La Corte dei conti, Sez Emilia-Romagna, con deliberazione n. 16/2024/INPR, ha approvato le linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011). Come noto, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e s.m.i., la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
La relazione risponde al principio di accountability degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico da parte dell’elettorato e risponde, pertanto, all’esigenza di consentire l’effettiva conoscenza della situazione dell’ente locale. Per agevolare gli enti nell’assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con D.M. del 26 aprile 2013, d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).
La scansione procedimentale
Le tempistiche da rispettare differiscono leggermente, a seconda che ci si trovi: 1) nell’ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero 2) in quella di scioglimento anticipato. Nel primo caso, la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi alla data di certificazione – effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale – la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La scadenza del mandato
La Sezione ribadisce che la data di inizio del mandato decorre dall’atto della proclamazione, verbale redatto dall’ufficio elettorale, effettuata dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, ai sensi del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, «Testo unico delle 7 leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali». Di conseguenza, la scadenza del mandato andrebbe quindi individuata, innanzitutto, tenendo conto della fine dei cinque anni decorrenti dalla data della proclamazione. Assume rilevanza decisiva la proclamazione dei nuovi eletti. La data fissata per le nuove elezioni può infatti non coincidere con la naturale scadenza del precedente mandato, potendo collocarsi anche antecedentemente o posteriormente rispetto ad essa.
Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti anteriore alla scadenza naturale del precedente mandato
Innanzitutto, può verificarsi il caso in cui la proclamazione dei nuovi eletti preceda il compimento del quinquennio del precedente mandato. In tal caso, i sessanta giorni andrebbero calcolati a ritroso dal momento in cui, proclamati i nuovi eletti, cessa il precedente mandato. La proclamazione degli eletti non è, tuttavia, una data certa determinabile a priori. La data certa è quindi unicamente quella delle elezioni. Prendendo atto di tali circostanze, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto che, in caso di elezioni anteriori alla scadenza del mandato, il termine dei sessanta giorni antecedenti la scadenza del mandato deve essere calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative, fissate con decreto del Ministro dell’Interno.
Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato
Nel caso di proclamazione dei nuovi eletti successiva alla scadenza naturale del precedente mandato, i sessanta giorni andrebbero calcolati a ritroso dal momento in cui, proclamati i nuovi eletti, cessa il precedente mandato. Quindi, in caso di elezioni posteriori alla scadenza naturale del precedente mandato, il termine entro cui il Sindaco deve sottoscrivere la
relazione di fine mandato coincide con il mero decorso dei cinque anni, a partire dalla data della sua elezione formalizzata con verbale di proclamazione (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 5/2021). Lo slittamento delle consultazioni determina una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994).
Soggetti tenuti alla sottoscrizione finale della relazione di fine mandato in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale
La norma di cui al c. 3, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa al caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, non indica i soggetti tenuti alla sottoscrizione della relazione di fine mandato; pertanto, questi vanno individuati considerando le vicende che conseguono allo scioglimento dei Consigli. L’art. 53 del T.U.E.L. specifica che: «In caso, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente». Nei casi in esame, pertanto, è agevole ricondurre l’obbligo di sottoscrizione della sottoscrizione della relazione di fine mandato in capo al Vicesindaco e al Vicepresidente della Provincia, nella veste di vertice politico dell’ente di cui ha assunto le funzioni di Sindaco o di Presidente fino alle nuove elezioni. In caso di scioglimento anticipato degli organi dell’ente, con conseguente nomina di un Commissario, la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’Organo consiliare e, pertanto, la sottoscrizione della stessa spetta al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco o Presidente della Provincia prima dello scioglimento.
L’unico caso in cui l’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al Commissario consegue all’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, in quanto esso toglie efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario, perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge (Corte conti, Sez. Aut., Del. n. 18/ 2021/QMIG). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta e certificata «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni».
Impianto sanzionatorio
L’art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che «In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente». La sanzione è contemplata, pertanto, solo in due casi: la mancata «redazione e pubblicazione» (deve intendersi: da parte del Sindaco) e/o la mancata predisposizione (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato. La verifica degli ulteriori presupposti per l’applicazione della sanzione resta in capo all’ente stesso, mentre alle Sezioni regionali spetta esclusivamente l’accertamento del presupposto sanzionatorio oggettivo della mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato.
La redazione PERK SOLUTION