ANAC, Organismi Interni di Valutazione: Serve l’attestazione sugli obblighi di pubblicazione

ANAC ha pubblicato la delibera n. 168 del 15 aprile 2026 con cui l’Autorità richiede agli Organismi Interni di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe l’attestazione sul corretto assolvimento di una serie di obblighi di pubblicazione, con data di rilevazione al 15 giugno 2026 e successiva eventuale data di monitoraggio al 30 novembre.

Il provvedimento si applica alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico e agli altri organismi soggetti agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013. La delibera conferma l’impianto già consolidato delle attestazioni annuali, ma introduce un elemento innovativo destinato ad incidere significativamente sull’organizzazione delle sezioni “Amministrazione Trasparente”.

Accanto alla tradizionale verifica sulla presenza, completezza e aggiornamento dei dati pubblicati, ANAC richiede infatti una rilevazione ricognitiva relativa alla conformità delle pubblicazioni agli schemi standardizzati definiti dalla Delibera n. 495/2024. In sostanza, non sarà più sufficiente pubblicare il dato, ma diventerà progressivamente essenziale rispettare anche requisiti di standardizzazione, interoperabilità e leggibilità automatica delle informazioni.

La nuova impostazione anticipa un’evoluzione del sistema dei controlli verso modelli di trasparenza digitale maggiormente strutturati e interoperabili, coerenti con gli obiettivi di digitalizzazione della PA e con la crescente centralità del dato aperto e verificabile. Sebbene per il ciclo 2026 la verifica sugli schemi standard abbia natura prevalentemente ricognitiva, ANAC sembra chiaramente orientata a utilizzare tali informazioni quale base per futuri monitoraggi e controlli sostanziali.

Particolare attenzione viene inoltre riservata alla distinzione tra RPCT e OIV, ribadendo l’esigenza di garantire effettiva autonomia del soggetto attestatore rispetto alle funzioni di controllo sulla trasparenza e anticorruzione. Il tema assume rilievo soprattutto negli enti di minori dimensioni, dove la coincidenza dei ruoli è frequentemente utilizzata quale soluzione organizzativa.

Nota IFEL sull’esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole

IFEL ha pubblicato una Nota di commento sui principali orientamenti sulle condizioni e modalità di esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole. La normativa sulla natura e classificazione dei rifiuti, il Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006 e s.m.i.), ha delineato con chiarezza la natura di rifiuto speciale per i rifiuti prodotti dalle attività agricole.

La nota evidenzia come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia ormai consolidato un principio di diritto particolarmente rigoroso in materia di esclusione dalla TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali; l’esclusione dal prelievo non consegue automaticamente alla natura dell’attività esercitata, ma presuppone un preciso onere probatorio a carico del contribuente, da assolvere mediante la presentazione della dichiarazione TARI originaria o di variazione, con l’indicazione puntuale delle superfici nelle quali si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e con la dimostrazione dell’avvenuto smaltimento tramite soggetti autorizzati.

La dichiarazione non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenti una condizione sostanziale indispensabile per consentire al Comune di effettuare le necessarie verifiche sui presupposti dell’esenzione. In tale prospettiva, assume rilievo anche il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, che rende necessario un costante aggiornamento della prova relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, pur in presenza della valenza ultrattiva della dichiarazione TARI prevista dalla legge n. 147/2013.

La nota affronta, inoltre, il tema particolarmente delicato delle attività agricole “connesse”, evidenziando le persistenti incertezze interpretative derivanti dalla mancata definizione legislativa del rapporto tra rifiuti urbani e rifiuti prodotti da agriturismi, attività amministrative e ulteriori attività accessorie all’esercizio agricolo. IFEL rileva che un’interpretazione estensiva dell’esclusione dal prelievo rischierebbe di sottrarre integralmente tali attività al servizio pubblico di raccolta, nonostante la concreta produzione di rifiuti urbani del tutto assimilabili a quelli derivanti da attività alberghiere o di ristorazione.

Rendicontazioni contributi straordinari Ministero interno entro il 12 settembre 2026

Con comunicato del 12 maggio 2026, il Ministero dell’interno informa che è stato realizzato il modello informatizzato , tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, per la rendicontazione dei contributi straordinari di cui all’art. 158 del TUEL.

Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero entro il termine ultimo del 12 settembre 2026, pena l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

I progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento:

  • Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023, 2024;
  • Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023.

Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Tenuto conto che l’articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l’obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Si rammenta che al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL.

Si chiarisce che l’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza.

Asili nido: riparto contributo di 450 milioni di euro per l’anno 2026

Con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 10 marzo 2026, è stato definito il riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l’anno 2026, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi, offerto per il 2026.

