al di sotto dell’onere medio implicito dello stock di debito”.
“In una prospettiva di medio termine, l’inevitabile e fisiologico rialzo dei tassi, potrà avvenire, almeno per un certo periodo, in un contesto di continuazione della discesa del costo medio” – conclude la Corte – “È questo, del resto, il quadro prospettato nella Nota, con il costo medio che passa dal 2,4% del 2020 al 2,1% del 2023. In uno scenario di ripresa della crescita potranno dunque determinarsi condizioni molto favorevoli in termini di differenziale tra costo medio e crescita nominale, un differenziale che prima della crisi solo in Italia era stato di segno positivo e che in prospettiva resterebbe invece negativo per molti anni. Tale circostanza dipende soprattutto dalle prospettive di crescita. Ove, quelle delineate nella Nota, dovessero effettivamente concretizzarsi, si tratterà di valutare in che misura il nostro sistema economico possa essere in grado di accelerare il sentiero di rientro del debito ora prospettato” (Fonte Corte dei Conti).

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, i punti all’ordine del giorno

È stata convocata, in seduta straordinaria, per il 15 ottobre 2020, alle ore 15.30, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in modalità videoconferenza dal Ministero dell’interno. Diversi i punti all’ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE).
Intesa ai sensi dell’articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante specifiche tecniche per il versamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), per le annualità 2021 e successive, direttamente dai contribuenti alle Province e Città metropolitane, attraverso la piattaforma PAGOPA. (ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Schema di decreto del Ministro dell’interno relativo alla determinazione, per l’anno 2019, dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all’articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

6. Schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante determinazione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione di un servizio di trasporto scolastico sostenibile. (AMBIENTE – ISTRUZIONE – ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

7. Schema di decreto del Ministro dell’interno sulle convenzioni di segreteria. (INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

8. Designazione di due componenti nel Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate. (ECONOMIA E FINANZE)
Designazione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Aurore: La redazione PERK SOLUTION

Aspettativa sindacale, pagamento contributo assegnato per l’anno 2020

La Direzione centrale della Finanza locale, con comunicato del 12 ottobre 2020, comunica che con provvedimento del 6 ottobre 2020, è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2020 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.
Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che hanno trasmesso, entro il termine del 29 maggio 2020, con modalità esclusivamente telematica, la certificazione prevista al riguardo.
Dall’esame del prospetto allegato è possibile visualizzare l’importo del contributo assegnato a ciascun ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL agosto, disapplicazione sanzioni per gli enti deficitari

Il nuovo comma 10-bis dell’art. 53 del D.L. n. 104/2020, aggiunto dal Senato nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, dispone la disapplicazione, per l’anno 2020, delle sanzioni in capo agli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie previste all’art. 243, comma 5, del TUEL, che non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto. Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che gli enti locali strutturalmente deficitari (che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione), siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 5 del medesimo art. 243 stabilisce che tali enti, qualora non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione (di cui al comma 2 del medesimo articolo) o che non diano dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, siano soggetti a una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ministero dell’interno. La sanzione si applica a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di incapienza (anche parziale) delle stesse, l’ente locale è comunque tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Controlli interni, necessario un criterio di campionamento esaustivo

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 192/2020/VSGC, all’esito dell’attività istruttoria condotta sui referti annuali di funzionamento dei controlli interni per gli anni 2017 e 2018 di un Comune, ha fornito spunti di valutazione sull’adeguatezza ed efficacia del sistema per introdurre gli opportuni correttivi e promuoverne il miglior funzionamento. Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche.
Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, il sistema dei controlli interni, rinnovato dall’art.3 del d.l.n.174/2012, è stato maggiormente focalizzato su un percorso di conservazione degli equilibri, assicurando, nel contempo, l’economicità della gestione e la qualità dei servizi, oltre a riproporre i tradizionali canoni di efficacia e di efficienza. In tale ottica i controlli di gestione e strategici sono stati integrati con il controllo costante sugli equilibri finanziari, oltre che degli organismi partecipati. Inoltre, viene introdotto il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la customer satisfaction. Ne risulta una complessa rete di controlli interni, che sostanzialmente mira a verificare se l’assetto amministrativo dell’ente sia in grado di perseguire gli obiettivi gestionali e attuare le misure correttive necessarie a sanare le criticità evidenziate. Il nuovo assetto dei controlli interni, introdotto con la riforma del 2012, pur non discostandosi dal modello di controllo collaborativo, ricorre ad “inedite” misure sanzionatorie dei comportamenti degli amministratori. Il controllo interno anche dopo le anzidette modifiche conserva come esito principale l’applicazione delle misure correttive rimesse alle decisioni dello stesso ente, che si accompagnano come logica conseguenza agli esiti di verifica dei risultati negativa, in relazione agli scopi e alle intenzioni, nonché in rapporto ai parametri di sana gestione (Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. n. 23/SEZ/AUT/2019).
Nel caso di specie, la Sezione, pur accertando la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli ha segnalato, tra l’altro, la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre ad esame. Coerentemente con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/2014, i giudici ribadiscono la necessità di adozione di tecniche di campionamento statistiche maggiormente sofisticate, in quanto ciò consentirebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.
Stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non rappresenta un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.
Rispetto al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione ha invece puntualizzato che l’attività debba concretizzarsi in un monitoraggio costante delle dinamiche della gestione finanziaria, sotto il profilo della competenza, della cassa e dei residui e che le risultanze di tale controllo dovrebbero essere veicolate nei confronti degli organi di vertice con frequenza infra-annuale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dipartimento delle Finanze: bollettino entrate tributarie gennaio-agosto 2020

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio-agosto 2020, corredato dalle appendici statistiche e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.
Nei primi otto mesi dell’anno le entrate tributarie ammontano a 271.566 milioni di euro, in calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel periodo gennaio-agosto 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 271.566 milioni di euro, segnando una riduzione di 16.692 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-5,8%). La variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia gli effetti delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il risultato dei primi otto mesi del 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente presenta inoltre elementi di disomogeneità dovuti al fatto che i versamenti di quest’anno comprendono quelli dei contribuenti ISA e “minimi o forfettari” che, nell’anno 2019, avevano versato a scadenze differite rispetto a quelle ordinarie per effetto della proroga dei versamenti.
Tra le imposta dirette, che complessivamente registrano un incremento rispetto allo stesso periodo del 2019, il gettito Irpef mostra una sostanziale stabilità.
Le imposte indirette presentano una flessione del 17,6%; il calo significativo è imputabile principalmente alla diminuzione dell’IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION