AGCOM, Non solo PagoPA per il pagamento alle amministrazioni pubbliche

In una segnalazione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenzia che modifiche, deroghe e proroghe hanno creato incertezza e condotto alcune amministrazioni a restringere le modalità ammesse per i versamenti, tra cui l’uso della domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI.
L’Autorità ha rilevato che, nonostante il Codice dell’Amministrazione Digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui la domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD). Allo stesso tempo il d.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che gli enti territoriali possano addirittura “premiare” i cittadini che per i pagamenti s’avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% dell’aliquota. Inoltre, ci sono state deroghe e proroghe relative al giorno di decorrenza dell’obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi al 28 febbraio 2021.
Un quadro del genere ha generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune, anche importanti dal punto di vista demografico, hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI).

 

 

Per il recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario prima dei termini serve atto formale

Qualora l’Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, una delibera consiliare – corredata dal parere dell’Organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con la deliberazione n. 109/2020/PRSE, a seguito dell’esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018 di un Comune. Dall’esame della documentazione contabile dell’Ente (coinvolto nella sperimentazione dell’armonizzazione nel 2014) è emerso che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, abbia riconosciuto un maggior disavanzo pari ad euro – 3.517.454,62, da ripianare in n. 30 rate, ciascuna da euro 117.248,48 48. In sede di bilancio 2017, la quota di disavanzo iscritta nella parte spesa è risultata pari ad euro 90.321,65 in quanto il rendiconto 2016 si è chiuso con un disavanzo pari al medesimo ammontare iscritto nel 2017, dimostrando un recupero del disavanzo trentennale che è avvenuto in maniera tempestiva. Nel bilancio di previsione 2018, non essendoci un disavanzo da ripianare (il risultato di amministrazione 2017 si è chiuso con un avanzo disponibile, lett. E) positivo), non è stato iscritto alcun disavanzo. Nel merito, i giudici contabili hanno evidenziato che i risultati conseguiti nel corso del 2016 e del 2017 non possono, ex se, esimere l’Ente né dal documentare, sotto il profilo contabile, l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario, né dall’approvare formalmente il recupero anticipato del disavanzo in parola. Tali operazioni, difatti, si rendono necessarie prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di euro 117.248,48 per le annualità successive al 2017. Ancorché l’Ente abbia la possibilità di rivedere – nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, nonché degli altri vincoli di finanza pubblica- il piano di recupero del disavanzo, occorre l’adozione di uno o più atti da cui emergano le entrate che vanno a coprire il disavanzo, riducendone o, come nel caso di specie, azzerandone l’importo. Diversamente, ove l’Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondone covid, il decreto sulla certificazione della perdita di gettito

Pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 212342.
Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del citato decreto interministeriale.
In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “ COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere”);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:
Tabella 1 – Comuni
Tabella 2 – Province e CM
Modelli Certificazione Covid-19

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acquisto immobile da parte di un Ente in piano di riequilibrio finanziario pluriennale

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 99 del 28.10.2020, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un Comune, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di procedere all’acquisto di un immobile di proprietà privata da destinare a finalità istituzionali (struttura sociale), ha rilevato che l’effettuazione di una spesa non prevista dal piano di riequilibrio approvato introduce un elemento di alterazione del percorso di riequilibrio cristallizzato con l’approvazione medesima, in contrasto con il quadro normativo che consente ordinariamente una modifica del piano nelle due ipotesi (avvicendamento fra organi di governo nelle more della delibera del giudice contabile di approvazione/diniego del piano; grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto). In sostanza, la Sezione ribadisce l’impossibilità di procedere a un aggravio del piano, mediante l’inserimento di una nuova spesa, essendo le ipotesi di modifica del piano stesso espressamente contemplate dal legislatore. La congruità dei mezzi e sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio trovano un riconoscimento formale con l’approvazione del piano medesimo da parte del giudice contabile, ex art. 243-quater, comma 3, TUEL. Quell’approvazione contiene una valutazione favorevole dell’attendibilità delle prospettive di risanamento intrapreso dall’ente e dei mezzi per il relativo conseguimento. In altri termini, i l piano approvato integra il parametro alla cui stregua valutare il conseguimento degli obiettivi di risanamento dell’ente interessato; conseguentemente, la legge annette al piano approvato uno statuto di tendenziale intangibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per gli enti sciolti per infiltrazione mafiosa

Con comunicato del 2 novembre 2020, la Direzione centrale della Finanza locale informa che con decreto n. 117078/2020 del 29 ottobre 2020, è stato disposto il riparto, per l’anno 2020, delle risorse rinvenienti nell’anno 2019 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le risorse sono state assegnate ai comuni che alla data del 29 ottobre 2020 si trovavano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze del 15 maggio 2018.
Con successivo provvedimento dirigenziale, da adottarsi entro il 10 novembre 2020, sarà disposta l’erogazione delle somme attribuite a ciascun comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emanata la Circolare sulla certificazione della copertura del costo dei servizi degli enti deficitari

È stata emanata la Circolare della Finanza locale n. 20 del 29 ottobre 2020, con la quale si forniscono istruzioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2019 in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, per quelli che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario e per gli altri enti locali a questi assimilati.
Con il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2020, sono stati approvati i certificati per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2019 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane che siano:
1. enti deficitari nel 2019, sulla base delle risultanze delle tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017;
2. enti soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in quanto non hanno presentato il certificato al rendiconto 2017 o non hanno ancora deliberato il rendiconto della gestione 2017;
3. enti in dissesto, con quinquennio di durata del risanamento in corso;
4. enti in riequilibrio, con relativo piano finanziario pluriennale in corso.

Le certificazioni, anche se totalmente o parzialmente negativi, dovranno essere trasmesse con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione entro il termine del 22 dicembre 2020.
La procedura telematica di acquisizione dei certificati 2019 rimarrà comunque aperta fino al 30 giugno 2021 ed in tale arco temporale l’eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal decreto approvativo della certificazione non sarà ritenuta legittima ai fini del rispetto dell’adempimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Ristori, Cancellazione della seconda rata IMU

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020, decreto Ristori, dispone l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione si aggiunge a quella prevista dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) che ha disposto l’abolizione dell’IMU per i settori del turismo e dello spettacolo.
Attesa la numerosità delle attività interessate dall’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, la norma rinvia all’elenco di attività economiche contenuto nell’allegato 1 annesso al decreto-legge. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Poiché la norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l’esenzione di imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, e pertanto – come già previsto per le altre attività beneficiate dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 – viene richiamato il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Inoltre, è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione del beneficio, l’incremento del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 di 101,6 milioni di euro per l’anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l’adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, che saranno adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Le linee guida sul funzionamento dei controlli interni