Le risorse assegnate per il potenziamento del servizio degli asili nido sono vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi, assegnati ogni anno, e soggette alla rendicontazione da parte dei comuni.  Gli utenti obiettivo assegnati e le relative maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontati dall’ente locale scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

– ampliando la disponibilità del servizio:
o negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
o in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
o ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
– trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
o alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
o all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
o agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
– altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
o servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n. 1 e approvato il Bando Tipo n. 2

Con comunicato del 7 maggio 2026, ANAC informa che con delibera n.148, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026, è stato modificato e aggiornato il bando tipo n.1 del 2023, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiornamento, che segue la revisione del bando tipo realizzata nel settembre 2025 a seguito del decreto correttivo n. 209 del 31 dicembre 2024, ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con il parere n. 61 del 13 gennaio 2026, sulla delicata questione della messa a disposizione, tra i primi cinque classificati, della documentazione di gara non verificata dalla stazione appaltante in caso di inversione procedimentale.

Tra le novità più rilevanti, Anac segnala l’introduzione, nel bando tipo e nella domanda di partecipazione, di clausole che prevedono che gli operatori economici dichiarino di aver utilizzato sistemi di Intelligenza Artificiale nella predisposizione dell’offerta o se intendono utilizzarli in fase esecutiva. Tali dichiarazioni dovranno essere rese in conformità alla legge n. 132 del 23 settembre 2025 in tema di intelligenza artificiale e al Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale).

Con l’occasione l’Autorità è intervenuta anche per riformulare più chiaramente alcune clausole del bando tipo e della domanda di partecipazione che si sono rivelate suscettibili di interpretazioni non univoche e per recepire approfondimenti su specifiche tematiche, alcuni dei quali svolti nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico per la predisposizione del Bando Tipo n.2.

Con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026, l’Anac ha approvato il nuovo Bando Tipo n. 2 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea.

Il nuovo schema recepisce le modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 209/2024 e affronta numerosi nodi interpretativi emersi nella prima fase applicativa del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il documento è il risultato del confronto sviluppato nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso l’Autorità con la partecipazione di amministrazioni, centrali di committenza e ordini professionali.

Tra i principali aspetti disciplinati figurano la determinazione dell’importo a base di gara e del valore stimato dell’appalto, i requisiti di partecipazione relativi ai gruppi di lavoro, la revisione prezzi nei servizi di ingegneria e architettura, l’utilizzo del BIM, l’avvalimento professionale e la disciplina del subappalto, con particolare attenzione alle prestazioni specialistiche e alla relazione geologica.

Di particolare interesse anche le nuove clausole dedicate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. In linea con la legge n. 132/2025 e con il Regolamento europeo sull’IA, il bando prevede che gli operatori economici dichiarino l’eventuale utilizzo di sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta o nella fase esecutiva, attestando il rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria vigente.

ANAC: Aggiornato il Fascicolo Virtuale Operatore Economico

È disponibile attraverso il FVOE 2.0 la verifica dell’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, ove previsto, con le modalità già indicate nel bando tipo.

È stato altresì messo a disposizione delle Piattaforme di Approvvigionamento digitale certificate di cui all’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, l’aggiornamento delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità del FVOE al fine di consentire l’esecuzione di dette verifiche attraverso le PAD.

Si ricorda che l’elenco dei documenti resi disponibili attraverso il FVOE è costantemente aggiornato e consultabile nella pagina del servizio:Documenti e informazioni disponibili attraverso il FVOE.

Medie opere: assegnazione risorse per le annualità 2026-2027-2028

Con decreto ministeriale del 1° aprile 2026, sono state assegnate le risorse di cui articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (cd. medie opere) per le annualità 2026-2027-2028. Le istanze trasmesse dai comuni secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025 ai fini dell’assegnazione del contributo per l’annualità 2026-2027-2028 sono riportate nell’Allegato 1, mentre i comuni beneficiari delle risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 139 della legge 145 del 2018, per un importo complessivamente pari ad euro 1.384.417.191,06 sono individuati nell’Allegato 2

L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di assegnazione:
a. per le opere con costo fino a 100.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi;
b. per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro tredici mesi;
c. per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi;
d. per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitré mesi.

Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere finanziate sono effettuati attraverso il sistema Regis. I comuni,
in qualità di soggetti attuatori, assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, alla localizzazione, ai soggetti correlati all’operazione, alle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, ai costi previsionali e alle relative voci di spesa, nonché all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministero dell’interno provvede all’erogazione dei contributi assegnati con il presente decreto agli enti beneficiari nella misura pari:
a. al 20% a titolo di acconto previa verifica dell’affidamento dei lavori coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la lettera di invito in caso di procedura negoziata ovvero con l’affidamento diretto;
b. al 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018;
c. al 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori;
d. al restante 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.

Con comunicato dell’8 maggio 2026, il Ministero dell’interno ha fornito precisazioni in merito alla graduatoria degli enti beneficiari del contributo in oggetto contenuta nell’Allegato 2 al decreto di assegnazione.

Riguardo l’allegato 2 in via preliminare il Ministero chiarisce quanto segue:
– l’importo indicato nella colonna “Richiesta Contributo” corrisponde all’importo richiesto dall’ente in sede di istanza e ammesso a finanziamento;
– l’importo indicato nella colonna “Quota finanziata”, ove presente, corrisponde alla eventuale quota di risorse aggiuntive dell’Ente (a copertura del costo complessivo dell’opera);
– l’importo indicato nella colonna “Costo Complessivo” corrisponde al costo complessivo del progetto candidato a finanziamento (richiesta contributo + eventuale quota finanziata), come indicato dall’ente in sede di istanza.

Rispetto ai criteri di elaborazione della graduatoria viene precisato quanto segue: tenuto conto che l’entità delle istanze pervenute (pari ad € 7.113.390.658,33) ha superato l’ammontare delle risorse disponibili (pari ad € 1.385.444.646,44) la graduatoria è stata predisposta secondo i criteri indicati nell’art. 1, comma 141, della L. 145/2018, laddove è previsto che “L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”

Nello specifico, in applicazione della citata norma, sono stati finanziati con il 50% delle risorse disponibili i comuni ricompresi tra la posizione n. 1 e la posizione n.683 che presentano un risultato di amministrazione negativo (segno grafico “–“) relativo al rendiconto indicato nella colonna “anno rendiconto”.

La residua quota del 50% delle risorse disponibili ha finanziato invece gli Enti con risultato di amministrazione “positivo” ricompresi tra la posizione 684 e la 1475 sulla base della “minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento”.

Il riparto rispetta il criterio di destinazione del 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, in ossequio a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Centri estivi: Avviso finanziamento ai Comuni – annualità 2026

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede, all’articolo 1, comma 222, che, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, è istituito un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Il medesimo articolo, al comma 223 prevede, altresì, che con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, e b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

Le previste attività devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026 e possono essere attuate dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

In data 7 maggio 2026 è stato firmato il sopracitato decreto che prevede, quali destinatari delle risorse, i comuni italiani, ad eccezione di quelli ricompresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della popolazione minorile residente. Le risorse potranno essere integrate con ulteriori, eventuali risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul Fondo a seguito di successivi provvedimenti normativi o amministrativi.

Si informa che, nelle more della registrazione del decreto ministeriale da parte dei competenti organi di controllo, i comuni interessati dovranno manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2026 ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma dedicata. 

I comuni che non abbiamo già provveduto a registrarsi sulla piattaforma per esprimere il proprio interesse a beneficiare del finanziamento, dovranno farlo seguendo le semplici istruzioni illustrate nel manuale.

L’interesse al finanziamento dovrà essere espresso a partire dall’8 maggio 2026, sino al 28 maggio incluso.

Non saranno accettate differenti modalità per manifestare l’interesse da parte dei comuni.

Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2025) e Monitoraggio trimestrale anno 2026

Con la Circolare del 7 maggio 2026, n. 8, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni per l’invio delle
informazioni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001 limitatamente alle seguenti rilevazioni:
a) Monitoraggio trimestrale- anno 2026
b) Relazione allegata al Conto annuale – anno 2025
c) Relazione illustrativa – anno 2025
Con successiva circolare saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione “Conto annuale 2025”.

L’invio dei dati relativi all’anno 2025 avverrà con le stesse modalità e contenuti rispetto alla rilevazione effettuata l’anno precedente per i Comuni, le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane, i Ministeri, le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’invio dei dati in SICO dovrà avvenire entro il 6 giugno 2026.

Modulistica – i modelli di rilevazione relativi al Monitoraggio e alla Relazione allegata sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

Riscossione e nuovi flussi informativi agli enti creditori: definito il sistema di trasmissione mensile dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Con il decreto del 29 aprile 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Modalità di trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente”, attuativo dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, viene disciplinato il sistema dei flussi informativi che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere periodicamente agli enti creditori in relazione alle quote affidate per la riscossione coattiva.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma della riscossione pubblica avviato dal legislatore delegato e mira a rafforzare il livello di trasparenza e monitoraggio a favore degli enti impositori, assicurando una conoscenza costante dello stato delle attività di recupero e delle somme effettivamente riscosse.

Il decreto stabilisce innanzitutto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori, con cadenza mensile e in modalità telematica, specifici flussi informativi riguardanti sia lo stato delle procedure relative alle singole quote affidate sia le riscossioni effettuate nel mese precedente. La trasmissione dovrà avvenire entro la fine di ogni mese secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del decreto.

Particolare attenzione viene riservata alle quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 che risultano temporaneamente escluse dal meccanismo del discarico automatico previsto dalla riforma. Il decreto prevede infatti che tali posizioni siano evidenziate separatamente nei flussi trasmessi agli enti creditori.

Si tratta, in particolare, delle quote per le quali risultano pendenti procedure che impediscono temporaneamente il discarico automatico, quali sospensioni della riscossione, rateazioni, definizioni agevolate, procedure esecutive o cautelari in corso, procedure concorsuali o accordi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rientrano inoltre in tale categoria le posizioni per le quali sia intervenuta una sospensione della riscossione protratta per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, nel quinquennio successivo all’affidamento del carico.

Il decreto disciplina inoltre gli obblighi di pubblicazione in capo all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’allegato tecnico contenente le modalità operative di trasmissione dei flussi sarà reso disponibile nell’area “Servizi agli Enti” del sito istituzionale dell’Agenzia. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto dovrà inoltre essere pubblicato un ulteriore documento tecnico contenente i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati informatici, nonché il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore.