Aiuti di Stato, ANCI: escludere le agevolazioni comunali dalla disciplina degli “aiuti di stato

È stata pubblicata sul portale IFEL/ANCI la lettera inviata ai Ministri Amendola, Gualtieri e Patuanelli, con la quale l’Associazione rappresenta le preoccupazioni dei Comuni circa un’eventuale applicazione puntuale della disciplina degli “aiuti di stato” alle numerose agevolazioni fiscali disposte per venire in soccorso delle attività economiche più duramente colpite dalla crisi epidemiologica. Le misure attivate a sostegno dell’economia dei Paesi dell’Unione europea, nel quadro di maggior elasticità delineato dalla Decisione n. 1863 del 19 marzo scorso, sono molto articolate e possono coinvolgere anche gli enti locali, sia pure per dimensioni economiche marginali, in quanto possibili soggetti di agevolazioni straordinarie quali quelle rese possibili dagli articoli dal 54 al 60 del decreto legge n. 34/2020, oltre che in quanto titolari di talune fonti di entrata, oggetto di riduzione per agevolazioni rivolte anche ad attività economiche. Talune interpretazioni nazionali del nuovo quadro di misure di aiuto sembrano però non considerare in modo corretto il ruolo proprio degli enti locali – e in particolare dei Comuni – nell’adozione ordinaria di agevolazioni sui tributi ed entrate paratributarie di loro competenza, nonché non valutano attentamente gli effetti che una regolazione troppo invasiva può comportare sull’operatività degli enti e sulla stessa capacità di intervento nei limiti di azione piuttosto ristretti tipici degli enti stessi. Con la missiva, l’ANCI richiama l’attenzione su due distinti ordini di problemi. In primo luogo circa la necessità di un intervento interpretativo che escluda le agevolazioni comunali dal campo di applicazione della disciplina degli “aiuti di stato”, con riferimento sia a quelle disposte in forza della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, sia a quelle operate in attuazione di norme statali. In secondo luogo circa la necessità di una radicale semplificazione degli oneri di registrazione, monitoraggio e rendicontazione, al fine di evitare il rischio di una congestione amministrativa dovuta all’obbligo di regolarizzazione di migliaia di posizioni di piccolo o piccolissimo taglio e pertanto di impatto modestissimo sul rispetto delle soglie massime previste dalla “disciplina transitoria” (Temporary Framework) disposta dalla UE il 19 marzo scorso e recepita dal dl 34/2020 (artt. da 54 a 60).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittima la facoltà di recesso unilaterale dall’accordo convenzionale con altri enti

È da ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere, in via unilaterale, dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito. È questo il principio affermato dal TAR Veneto, Sez. I, con sentenza n.841/2020 del 22 settembre 2020, conformandosi all’orientamento della magistratura amministrativa. La fattispecie sottoposta all’esame dei giudici riguarda il ricorso presentato dai comuni aderenti alla convenzione, per la gestione associata del servizio di polizia locale, che lamentano la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di motivazione e carenza di presupposti, contestando la fondatezza del provvedimento del comune capofila di recesso unilaterale dalla convenzione. Dalla convenzione stipulata, si evince che gli enti abbiano liberamente e consapevolmente fissato apposite regole per l’esercizio del recesso non subordinandolo a particolari oneri o obblighi di motivazione.
Sull’ammissibilità dell’esercizio del diritto di recesso e della sussistenza o meno di un obbligo di motivazione e di corresponsione di un indennizzo nei casi in cui la convenzione nulla abbia previsto, i giudici hanno evidenziato che, anche in queste ipotesi (diverse dalla fattispecie in esame,  caratterizzata dalla presenza di una clausola espressa che ammette il recesso senza subordinarlo a condizioni o adempimenti particolari), la giurisprudenza è giunta alla conclusione che “il potere di recedere nel pubblico interesse dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4304; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3861). Sebbene l’art. 15, secondo comma, della L. n. 241 del 1990 non richiami in modo espresso, fra le disposizioni applicabili anche agli accordi fra amministrazioni pubbliche, il quarto comma dell’art. 11 della stessa legge nondimeno è da ritenersi che l’effettiva sussistenza di tale potere di recesso emerga quale corollario del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6162; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2014, n. 3141)”. Deve dunque ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere in via unilaterale dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, come avvenuto nel caso di specie, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito” (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 600). Osservano infine i giudici che nel caso in esame il Comune capofila, abbia adottato un’ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni che sorreggono la propria scelta di recedere, non sindacabile in sede di legittimità senza impingere nel merito delle valutazioni riservate all’Amministrazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il 12° decreto correttivo dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011

È stato pubblicato in G.U. n. 243 del 1° ottobre 2020 il 12° decreto correttivo dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

Le principali novità intervenute con il decreto riguardano:

  • le modifiche introdotte negli allegati 4/1 e 4/2 per aggiornare i principi riguardanti il ripiano del disavanzo e le anticipazioni di liquidità;
  • le modifiche riguardanti l’allegato 4/2 e il principio contabile n. 17 per adeguarli alla nuova disciplina del tesoriere;
  • le modifiche riguardanti i prospetti sugli equilibri di bilancio delle regioni e degli enti locali;
  • gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente soccorso finanziario in caso di partecipate in liquidazione

Con la deliberazione n. 157/2020 la sezione regionale di controllo per l’Abruzzo interviene sul tema del soccorso finanziario in caso di società o enti posti in liquidazione.
Richiamato il principio generale e la finalità di quanto disposto dall’art. 14 del D.lgs 175/2016 che sancisce il “divieto del soccorso finanziario” da parte di un ente pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati e impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi”, quanto al perimetro di applicazione soggettiva del citato articolo, la Corte conferma l’applicabilità della norma ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale.
Esaminando il caso di specie, la Corte sottolinea come il principio generale del divieto di soccorso finanziario, valga a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di interventi nei confronti di società o consorzi, posti in stato di liquidazione, considerato che restano in vita al solo fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci. Tenuto conto quindi della particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, l’apporto finanziario richiesto al socio è in re ipsa destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie.
Eccezioni al divieto di soccorso finanziario sono previste soltanto a seguito di uno specifico iter procedurale, previa valutazione circa la concreta possibilità di recupero dell’economicità e dell’efficienza dell’organismo partecipato. In particolare, lo stesso art. 14, comma 5, T.U.S.P., consente i trasferimenti straordinari alle società in parola “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Inoltre, gli interventi di sostegno finanziario in questione possono essere autorizzati al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità. Si tratta quest’ultima di una ipotesi derogatoria e residuale – come evidenzia anche la Corte.
La Sezione conclude disponendo che “un ipotetico sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, deve essere preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca una analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 47/2019/PAR) di tale scelta, stante l’ampio perimetro operativo, sopra ricordato, del principio di divieto di soccorso finanziario.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-città: slitta al 31 ottobre il termine di approvazione del bilancio 2020-2022

La Conferenza Stato-città nella seduta straordinaria convocata per oggi, 30 settembre, ha espresso parere favorevole al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 degli Enti locali al 31 ottobre 2020. Il rinvio rispetto alla data del 30 settembre è stato richiesto dai presidenti ANCI e UPI a causa della situazione fortemente critica per gli enti locali della regione Sicilia e per gli enti locali che sono stati interessati dal recente turno delle elezioni amministrative. Da qui la richiesta di Comuni e Province formulata in video conferenza durante la Stato-Città convocata d’urgenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti alla rideterminazione del compenso dell’Organo di revisione

L’ente non può, di regola, procedere alla rideterminazione dei componenti dell’Organo di revisione, stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all’entrata in vigore del DM 21 dicembre 2018, a condizione che – mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti – i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza. È il chiarimento fornito dalla Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione, n. 75/2020, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune, volto ad appurare la possibilità di rideterminare i compensi dei revisori stabiliti, con deliberazione di nomina in data successiva all’emanazione del DM 21 dicembre 2018, in misura inferiore al limite massimo consentito per la fascia demografica di appartenenza del Comune.
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, la scelta adottata dall’Ente, di restare al di sotto del limite massimo previsto, integra l’esercizio di facoltà che si inscrive nella stessa opzione di demandare alla fonte secondaria l’indicazione dei soli limiti massimi dei compensi, ferma la necessità che, mancando l’indicazione di un limite minimo e non essendo consentito al giudice contabile fissarlo in via interpretativa (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG), i relativi importi non siano determinati dal Consiglio comunale in misura così contenuta da non rispettare i richiamati requisiti di congruità e adeguatezza (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 16/2017 e 14/2019).
Si ricorda che l’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nell’atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, reputa che la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche (ex D.M. 20 maggio 2005 prima ed ex D.I. 21 dicembre 2018 ora), vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

L’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci nei piccoli comuni decorre dal 1° gennaio 2020

L’incremento dell’indennità per il Sindaco prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 (per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, fino allo 85% dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti) può essere attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1° gennaio 2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura finanziaria della spesa. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2020.
La Sezione rammenta che l’art 57 quater comma 2 del D.L. n. 124/2019, ha stabilito l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per l’incremento in parola, prevedendo al successivo comma 3 la ripartizione del fondo tra i comuni interessati da effettuare con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il decreto interministeriale è stato adottato il 23 luglio 2020 e all’articolo 1 ha disposto la decorrenza dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020. (il decreto, tra l’altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000). Solo con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50% sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%), e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale. In conclusione, La disposizione del decreto, fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità, consente quindi al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, Interventi di adeguamento alla normativa antincendio

È stato pubblicato in G.U. n. 236 del 23 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 30 giugno u.s. recante “Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio”. Trattasi dei finanziamenti a favore degli enti rientranti nel II piano antincendio, del valore di 98 milioni di euro, autorizzato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 novembre 2019, n. 1111. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall’avvenuta pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, pena la decadenza dal contributo concesso. Il termine di cui sopra si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Eventuali successive proroghe del termine di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del Direttore della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione.
Le erogazioni dei finanziamenti saranno disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalità:

a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione.
Le risorse necessarie per gli interventi saranno trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali beneficiari, e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “DL 59/19 – Antincendio scuole”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mancato adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato

Sebbene la disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si limiti all’espressione “sottoscrizione della relazione” senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della  Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma 3, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, infatti, è il Sindaco che subisce una sanzione consistente nella decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 82/2020/VSG, a seguito esame della relazione di fine mandato trasmessa da un Comune, interessato dalle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, firmata dal Commissario straordinario (nominato a seguito dimissioni del Sindaco) e certificata dall’Organo di revisione. La Sezione ha ritenuto, nel caso di specie, non assolto l’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria,che deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Durata dell’incarico dell’organo di revisione e sospensione termini per emergenza sanitaria

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – in data 22 settembre 2020 ha fornito un parere in merito ad un questo posto da un revisore contabile che lamenta la presunta illegittimità dell’attività svolta dal precedente collegio, in virtù del periodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del nuovo collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. L’ente locale, a seguito di procedura di estrazione a sorte, ha nominato il nuovo collegio dei revisori contabili, che si è insediato in data 9 giugno 2020 (ancorché la deliberazione di nomina sia stata adottata in data 10 marzo 2020), in quanto il precedente collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 maggio u.s.
Nel precisare che non è competente a valutare la correttezza amministrativo-contabile dell’attività amministrativa e la legittimità dell’azione amministrativa, la Direzione della Finanza locale ha ricordato che, a norma dell’articolo 235 del TUEL, l’Organo di revisione dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. La Direzione ricorda, altresì, che l’art, 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, (c.d. Cura Italia), modificato dall’articolo 37 del D.L. n. 23/2020, ha disposto l’efficacia di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Nel merito, la deliberazione di nomina del nuovo collegio dei revisori, del 10 marzo 2020, deve essere correlata alle disposizioni normative del regolamento comunale sull’attività dell’organo di revisione, che stabilisce la tempistica dell’insediamento a seguito dell’esecutività della delibera di nomina. Di conseguenza, non si può escludere che durante il periodo di possibile sospensione del procedimento di nomina del nuovo collegio, (dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell’emergenza Covid 19, non si sia perfezionato il procedimento di notifica della nomina ai nuovi revisori, come dimostrato dall’insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020. Ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si deve tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION