L’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci nei piccoli comuni decorre dal 1° gennaio 2020

L’incremento dell’indennità per il Sindaco prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 (per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, fino allo 85% dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti) può essere attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1° gennaio 2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura finanziaria della spesa. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2020.
La Sezione rammenta che l’art 57 quater comma 2 del D.L. n. 124/2019, ha stabilito l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per l’incremento in parola, prevedendo al successivo comma 3 la ripartizione del fondo tra i comuni interessati da effettuare con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il decreto interministeriale è stato adottato il 23 luglio 2020 e all’articolo 1 ha disposto la decorrenza dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020. (il decreto, tra l’altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000). Solo con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50% sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%), e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale. In conclusione, La disposizione del decreto, fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità, consente quindi al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, Interventi di adeguamento alla normativa antincendio

È stato pubblicato in G.U. n. 236 del 23 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 30 giugno u.s. recante “Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio”. Trattasi dei finanziamenti a favore degli enti rientranti nel II piano antincendio, del valore di 98 milioni di euro, autorizzato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 novembre 2019, n. 1111. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall’avvenuta pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, pena la decadenza dal contributo concesso. Il termine di cui sopra si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Eventuali successive proroghe del termine di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del Direttore della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione.
Le erogazioni dei finanziamenti saranno disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalità:

a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione.
Le risorse necessarie per gli interventi saranno trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali beneficiari, e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “DL 59/19 – Antincendio scuole”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mancato adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato

Sebbene la disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si limiti all’espressione “sottoscrizione della relazione” senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della  Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma 3, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, infatti, è il Sindaco che subisce una sanzione consistente nella decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 82/2020/VSG, a seguito esame della relazione di fine mandato trasmessa da un Comune, interessato dalle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, firmata dal Commissario straordinario (nominato a seguito dimissioni del Sindaco) e certificata dall’Organo di revisione. La Sezione ha ritenuto, nel caso di specie, non assolto l’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria,che deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Durata dell’incarico dell’organo di revisione e sospensione termini per emergenza sanitaria

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – in data 22 settembre 2020 ha fornito un parere in merito ad un questo posto da un revisore contabile che lamenta la presunta illegittimità dell’attività svolta dal precedente collegio, in virtù del periodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del nuovo collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. L’ente locale, a seguito di procedura di estrazione a sorte, ha nominato il nuovo collegio dei revisori contabili, che si è insediato in data 9 giugno 2020 (ancorché la deliberazione di nomina sia stata adottata in data 10 marzo 2020), in quanto il precedente collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 maggio u.s.
Nel precisare che non è competente a valutare la correttezza amministrativo-contabile dell’attività amministrativa e la legittimità dell’azione amministrativa, la Direzione della Finanza locale ha ricordato che, a norma dell’articolo 235 del TUEL, l’Organo di revisione dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. La Direzione ricorda, altresì, che l’art, 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, (c.d. Cura Italia), modificato dall’articolo 37 del D.L. n. 23/2020, ha disposto l’efficacia di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Nel merito, la deliberazione di nomina del nuovo collegio dei revisori, del 10 marzo 2020, deve essere correlata alle disposizioni normative del regolamento comunale sull’attività dell’organo di revisione, che stabilisce la tempistica dell’insediamento a seguito dell’esecutività della delibera di nomina. Di conseguenza, non si può escludere che durante il periodo di possibile sospensione del procedimento di nomina del nuovo collegio, (dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell’emergenza Covid 19, non si sia perfezionato il procedimento di notifica della nomina ai nuovi revisori, come dimostrato dall’insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020. Ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si deve tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sistemi di videosorveglianza, entro il 15 ottobre le richieste di ammissione al contributo

Con la circolare dell’11 settembre 2020, prot. n.11001/123/111, il Ministero dell’Interno informa che è posticipato al 15 ottobre 2020 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alle Prefetture delle richieste di ammissione ai finanziamenti per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020). La proroga del termine – originariamente previsto per lo scorso 30 giugno – è disposta da un apposito emendamento all’art. 17 del decreto -legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Le risorse complessivamente a disposizione per l’anno 2020 sono pari a 17 milioni di euro. Il decreto del 27 maggio scorso fissa, all’articolo 2, i requisiti necessari per la richiesta di accesso al finanziamento, a partire dalla previa approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura territorialmente competente utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto. Possono essere presentati progetti già proposti per le annualità precedenti e non finanziati ovviamente riportati nella apposita modulistica prevista dal citato decreto del 27 maggio per l’annualità 2020. Come evidenziato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’art. 38, comma 3, del citato D.L. n. 76/2020, ha semplificato gli adempimenti per gli enti locali che intendono realizzare impianti di videosorveglianza, stabilendo che l’installazione e l’esercizio di tali sistemi è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripartizione Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

È stato pubblicato in G.U. n. 239 del 26 settembre 2020 il DPCM dell’8 giugno 2020 concernente la ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2019. Le risorse del fondo, pari a 19.832.362,00 euro, sono ripartite ai comuni che ne abbiano fatto richiesta per far  fronte  alle spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e rettificati del contributo percepito nelle pregresse annualità, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse collegate, verificatisi  entro  il  25  giugno  2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo centri estivi, rilevazione utilizzo risorse entro il 14 novembre 2020

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con messaggio del 23 settembre 2020, informa che è stata pubblicata la scheda di rilevazione e definizione della procedura per l’attuazione dell’attività di monitoraggio dei trasferimenti e dell’utilizzo delle risorse finanziarie per i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020.
L’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, dispone che questo Dipartimento debba provvedere, con la collaborazione delle regioni e per il tramite delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al medesimo decreto, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun comune, entro 120 giorni dall’avvenuto trasferimento delle risorse, ovvero a partire dal giorno 17 luglio 2020 e quindi entro il 14 novembre 2020.
In particolare, il sopracitato decreto ministeriale stabilisce che le amministrazioni comunali debbano fornire la seguente documentazione:

  • copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
  • dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.”

A tal fine, così come previsto dal medesimo decreto, il Dipartimento, congiuntamente con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e con l’Associazione nazionale comuni italiani, ha predisposto una scheda di rilevazione, attraverso la quale sarà espletata l’attività di monitoraggio in parola (all. 1).
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza dell’attività di monitoraggio, è stata definita la seguente procedura.
In particolare, le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento devono inviare, tramite messaggio di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it:

  1. una nota di trasmissione, in formato Pdf e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o da altra figura apicale con potere di firma per conto dell’amministrazione comunale;
  2. la scheda di monitoraggio, in formato Excel, compilata almeno in tutti i suoi campi obbligatori;
  3. copia degli atti, in formato Pdf, con i quali sono state impegnate le somme.

Qualora non siano state utilizzate, nemmeno in parte, le risorse del finanziamento pubblico, le amministrazioni comunali beneficiarie devono compilare i campi della scheda solamente fino al punto n. 2.1.
Il messaggio Pec di trasmissione deve avere per oggetto “Nome del comune. Nome della regione. Monitoraggio finanziamento centri estivi 2020” (es. Roma. Lazio. Monitoraggio centri estivi 2020).
Le amministrazioni comunali beneficiarie devono procedere all’invio secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 14 novembre 2020, oppure
  • entro il 19 novembre 2020, solamente per i comuni della Regione Valle d’Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia che hanno ricevuto il trasferimento tramite bonifici, non disponendo del conto di tesoreria unica.

I termini dell’invio sono stati definiti secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia relativamente al giorno di avvenuto trasferimento delle risorse, o tramite trasferimento sul conto di tesoreria unica in data 17 luglio 2020, o tramite bonifico con data di regolamento al 22 luglio 2020.
Eventuali richieste di assistenza possono essere inviate con messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it.
Con successivo messaggio saranno pubblicate indicazioni circa le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Assunzione mutui da parte degli enti in procedura di riequilibrio finanziario

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 84/2020 fornisce utili chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ex artt. 243-bis ss. TUEL), di contrarre debito. Il comma 9-bis dell’art. 243-bis – aggiunto dall’art. 3, comma 3, lett. b), del d.l. 6.3.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2.5.2014, n. 68, successivamente, modificato dall’art. 39, comma 14-decies, lett. a), del d.l. 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8 – ha previsto che «In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
La disposizione circoscrive la possibilità per gli enti in piano di riequilibrio di ricorrere a nuovo indebitamento mediante la contrazione di mutui; segnatamente, i mutui in questione:
– devono essere necessari per il finanziamento di spese di investimento relative a «progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
– possono essere accesi per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.
I risparmi di gestione si riferiscono sia a spese correnti che in conto capitale, non contemplando la disposizione alcun distinguo ed essendo semmai auspicabile una contrazione della prima tipologia di uscite.
Ne consegue che gli enti interessati abbiano l’onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano. La scelta di accedere al finanziamento in esame andrà, quindi, adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano. Infine, viene precisato che l’incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell’ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso; in proposito, si rammenta che l’accertamento, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso comportano l’applicazione del dissesto guidato di cui al citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (art. 243- bis, comma 7, TUEL).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti IFEL su emissione mandati di pagamento con più beneficiari

L’IFEL, con nota pubblicata sul proprio sito, informa di aver ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito alle prossime evoluzioni dello standard che disciplina l’emissione degli Ordinativi di Incasso e Pagamento – OPI con i quali gli enti pubblici ordinano i pagamenti ai tesorieri tramite Siope+. Gli OPI, infatti, rispettano uno standard che evolve nel tempo e la cui manutenzione è gestita dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Le richieste riguardano una modifica relativa agli ordinativi associati a più beneficiari (es. pagamento degli stipendi) e, in particolare, i comuni rappresentano il timore che non sia più possibile, con la nuova modifica, utilizzare OPI cumulativi con elenco allegato e che l’unica possibilità sia l’emissione di un mandato per ogni singolo beneficiario. La modifica presente nel documento ufficiale AgID modifiche allo standard OPI a pagina 32 prevede espressamente che:
(A) La modalità che, a tendere, sarà utilizzata nel futuro è quella di predisporre un mandato per ogni singolo beneficiario, al quale possono essere associate le reversali per eventuali ritenute;
(B) La modalità che può essere ancora utilizzata è quella di un mandato mono beneficiario collegato ad un documento esterno che contiene l’elenco dei singoli percipienti, al quale possono essere associate le reversali per eventuali ritenute.”
In quest’ultimo caso [modalità (B)], per consentire una rapida “chiusura” del mandato, gli enti sono invitati a produrre mandati e liste suddivise per tipologia di pagamento: un mandato ed una lista per pagamenti da effettuare con bonifico o assegno circolare (estinguibili dal tesoriere immediatamente), un mandato ed una lista per pagamenti da effettuare per contanti.”
Pertanto, previa suddivisione delle liste per tipologia di pagamento, l’opzione “mandato mono-beneficiario con lista associata” è ampiamente percorribile.

Link:

– le modifiche allo standard OPI;
– le attività del Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI;,
– il progetto Siope+ nel quadro del monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sisma 2018, Rimborso minor gettito dell’IMU per i Comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania

Con comunicato del 22 settembre 2020 la Direzione centrale della Finanza locale rende noto che stato perfezionato l’11 settembre, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 18 settembre 2020, il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al I semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero». Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 371.303,00 euro, a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania individuati nell’allegato 1 e corrisposte a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU, relativo alla prima rata 2020, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019. I dati relativi ai contributi spettanti agli enti interessati per il primo semestre 2020 sono indicati nell’allegato 1).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION