L’assoggettamento a IMU e TASI di un’area formalmente edificabile presuppone non soltanto la qualificazione urbanistica del bene, ma anche la concreta esistenza di una capacità contributiva effettiva e attuale. È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sentenza n. 168/2026, che ha escluso l’obbligo di versamento dei tributi locali in relazione a un terreno divenuto di fatto inedificabile a causa di un vincolo impeditivo sopravvenuto e non imputabile alla proprietaria.
La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente, proprietaria di un’area classificata edificabile dagli strumenti urbanistici comunali. Nel corso dei lavori finalizzati alla realizzazione di un intervento edilizio, tuttavia, erano emerse significative fonti di contaminazione del sottosuolo che avevano determinato il sequestro dell’area e l’avvio di interventi di bonifica disposti dall’autorità pubblica.
I giudici di appello hanno confermato la decisione favorevole già pronunciata in primo grado, rilevando come, pur permanendo il requisito urbanistico dell’edificabilità, fosse venuta meno ogni concreta possibilità di utilizzo economico del bene. La pronuncia si fonda sulla distinzione tra il presupposto oggettivo dell’imposta e la reale manifestazione di capacità contributiva del soggetto passivo.
Secondo la Corte, infatti, l’edificabilità prevista dagli strumenti urbanistici costituisce certamente il parametro ordinario per l’applicazione dell’IMU e della TASI. Tuttavia, tale elemento non può essere considerato isolatamente quando circostanze straordinarie impediscano in modo assoluto al proprietario di esercitare qualsiasi utilità economica sul bene. Nel caso esaminato, la totale indisponibilità dell’area, conseguente alle attività di bonifica imposte dall’autorità pubblica e sottratte alla volontà della contribuente, ha determinato l’assenza di una capacità contributiva effettiva, requisito che l’articolo 53 della Costituzione impone quale fondamento di ogni prelievo tributario.
La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento recentemente delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 e dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18936 del 10 luglio 2025. Tali pronunce hanno valorizzato il principio secondo cui la capacità contributiva deve essere concreta, attuale e realmente espressiva di una potenzialità economica, non potendo il prelievo fiscale fondarsi esclusivamente su elementi formali quando il bene sia divenuto inutilizzabile per cause indipendenti dalla volontà del contribuente.








