ANAC, Chiarimenti in merito alla compilazione del modulo per rendicontare le erogazioni liberali

L’ANAC, ha pubblicato il comunicato del Presidente dell’Autorità del 7 ottobre 2020 con il quale si integrano le indicazioni già date il 29 luglio scorso sulle modalità di rendicontazione delle erogazioni liberali ricevute dalle amministrazioni a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le precisazioni fornite riguardano la corretta compilazione delle sezioni “Uscite” ed “Entrate” del Modello di rendicontazione elaborato dall’Autorità congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il formato dei dati e gli accorgimenti che le amministrazioni devono adottare a tutela della riservatezza del donante.

In particolare:
a) nella sezione “Uscite” del rendiconto vanno indicati gli estremi delle fatture di acquisto di beni e servizi. Per ogni acquisto è precisata la data, il numero della fattura con causale dell’acquisto e l’importo della stessa;
b) nella sezione “Entrate” l’amministrazione/ente può valutare se indicare il provvisorio di entrata oppure quello del relativo ordinativo d’incasso concernente l’importo donato;
c) a tutela della riservatezza del donante, le donazioni non debbono contenere dati personali riconducibili allo stesso. A tal riguardo è sufficiente, a fini di trasparenza, che alle donazioni sia associato solo un numero o un codice identificativo;
d) il modello va redatto in formato di dati di tipo aperto.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale 2020

La Direzione centrale della Finanza locale, con comunicato del 27 ottobre 2020 informa che con decreto del Ministero dell’interno in data 20 aprile 2020 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 107 del 24 aprile 2020), è stato approvato il modello relativo alla comunicazione da parte delle unioni di comuni e/o comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2020.
Al riguardo, lo sportello unioni, dopo l’elaborazione delle certificazioni telematiche pervenute, ha di recente quantificato, come previsto dal D.M. 1° ottobre 2004, di modifica ed integrazioni del D.M. 1° settembre 2000, n. 318, i seguenti contributi:
– contributo da assegnare ai predetti enti per l’anno 2020 le cui regioni non hanno competenza in materia.
– contributo da assegnare alle unioni di comuni e/o comunità montane che svolgono in forma associata solo i servizi di competenza statale.
Infine comunica che i provvedimenti di pagamento sono in corso di emanazione.
Gli importi spettanti sono visualizzabili nei prospetti allegati:
Associazionismo comunale 2020
Associazionismo 2020 – Servizi di competenza statale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non è incostituzionale la norma del TUEL sull’impignorabilità delle somme di competenza degli enti locali

La Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 23 ottobre 2020, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sollevata – in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma della Costituzione – dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso il terzo tesoriere dell’ente locale esecutato. Il Tribunale rimettente riferisce che il tesoriere dell’ente locale, rendendo la dichiarazione di terzo, ha rappresentato l’esistenza di una deliberazione di quantificazione delle somme sottratte all’esecuzione forzata, adottata ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del TUEL e opponibile al creditore procedente. Osserva il Tribunale che il procedimento di cui è investito è fondato su un decreto ingiuntivo, non opposto, avente ad oggetto un credito che «attiene ad una delle finalità protette dalla delibera di impignorabilità», la quale preclude la realizzazione coattiva del credito stesso. In ordine alla non manifesta infondatezza, il medesimo Tribunale premette che il vincolo di impignorabilità previsto dalla disposizione censurata è efficace nei confronti sia dei creditori «ordinari», sia di quelli il cui «diritto trovi “causa” in una delle finalità protette ai sensi dell’art. 159, comma 2, TUEL». Di conseguenza, la norma denunciata, per un verso, finirebbe per contraddire sé stessa, pregiudicando proprio quei creditori alla cui protezione sarebbe preordinata; per l’altro, riserverebbe ingiustificatamente a questi creditori la medesima disciplina dettata per quelli «ordinari», ovvero titolari di crediti che non traggono origine da una prestazione connessa con le finalità di cui al comma 2 dell’art. 159 del TUEL. In buona sostanza, la tesi di incostituzionalità risiederebbe, per il Tribunale, sull’assunto secondo cui lo scopo della impignorabilità prevista dalla disposizione censurata sarebbe quello di tutelare i creditori «qualificati».
Nel merito i giudici costituzionali evidenziano che la norma non è preordinata, in sé, a garantire l’interesse individuale dei singoli creditori «qualificati», ma è essenzialmente rivolta ad assicurare, nel rispetto del complesso delle rigide condizioni, la funzionalità dell’ente locale: in quest’ottica, essa è diretta a evitare che l’aggressione, da qualsiasi creditore provenga, di una riserva essenziale di denaro possa giungere a impedire, fino in ipotesi a determinarne la paralisi, l’espletamento di determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell’ente.
La portata complessiva dell’art. 159 del TUEL non è certamente diretta ad accordare un generico privilegio di impignorabilità al pubblico denaro, essendo piuttosto volto a proteggere, sotto rigide condizioni, quanto è necessario per garantire determinate spese, giudicate dal legislatore meritevoli di particolare tutela in quanto coessenziali, in ultima analisi, alla funzionalità e all’esistenza stessa dell’ente locale: a valori quindi che trovano tutela costituzionale nel principio autonomistico. L’art. 159 nel prevedere il divieto di intraprendere procedure di esecuzione e di espropriazione forzata presso soggetti diversi dagli istituti tesorieri degli enti locali, stabilisce, al comma 2, l’impignorabilità, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, delle sole somme di denaro di tali enti destinate: a) al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nei tre mesi successivi e al versamento dei connessi oneri previdenziali; b) al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) all’espletamento dei servizi pubblici indispensabili. Tale elencazione deve ritenersi tassativa, dal momento che i limiti alla pignorabilità si traducono in una deroga al principio generale per cui, salve le limitazioni previste dalla legge, ogni debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, che possono conseguentemente essere espropriati dal creditore per conseguire quanto gli è dovuto, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (art. 2910, primo comma, cod. civ.).
L’operatività di tali limiti all’esecuzione forzata è gradata, sotto l’aspetto della loro quantificazione, in relazione alle tipologie di spesa: per le retribuzioni dei dipendenti e il versamento dei connessi oneri previdenziali si prevede, infatti, un vincolo temporale trimestrale, che diventa semestrale per le rate di mutui e di prestiti obbligazionari, in modo da garantire la capacità dell’ente di ricorso al credito per soddisfare finalità pubbliche; non si prevede, invece, alcun vincolo temporale in relazione alle spese attinenti all’espletamento dei servizi pubblici indispensabili, proprio a significare la più intensa protezione della specifica missione dell’ente locale nei confronti della comunità di riferimento. L’opponibilità della impignorabilità presuppone l’adozione, da parte dell’organo esecutivo dell’ente locale, di una deliberazione semestrale, che deve essere notificata al tesoriere, di quantificazione preventiva delle somme necessarie alla realizzazione delle finalità pubbliche ritenute essenziali dal legislatore. È del tutto evidente, peraltro, che siffatta quantificazione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità; non potrà quindi tradursi in deliberazioni che, ad esempio, sottopongano al vincolo d’impignorabilità importi eccedenti quelli necessari per l’attuazione delle suddette finalità o afferenti a prestazioni e servizi a esse estranee. Una volta intervenuta la deliberazione di quantificazione, e sorto così il vincolo di impignorabilità, operano altre rigide condizioni, in quanto l’ente locale non può distogliere le somme necessarie per l’espletamento delle funzioni essenziali utilizzandole per altre finalità, mediante l’emissione di mandati a titoli differenti, se non nel rispetto di un rigoroso ordine cronologico: a seguito della sentenza additiva di questa Corte n. 211 del 2003, infatti, «la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non opera qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso.
L’impignorabilità, infatti, è in sostanza destinata a operare allorquando il saldo attivo presso l’istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all’entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell’ente locale. In siffatto contesto, è evidente come l’aggressione individuale, ancorché basata su un credito «qualificato», in quanto maturato in relazione a una delle menzionate finalità, potrebbe comunque condurre alla decurtazione anche significativa o, addirittura, all’azzeramento delle risorse finanziarie dell’ente stesso, così compromettendone la funzionalità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Corte dei conti può sindacare l’economicità e l’efficacia delle scelte amministrative

La Corte dei conti ha il potere di sindacare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, i quali devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia. Criteri che assumono rilevanza sul piano non già della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione unite civili, con sentenza 20 ottobre 2020, n. 22811.
Nel caso di specie, è emerso che la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti condannava il Soprintendente Speciale per il Polo Museale per il danno erariale conseguente all’irregolare affidamento, alla associazione culturale, di spazi per la realizzazione di spettacoli teatrali estivi. La Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevava comunque che l’assegnazione della concessione non sia stata preceduta da una adeguata valutazione dei presupposti per la gratuità e che quindi la mancata riscossione dei canoni concessori abbia comportato la violazione della disciplina sulle esenzioni per l’uso dei beni culturali affidati alla gestione della Soprintendente. Secondo il giudice contabile, la gestione dell’intera vicenda è stata condotta in maniera molto approssimativa, per non dire irrazionale, senza considerare in alcun modo l’esigenza di valorizzazione del bene e le criticità emerse in sede istruttoria, debitamente segnalate da una nota dell’Ufficio tecnico. In particolare – ha sottolineato la Sezione giurisdizionale centrale d’appello – non è assolutamente provato nel caso di specie il diretto rapporto e l’effetto di valorizzazione tra il bene culturale concesso in uso e gli eventi organizzati dall’associazione, che ha in sostanza svolto attività destinate ad un pubblico pagante, né, tantomeno, risulta dimostrato un aumento di fruizione del bene nei valori ideali che esso esprime, ma anzi la fruibilità complessiva risulta addirittura ridotta.
Nel merito, i giudici di Cassazione hanno ribadito che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. La valutazione operata, nella specie, dalla Corte dei conti non ha avuto, dunque, ad oggetto il “merito” della concessione in uso degli spazi, ossia un controllo volto a sindacarne l’utilità, bensì, unicamente, la verifica della conformità a legge dell’atto posto in essere, sotto il profilo del rispetto della disciplina sulle esenzioni dal pagamento del canone concessorio e dei principi in tema di valorizzazione dei beni culturali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Terzo Settore, In G.U. il registro unico nazionale

Pubblicato in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

il Decreto disciplina:
– le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
– le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
– le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
– le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Il Decreto precisa, inoltre, che l’scrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.
La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del Codice (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e smi) sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
– le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
– le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
– gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
– le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
– le reti associative (artt. 41 e ss.);
– le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
– le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Non sono Enti del Terzo Settore:
– le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– le formazioni e le associazioni politiche;
– i sindacati;
– le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
– le associazioni di datori di lavoro;
– gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Certificazione copertura costi servizi per gli enti deficitari

E’ pubblicato sul sito del Ministero dell’interno il decreto concernente dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l’anno 2019 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa. I certificati dovranno essere inviati con modalità telematica, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 22 dicembre 2020.
Ai sensi dell’art. 242 del TUEL, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (anno 2017). Si applicano i parametri di deficitarietà strutturali vigenti nell’esercizio 2017, approvati con DM 18 febbraio 2013.
Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio   di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi:

  • gli enti che, ai sensi dell’articolo 243-bis TUEL, abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durate del piano di riequilibrio;
  • gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.

Inoltre, sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali in materia di copertura del costo di dei servizi:

  • gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non inviino il rendiconto della gestione alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione;
  • gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento.

Il comma 5 del medesimo art. 243 stabilisce che tali enti, qualora non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non diano dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, siano soggetti a una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ministero dell’interno. La sanzione si applica a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di incapienza (anche parziale) delle stesse, l’ente locale è comunque tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzione.
A tal riguardo, si rammenta che il comma 10-bis dell’art. 53 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, dispone la disapplicazione, per l’anno 2020, delle sanzioni in capo agli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie previste all’art. 243, comma 5, del TUEL, che non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto.

Allegati:

Certificato relativo ai comuni 
Certificato relativo alle province 
Certificato relativo alle città metropolitane 
Certificato relativo alle comunità montane 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo a sostegno degli enti in deficit strutturale

L’art. 53 del D.L. n. 104/2020 istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fra i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, il cui piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale. Sullo schema di decreto è stata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta straordinaria dello scorso 15 ottobre.
Poiché il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento, al fine di consentire il rispetto da parte degli enti locali del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, il Ministero ha ritenuto opportuno anticipare la pubblicazione dell’allegato A al decreto, nel quale sono riportati i contributi assegnati, agli enti beneficiari.

ALLEGATO A “enti beneficiari art. 53 dl 104/2020“

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Zona rossa, il riparto del Fondo di 40 milioni – art. 112-bis DL 34/2020

Come noto, l’articolo 112-bis del DL 34/2020, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 per finanziare interventi di sostegno economico e sociale a favore di comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria, non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall’articolo 112 (Fondo per i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza). Sullo schema di decreto ministeriale di riparto è stata sancita la prescritta intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso 15 ottobre.
Poiché il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento, al fine di consentire il rispetto da parte degli enti locali del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, il Ministero ha ritenuto opportuno anticipare la pubblicazione degli allegati A e B al decreto, nei quali sono riportati i contributi assegnati, rispettivamente:
• ai comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, e’ stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti – Allegato A)
• ai comuni individuati sulla base dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 accertati fino al 30 giugno 2020 – Allegato B).

 

Autore: La redazione PEREK SOLUTION

Acconto Fondone-bis, il Ministero dell’Interno comunica il riparto delle risorse incrementali

Con comunicato del 22 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno anticipa la pubblicazione degli allegati B e C al decreto (in corso di perfezionamento) recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali previste dall’art. 39 del D.L. n. 104/2020, nei quali sono riportate le risorse attribuite a titolo di acconto, rispettivamente, ai comuni ed alle province e città metropolitane.

 Allegato B: Acconto Comuni

Allegato C: Acconto Province e Città metropolitane

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spending review, le somme dovute dalle province della Sardegna e dalla città metropolitana di Cagliari

Con circolare n. 19 del 22 ottobre 2020 il Ministero dell’Interno ha provveduto alla ripartizione dell’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 418, che ciascuna provincia della regione Sardegna e la città metropolitana di Cagliari, sono tenute a versare al bilancio dello Stato, per l’anno 2020, al netto dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 6 del D.P.C.M. 10 marzo 2017 e dell’articolo 15, del decreto legge n. 50 del 2017 e del contributo del comma 872 dell’art, 1 della legge n. 160 del 2019. I predetti enti sono tenuti a versare gli importi dovuti per l’anno 2020 entro il termine, del 30 novembre 2020.
Le modalità di recupero nei confronti degli enti inadempienti sono state definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 luglio 2016 (G.U. n. 163 del 14-7-2016). Il versamento è indicato nella Tabella A,  allegata alla Circolare, per ciascun ente e dovrà essere effettuato al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”.
Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento. In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION