Società partecipate in liquidazione: il Comune non può pagare il compenso del liquidatore

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 160/2026, interviene sul tema del soccorso finanziario alle società partecipate in liquidazione, chiarendo che il Comune socio non può farsi carico del compenso del liquidatore quando il patrimonio sociale sia incapiente. Il principio viene affermato in risposta ad un quesito formulato da un Comune, concernente una società a responsabilità limitata partecipata già posta in liquidazione e priva di risorse sufficienti per remunerare un nuovo liquidatore.

La vicenda prende origine dalla necessità di sostituire il liquidatore in carica, ritenuto inadempiente per la mancata predisposizione degli atti necessari alla chiusura della procedura liquidatoria e alla cancellazione della società dal registro delle imprese. L’ente locale chiedeva quindi se fosse possibile sostenere direttamente, con risorse del proprio bilancio, il compenso del nuovo professionista, al fine di evitare l’aggravamento delle perdite e il rischio di future responsabilità in capo al socio pubblico.

Nel merito, il parere ricostruisce in modo sistematico il rapporto tra disciplina civilistica delle società di capitali e normativa speciale dettata dal d.lgs. n. 175/2016 (TUSP). Il punto di partenza è il principio di autonomia patrimoniale perfetta della società a responsabilità limitata, sancito dall’articolo 2462 del codice civile: delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio, anche quando il socio sia un ente pubblico.

Secondo la Corte, tale principio conserva piena efficacia anche nella fase liquidatoria. Il liquidatore agisce infatti quale organo della società e i costi della liquidazione, compreso il relativo compenso, restano debiti della società stessa. L’eventuale incapienza del patrimonio sociale non determina alcun automatico trasferimento dell’onere sul socio pubblico.

A rafforzare tale conclusione interviene l’articolo 14, comma 5, del TUSP, che introduce il divieto di soccorso finanziario in favore delle società partecipate in perdita. La disposizione impedisce agli enti pubblici, salvo tassative eccezioni, di effettuare trasferimenti straordinari, aumenti di capitale, aperture di credito o altre forme di sostegno economico a favore di società strutturalmente deficitarie.

La Corte chiarisce che il pagamento diretto del compenso del liquidatore da parte del Comune costituisce, nella sostanza, proprio un trasferimento straordinario di risorse pubbliche alla società partecipata. Non assume rilievo la circostanza che il pagamento venga effettuato direttamente al professionista anziché transitare formalmente per la società: sul piano economico e funzionale, l’operazione equivale comunque all’assunzione di una passività sociale da parte dell’ente pubblico.

La Sezione esclude inoltre che possano giustificare l’esborso pubblico il rischio di aggravamento delle perdite, l’eventuale apertura di procedure giudiziali o la prospettata responsabilità del socio ai sensi dell’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile. Tali elementi, osserva la Corte, non trasformano una spesa vietata in un onere legittimamente imputabile al bilancio comunale. Si tratta infatti di valutazioni prognostiche e gestionali che non incidono sulla natura giuridica dell’operazione.

Il parere richiama infine i rimedi già previsti dall’ordinamento societario per fronteggiare l’inerzia del liquidatore, tra cui la revoca, l’azione di responsabilità e persino la cancellazione d’ufficio della società dopo tre anni di mancato deposito dei bilanci di liquidazione. Viene inoltre ricordata la possibilità, rimessa all’autonomia organizzativa dell’ente, di nominare liquidatori che svolgano l’incarico a titolo gratuito, evitando così qualsiasi trasferimento finanziario incompatibile con il TUSP.

Cassazione: il Canone unico patrimoniale ha natura tributaria

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12225/2026, intervengono su una delle questioni più controverse sorte dopo l’introduzione del canone unico patrimoniale, chiarendo definitivamente che il CUP possiede natura tributaria e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.

Il giudizio trae origine da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza nell’ambito di una controversia concernente un avviso di accertamento esecutivo relativo al CUP per esposizioni pubblicitarie. La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava il corretto riparto di giurisdizione: se le controversie sul canone unico dovessero essere devolute al giudice ordinario, al giudice tributario oppure ripartite caso per caso in relazione alla concreta natura della pretesa azionata.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari – TOSAP, ICP, DPA, CIMP – e una prestazione patrimoniale – COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada), pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (a. l’occupazione di aree pubbliche; b. la diffusione di messaggi pubblicitari) «è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario».

Sul piano processuale, la sentenza produce effetti immediati di grande importanza operativa. D’ora in avanti, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni o dai concessionari relativamente al canone unico dovranno essere impugnati davanti al giudice tributario. Viene così meno il rischio di conflitti di giurisdizione e di pronunce contrastanti che aveva caratterizzato i primi anni di applicazione del CUP. La decisione incide anche sul regime processuale applicabile. La riconduzione del canone unico nell’alveo tributario comporta infatti l’applicazione delle regole proprie del processo tributario, comprese quelle relative ai termini di impugnazione, all’onere probatorio, alla sospensione dell’atto e al sistema delle tutele cautelari.

La sentenza presenta inoltre implicazioni rilevanti per gli enti locali sotto il profilo regolamentare e gestionale. Il riconoscimento della natura tributaria del CUP rafforza infatti l’esigenza di conformare regolamenti comunali, attività accertativa e procedure di riscossione ai principi tipici dell’ordinamento tributario, inclusi quelli di legalità, capacità contributiva, motivazione degli atti e tutela del contribuente.

Non meno importante è il riflesso sul sistema della riscossione affidata ai concessionari esterni. La pronuncia consolida la qualificazione pubblicistica dell’attività di accertamento e riscossione del CUP, con possibili ricadute anche sul contenzioso pendente e sulla validità degli atti già notificati.

Anci, Rinnovo CCNL: Nota applicativa e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3

Anci ha pubblicato la nota applic06ativa -Rinnovo CCNL igiene urbana e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3” sottoscritta dalle scriventi Associazioni in data 30 gennaio 2026. Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 9 dicembre 2025, ha dovuto recepire le dinamiche inflattive relative agli anni 2022 e 2023 non intercettati con il precedente rinnovo del CCNL del maggio 2022.

Gli orientamenti riportati nella nota mirano a fornire una lettura condivisa delle scriventi rispetto a tutti gli affidamenti in corso e intendono costituire uno strumento applicativo al fine di coordinare la normativa regolatoria relativa al Metodo Tariffario Rifiuti 2026-2029 ed i maggiori oneri economici rinvenienti dal citato rinnovo del CCNL al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario.

Proprio a tal fine alla nota applicativa sono state allegate le tabelle retributive sottoscritte con le organizzazioni sindacali stipulanti dalla cui analisi emergono i rilevanti aumenti che sono stati sinteticamente riportati nella prima pagina dell’allegato alla nota.

Il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, TUEL deve essere interpretato come riferito esclusivamente all’avanzo libero

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 89/2026, affronta il tema dell’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione da parte di un ente locale in dissesto che opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 250 TUEL e che si trova in situazione di utilizzo della cassa vincolata ex art. 195 TUEL.

Il quesito riguarda la possibilità di applicare le somme accantonate per i rinnovi contrattuali al fine di corrispondere gli arretrati derivanti dai CCNL sottoscritti il 23 febbraio 2026, non rientranti nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione. La questione nasce dal divieto previsto dall’art. 187, comma 3-bis, TUEL, secondo cui l’avanzo di amministrazione “non vincolato” non può essere utilizzato dagli enti che fanno ricorso ad anticipazioni di tesoreria o all’utilizzo di entrate vincolate per spese correnti.

La Sezione, dopo avere ricostruito il quadro normativo e contabile, chiarisce che le quote accantonate del risultato di amministrazione hanno una specifica finalità prudenziale e possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per cui sono state costituite. Nel caso degli accantonamenti per rinnovi contrattuali, tali somme sono destinate a garantire la copertura degli oneri derivanti dalla futura sottoscrizione dei contratti collettivi e, una volta intervenuto il rinnovo, gli arretrati assumono natura di obbligazioni giuridicamente perfezionate e di spese obbligatorie.

La Corte ritiene che il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, TUEL debba essere interpretato come riferito esclusivamente all’avanzo libero e non anche alle quote accantonate o vincolate. Tale conclusione viene fondata sia sull’evoluzione storica della norma, sia sull’interpretazione già adottata dalla Sezione Autonomie nei questionari ai revisori degli enti locali, sia sulla finalità stessa degli accantonamenti, che perderebbero utilità se non potessero essere impiegati proprio quando si verifica l’evento per cui erano stati costituiti.

Ne consegue che anche un ente in dissesto, pur trovandosi in situazione di utilizzo della cassa vincolata, può applicare le quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati contrattuali derivanti dal rinnovo dei CCNL, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti procedurali e contabili previsti dalla disciplina dell’avanzo. Resta comunque possibile, in alternativa, finanziare tali spese mediante economie di bilancio già conseguite.

Esclusione voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa di personale

Con deliberazione n. 43/2026, la Corte dei conti, Sez. Marche, pur dichiarando inammissibile sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere formulata dal Segretario comunale di un Comune, ha comunque svolto alcune considerazioni interpretative in ordine all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 19/2026, relativo all’esclusione di determinate voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa del personale.

In particolare, l’Ente rappresenta che, secondo alcune interpretazioni operative, per il principio di omogeneità la suddetta esclusione dovrebbe operare sia sulla spesa attuale sia sulla spesa storica di riferimento. Tale impostazione appare tuttavia suscettibile di neutralizzare gli effetti della norma, soprattutto nei casi in cui la spesa attuale per il segretario sia inferiore a quella storica. L’Ente chiede, pertanto, di chiarire se: l’esclusione debba operare sia sul dato storico sia su quello attuale; ovvero se, in coerenza con la ratio della norma, sia possibile escludere tali voci dal solo dato attuale.

L’art. 3, comma 3, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (medio tempore convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50): recita: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell’ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell’area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater l. 27 dicembre 2006, n. 296: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.”

La Sezione osserva che, sul piano letterale e sistematico, apparirebbe “prima facie plausibile” un’interpretazione fondata su esigenze di coerenza logica e omogeneità di calcolo, tale da escludere la spesa retributiva del segretario comunale sia dal dato storico sia da quello attuale oggetto di confronto. Secondo il principio di omogeneità richiamato dalla magistratura contabile, l’esclusione delle voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa del personale deve operare in modo coerente sia sul dato della spesa attuale sia su quello della spesa storica utilizzata come parametro di raffronto. Diversamente, il confronto tra aggregati non omogenei determinerebbe effetti distorsivi, vanificando la finalità della norma derogatoria. In tale prospettiva, la Corte dei conti ha ritenuto plausibile un’interpretazione che neutralizzi le medesime componenti retributive tanto nel calcolo del limite vigente quanto nella determinazione della base storica di riferimento, al fine di garantire coerenza logica e correttezza metodologica del confronto contabile.

Referto Corte dei conti Piemonte su incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 42/2026/SRCPIE/VSC, ha approvato il referto inerente gli “Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca (art. 1, comma 173, l. n.266/2005) e l’esercizio della potestà regolamentare nella materia degli incarichi esterni (art.3, comma 56, L. N.244/2007)”.

La disciplina degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni attribuisce alle Sezioni regionali della Corte dei conti due distinti livelli di controllo. Il primo riguarda gli enti locali ed è finalizzato alla verifica della potestà regolamentare esercitata in materia di incarichi di collaborazione autonoma. In particolare, gli enti devono adottare regolamenti che definiscano limiti, criteri e modalità di conferimento degli incarichi, trasmettendone un estratto alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.

Il secondo livello di controllo interessa tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e concerne i singoli atti di affidamento di incarichi esterni di importo superiore a 5.000 euro. Tali atti devono essere trasmessi alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo sulla gestione.

Con riferimento alla soglia dei 5.000 euro, la Sezione ha chiarito che il parametro rilevante non coincide con la spesa complessiva sostenuta dall’amministrazione comprensiva di oneri fiscali e contributivi, bensì con il compenso effettivamente corrisposto al professionista al netto degli oneri di legge, secondo quanto affermato dalla deliberazione n. 54/2021/SRCPIE/INPR.

Il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza è ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, secondo un orientamento interpretativo tradizionalmente restrittivo. La normativa, infatti, privilegia lo svolgimento delle funzioni istituzionali mediante l’organizzazione interna e il personale dipendente, consentendo l’affidamento di incarichi esterni solo in situazioni eccezionali e adeguatamente motivate.

In tale quadro, il comma 5-bis dell’art. 7, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, ha vietato alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione caratterizzati da prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro. La norma prevede, inoltre, la nullità dei relativi contratti e la responsabilità erariale, nonché eventualmente dirigenziale, del soggetto che li sottoscrive.

Il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni è subordinato al rispetto dei rigorosi presupposti previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, l’incarico deve riguardare attività coerenti con le competenze istituzionali dell’ente e con specifici obiettivi o progetti, risultando funzionale alle esigenze dell’amministrazione. È inoltre necessario che l’ente accerti preventivamente l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne.

La prestazione deve avere carattere temporaneo ed elevata qualificazione professionale, senza possibilità di rinnovo. L’eventuale proroga è ammessa solo in via eccezionale, per il completamento del progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, senza incremento del compenso originariamente stabilito. Devono essere previamente determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico, evitando elementi che possano assimilare il rapporto a lavoro subordinato.

L’affidamento deve avvenire mediante procedure comparative adeguatamente pubblicizzate e, per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è richiesta anche la valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria. Inoltre, le amministrazioni sono tenute a disciplinare e pubblicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

L’attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte sull’esercizio 2025 ha verificato, sia sui regolamenti sia sugli atti di conferimento degli incarichi esterni, il rispetto della disciplina prevista dalla normativa statale in materia di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Dall’analisi è emerso un quadro generalmente conforme ai parametri normativi, pur con alcune criticità relative alla corretta individuazione dell’organo competente all’adozione dei regolamenti, alla distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, alla disciplina delle procedure comparative, alla corretta regolazione delle proroghe e alla puntuale ricognizione delle professionalità interne. Gli enti interessati hanno tuttavia provveduto ad adeguare tempestivamente i propri regolamenti alle prescrizioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali.

Con riferimento agli atti di spesa, le verifiche non hanno evidenziato profili di illegittimità sostanziale, ma hanno fatto emergere alcune criticità procedurali, tra cui ricognizioni interne non sufficientemente documentate, programmazione non coerente dei cronoprogrammi, carenze negli obblighi di pubblicità, rischi di assimilazione a rapporti parasubordinati, irregolarità contabili e genericità dell’oggetto di alcuni incarichi. In diversi casi, inoltre, gli atti sono stati restituiti agli enti in quanto estranei all’ambito applicativo degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

La Sezione richiama pertanto gli enti alla necessità di rafforzare le prassi di corretta gestione degli incarichi esterni, assicurando adeguata motivazione circa l’impossibilità di utilizzare risorse interne, effettive procedure comparative, pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, corretta gestione contabile e rigorosa temporaneità degli incarichi, limitando le proroghe ai soli casi eccezionali consentiti dalla legge.

FAQ Arconet: facoltà di impiego della quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto

In data 29 aprile 2026, la Commissione Arconet ha pubblicato La FAQ N. 58 in merito alla facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione del rendiconto di gestione, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del FCDE, per finanziare lo stanziamento del fondo crediti nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

La Commissione evidenzia che nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione dell’esercizio X, le voci riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sono valorizzate seguendo le specifiche indicazioni riguardanti tale fondo riportate nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011). L’eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la quota che può essere svincolata ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l’esercizio X+1).

L’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, prevede la stessa disciplina per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compresi i relativi organi consiliari e i loro organismi ed enti strumentali.

Nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione X, la quota del FCDE che l’ente decide di svincolare per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio X+1 è registrata tra gli “altri accantonamenti”, con il segno positivo nelle colonne d) ed e).

Al riguardo, la Commissione ricorda che il risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre è definitivamente accertato con l’approvazione del rendiconto e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, rideterminando l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ivi accantonato attraverso ulteriori svincoli ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto. L’utilizzo effettivo, in parte o per l’intero importo, della quota del FCDE svincolata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X al fine di finanziare il FCDE stanziato nell’esercizio X+1 del bilancio di previsione, richiede una successiva delibera di variazione del bilancio.

In ogni caso, l’ente deve operare, nel rispetto del principio generale della prudenza, in considerazione della propria situazione finanziaria.

Se entro la fine dell’esercizio X+1 la variazione di bilancio non è formalmente deliberata, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio X risulterà non utilizzata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X+1. Infatti, sia l’articolo 187, comma 2, del TUEL, sia l’articolo 42, comma 7, del Dlgs 118/2011, prevedono che la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità svincolata può essere utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è soggetto ai limiti previsti per gli enti in disavanzo, dall’articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.