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con delibera n. 19/2020 le linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019, e il relativo questionario.
Finalità delle linee guida è quella di fornire agli organi di vertice degli Enti indicazioni di principio e operative per valutare la coerenza e l’adeguatezza dei rispettivi sistemi di controllo interno, quale strumento di verifica dell’attuazione della sana gestione finanziaria e del rispetto del principio del buon andamento nel governo dei territori.
Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-2019. Difficoltà che sembrano essere destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione principalmente dell’esigenza di adattarne la struttura organizzativa e le modalità di gestione delle prestazioni lavorative allo scopo di garantire la tutela della salute del relativo personale dipendente.
In questa ottica, le verifiche della Corte dei conti investono il sistema dei controlli sugli organismi partecipati, per l’incidenza di tali gestioni sui bilanci degli enti, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Sul piano del controllo strategico, occorrerà esaminare le varianti all’impostazione originaria del bilancio di previsione ed individuare le risorse e gli interventi ritenuti prioritari, con valutazione degli impatti strategici e operativi dei relativi rischi. Nell’ambito del controllo di gestione sarebbe utile stimare gli effetti della prosecuzione delle modalità di “lavoro agile” rispetto alle tradizionali modalità di lavoro e il possibile impatto dei processi di lavoro a distanza sull’intera organizzazione di lavoro. In questa fase, accanto alla necessità di potenziare gli strumenti di accesso e di monitoraggio delle attività e dei servizi a garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone, andrebbero altresì effettuate opportune analisi dirette a verificare la coerenza degli obiettivi di gestione e dei risultati raggiunti con l’evoluzione in atto, nonché l’appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati.
Cruciale è il ruolo del responsabile del servizio economico – finanziario, chiamato non soltanto ad effettuare una prudente ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, ma anche ad individuare il fabbisogno finanziario dell’Ente nonché l’eventuale disavanzo prospettico emergente dal quadro di riferimento gestionale. Ad esso è altresì affidato il difficile compito di garantire il finanziamento delle spese obbligatorie e indifferibili, oltreché degli interventi richiesti dall’emergenza in corso, senza compromettere la corretta contabilizzazione e l’effettivo utilizzo dei finanziamenti con vincolo di destinazione.
Resta ferma la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati. Inoltre, le medesime Sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli Enti dovessero ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette Amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell’Ente.
Nella stessa ottica, presso le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4 dell’art. 148 del Tuel, potranno essere attivati giudizi per l’irrogazione di sanzioni agli amministratori nel caso le Sezioni di controllo dovessero rilevare l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottati dagli Enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per mancata riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria, con deliberazione  n. 66/2020, ha accertato la sussistenza del danno erariale derivante dalla mancata riscossione di contravvenzioni per violazione del Codice della Strada.
Nel caso di specie, è emerso che, a seguito di una denunzia e dagli accertamenti conseguenti, l’ente nel corso dell’anno 2018, non abbia proceduto all’elaborazione, alla notifica e alla contestazione dei numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada, con conseguente inesigibilità delle relative sanzioni, per un importo complessivo di € 26.480,00. L’Amministrazione, per tali fatti, aveva formulato una contestazione di infrazione disciplinare nei confronti della Comandante della P.L. e della dipendente assegnata in via continuativa alla gestione delle procedure di verbalizzazione, comminando ad ambedue la sanzione del rimprovero scritto. Ad avviso della Procura risulterebbe la condotta antigiuridica delle interessate, connotata da colpa grave: la dipendente per aver omesso doverosi adempimenti preordinati alla riscossione dei relativi proventi; la Comandante per aver trascurato di vigilare sull’operato degli uffici, non assumendo le iniziative necessarie a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, pur nella consapevolezza della situazione di criticità nel settore, omettendo, altresì, di intraprendere utili iniziative per ovviare alle riscontrate inefficienze pregiudizievoli all’Erario, in una situazione di carenza organizzativa e di inasprimento delle relazioni interne fra il personale. La situazione relativa al processo elaborativo delle contravvenzioni risultava, infatti, contraddistinta da gravi disfunzioni organizzative, irrisolte problematiche concernenti il personale addetto al servizio, evidente e colpevole incapacità organizzativa che ha condotto ai risultati fallimentari oggetto di causa.
Per il Collegio, l’inadeguatezza dei rimedi approntati e la piena consapevolezza della condizione di arretrato in cui si trovava il Settore risultano rilevanti ai fini della configurazione  dell’ipotesi di responsabilità per colpa grave in capo alla Comandante della P.L.. Al riguardo, assumono rilievo la duratura permanenza in carica, il ritardo nel dare riscontro alle richieste del personale subordinato, le insufficienti soluzioni approntate ed, infine, l’assenza di interventi sostanziali volti a compulsare efficacemente l’attività amministrativa e lo stesso dipendente subordinato. Censurabile, seppur in misura ridotta, è stata la condotta della dipendente nella sua funzione di addetta al Servizio Amministrativo e Polizia Annonaria, che ha assunto una posizione preminente, nell’ambito della lavorazione delle pratiche sotto il profilo informatico, che non può non rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrativo contabile. La dipendente avrebbe svolto un importante ruolo, con la propria condotta omissiva, in relazione alle funzioni assegnate nel periodo in cui furono elevate le sanzioni in esame e furono predisposti i relativi ruoli. La sua partecipazione all’organizzazione del lavoro è risultata evidente dalla documentazione in atti, così come la sua sostanziale compartecipazione – ai fini della responsabilità contestagli dall’Inquirente – ai risultati negativi inerenti la lavorazione delle pratiche di violazione del C.d.S. – e relativi mancati introiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION