Norma sulla contabilizzazione dei saldi delle Città metropolitane e delle Province

La legge di bilancio 2026 interviene sulla contabilizzazione del concorso alla finanza pubblica delle Province e delle Città metropolitane, introducendo specifiche modalità operative finalizzate a garantire maggiore trasparenza e coerenza nella rappresentazione delle poste di bilancio.

L’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce infatti che gli enti interessati debbano applicare il principio contabile generale dell’integrità nella registrazione dei contributi attribuiti ai sensi dei commi 783 e 784 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e delle somme connesse al concorso alla finanza pubblica previsto dalla normativa vigente.

La disposizione impone di accertare integralmente in entrata i contributi spettanti e, contestualmente, di impegnare in spesa gli importi relativi al concorso alla finanza pubblica e agli eventuali valori negativi dei contributi attribuiti. Per la quota corrispondente ai contributi accertati, gli enti dovranno inoltre procedere all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata, assicurando così una corretta rappresentazione contabile delle operazioni.

A supporto dell’applicazione della nuova disciplina, il Ministero dell’interno ha reso disponibili gli appositi prospetti contenenti gli importi da iscrivere nei documenti di bilancio. In particolare, nella parte entrata dovrà essere accertato l’importo indicato nella colonna contrassegnata con la lettera “A”, comprensivo dei contributi attribuiti e delle eventuali risorse aggiuntive confluite nei fondi perequativi. Nella parte spesa, invece, dovrà essere impegnato l’importo riportato nell’ultima colonna contrassegnata con la lettera “B”, che rappresenta il concorso residuale netto alla finanza pubblica e gli eventuali valori negativi dei contributi riconosciuti. Il concorso residuale netto alla finanza pubblica dovrà essere versato entro il 31 maggio di ciascun anno al seguente IBAN IT73U0100003245BE00000002EA.

La finalità dell’intervento normativo è quella di superare modalità di contabilizzazione che potevano determinare una rappresentazione parziale dei flussi finanziari, rafforzando la leggibilità dei documenti contabili e la confrontabilità dei dati tra enti.

Restituzione delle anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione

Con comunicato del 26 maggio scorso, la Direzione Centrale della Finanza Locale conferma che, per l’anno 2026 e fino ad eventuale nuova comunicazione, le anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali devono essere restituite, sia come QUOTA INTERESSI che come QUOTA CAPITALE, sul capitolo di contabilità speciale n. CS-348-0005727 – FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO.
IBAN: IT35P0100004306CS0000006577

Certificazione servizi conferiti in gestione associata alle unioni di comuni ed alle comunità montane anno 2026

Con decreto del Ministero dell’interno del 26 maggio 2026 è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2026.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. La trasmissione della certificazione, anche quest’anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.

Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2023

Con la Circolare n. 52/2026, la Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce chiarimenti in merito alla certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2023 per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali in dissesto finanziario ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Con decreto del Ministro dell’interno del 3 1/03/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 08/04/2026, sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per l’ anno 2023. Tali certificati devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 30
giugno 2026, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente loca le interessato.

La Circolare rammenta che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti,  ammortamenti e interessi passivi” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

Si ricorda che l’art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all’art. 243, comma 2 lett. a) prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

Anac, Offerta tecnica: la stazione appaltante può oscurare solo dati contenenti segreti commerciali

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, ha ribadito un principio di particolare rilevanza operativa: la stazione appaltante non può procedere a oscuramenti generalizzati degli atti di gara, poiché deve garantire agli operatori economici interessati la piena possibilità di verificare la correttezza del procedimento e, se del caso, di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa davanti al giudice amministrativo.

L’unica eccezione riguarda l’offerta tecnica, limitatamente alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l’oscuramento non opera automaticamente; è necessario che l’operatore economico abbia formulato una specifica richiesta motivata e che la stazione appaltante ne abbia riconosciuto la fondatezza.

L’orientamento trova conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, che ha evidenziato come il legislatore abbia già effettuato a monte il necessario bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza e quello alla trasparenza. Ne consegue che, per i documenti resi disponibili attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento, non vi è ragione di oscurare dati, notizie o informazioni, fatta salva la particolare tutela riconosciuta ai segreti tecnici e commerciali.

Il principio è stato recepito anche nell’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, approvato dall’ANAC con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, contribuendo a consolidare un orientamento interpretativo ormai definito.

La disciplina trova il proprio fondamento nell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che prevede la piena accessibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali e di tutti gli atti, dati e informazioni che hanno condotto all’aggiudicazione. La medesima regola si applica, in via reciproca, ai documenti relativi agli operatori economici classificatisi nei primi cinque posti della graduatoria, consentendo un controllo effettivo sulla legittimità delle valutazioni svolte dalla commissione di gara.

Fondo risorse decentrate: come gestire gli incrementi arretrati previsti dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024

L’ARAN, con il parere prot. 37357/2026 del 18 maggio scorso, fornisce chiarimenti in merito alla gestione degli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 58 del contratto sottoscritto il 23 febbraio 2026.

L’Aran ha precisato che, come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022. Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.

Con riferimento all’assoggettamento dei richiamati incrementi all’art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, detti incrementi sono espressamente esclusi dal suddetto limite in base alle previsioni di cui all’art. 11 del D.L. 135/2018.

Analoga conclusione riguarda gli incrementi disciplinati dal comma 2 dell’art. 58, che attribuisce agli enti la facoltà di incrementare, in relazione alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili del Fondo e quelle destinate alle elevate qualificazioni fino allo 0,22% del monte salari 2021. Anche tali risorse, essendo fondate su una specifica previsione legislativa, restano escluse dall’applicazione del limite al salario accessorio previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

 

Part-time e rientro a tempo pieno: quando l’amministrazione può richiederlo

Con l’orientamento applicativo n. 37362, Aran ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per l’amministrazione di richiedere il rientro a tempo pieno di un dipendente che, originariamente assunto a tempo pieno, abbia successivamente trasformato il proprio rapporto di lavoro in part-time.

L’Agenzia, nel richiamare la disciplina contenuta nell’art. 53 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, evidenzia come la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale avvenga esclusivamente mediante accordo scritto tra le parti. Nello stesso accordo può essere eventualmente previsto un termine di durata del regime di part-time, al cui scadere il rapporto torna automaticamente alle condizioni originarie.

Secondo l’interpretazione dell’ARAN, l’amministrazione non può unilateralmente imporre il rientro a tempo pieno per il solo fatto che siano emerse esigenze organizzative o di servizio. La possibilità di far cessare il regime di part-time prima della volontà del lavoratore sussiste soltanto qualora, al momento della trasformazione, sia stato espressamente concordato un termine di durata nell’accordo individuale sottoscritto dalle parti.

In assenza di tale previsione, il rapporto a tempo parziale mantiene la propria efficacia e non può essere modificato unilateralmente dall’ente. Resta invece riconosciuto al dipendente il diritto di richiedere il ritorno al tempo pieno secondo le modalità e i termini stabiliti dal contratto collettivo.

Pertanto, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituisce il risultato di un accordo tra le parti e, come tale, non può essere successivamente modificata in via unilaterale dall’amministrazione, salvo i casi espressamente previsti dall’accordo stesso o dalla normativa vigente.

Nuovo questionario fabbisogni standard FC100: scadenza il 17 luglio 2026

È stato reso disponibile il questionario Unico FC100 per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2024, finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”).

Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di
spesa di ogni comune.

Il termine di scadenza per l’invio dei questionari FC100 è il 17 luglio 2026 (sessanta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta in data 18 maggio 2026, del DM Mef-Ragioneria generale dello Stato di avvio della rilevazione).

Si divide in due moduli:

  • dati strutturali;
  • dati contabili.

Il primo modulo, dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le diverse funzioni e si compone dei seguenti quadri:

  • Quadro A (Quadro 1/6) – Elementi specifici dell’Ente Locale e del territorio
  • Quadro B (Quadro 2/6) – Forme di gestione del servizio
  • Quadro C (Quadro 3/6) – Elementi specifici relativi al servizio di trasporto pubblico locale e al servizio smaltimento rifiuti
  • Quadro E (Quadro 4/6) – Unità locali utilizzate per lo svolgimento delle attività e personale docente
  • Quadro F (Quadro 5/6) – Dotazioni strumentali
  • Quadro M (Quadro 6/6) – Servizi svolti
  • Report utilizzo del servizio Asilo Nido sul territorio

Il modulo dati strutturali del questionario FC100U-2026 non cambia in maniera significativa rispetto ai precedenti questionari; tuttavia le informazioni richieste sono più puntuali e fondamentali per il calcolo del fabbisogno standard ed occorre pertanto raccogliere i dati con attenzione per evitare tagli al proprio fondo di solidarietà.

Il secondo modulo, dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, oltre ai valori riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio, facendo riferimento al Rendiconto 2024:

  • Quadro S (Quadro 1/6) – Spese correnti
  • Quadro X (Quadro 2/6) – Entrate
  • Quadro D (Quadro 3/6) – Personale
  • Quadro W (Quadro 4/6) – Informazioni aggiuntive sulla spesa per i rifiuti
  • Quadro Y (Quadro 5/6) – Scheda informativa sul calcolo della spesa corrente di riferimento
  • Quadro I (Quadro 6/6) – Indicatori aggiuntivi per il calcolo dei fabbisogni standard

Novità del quadro X (entrate) è rappresentata dalla precompilazione delle entrate relative agli obiettivi di servizio (F.E.L.S. 2024); i valori del rigo X0A sono precompilati automaticamente dal sistema nel seguente modo:

  • per le Funzioni di istruzione pubblica con le risorse assegnate degli obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti con disabilità;
  • per le Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) come somma di due importi precompilati: le risorse assegnate degli obiettivi di servizio dei servizi sociali e degli asili nido;
  • per il Servizio di asili nido con le risorse assegnate degli obiettivi di Servizio degli asili nido.

Il rigo X00 è determinato pertanto automaticamente dal sistema come somma dei righi X0A e X0B e funge esclusivamente da riepilogo, non richiedendo una compilazione autonoma da parte dell’ente.

Inoltre nella medesima sezione sono richieste informazioni relative all’avanzo vincolato di amministrazione, esclusivamente per le sole Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) e/o al solo Servizio di asili nido.

In particolare:

  • al rigo X11 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2023;
  • al rigo X12 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2024.

Canone Unico, la Circolare del MEF: Scatta l’obbligo di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie entro il 14 ottobre 2026

Con la circolare n, 1/D del 22 maggio 2026, il Dipartimento delle Finanze fornisce indicazioni in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul sito internet del Dipartimento delle finanze, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, sulla natura tributaria del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con la sentenza sopra richiamata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema della natura giuridica del canone in oggetto, stabilendo il principio di diritto secondo il quale lo stesso “ha, in ogni caso, natura tributaria”, affermando, conseguentemente, la giurisdizione del giudice tributario. Alla luce del chiaro disposto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, una delle conseguenze è che, dal 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie del canone unico:

  • rientrano tra gli atti tributari locali;
  • devono essere trasmesse al MEF tramite Portale del federalismo fiscale;
  • acquistano efficacia solo con la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Si supera quindi il precedente orientamento ministeriale che qualificava il canone come entrata patrimoniale, escludendolo dagli obblighi di pubblicazione ministeriale. Ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati dai comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento ai fini della relativa pubblicazione, che deve essere eseguita, a cura del MEF, entro il 28 ottobre del medesimo anno. La pubblicazione entro tale ultima data costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità dei medesimi per l’anno di riferimento.

considerato che la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata il 1° maggio 2026, il Dipartimento ritiene che per l’anno d’imposta 2026:
➢ è ormai spirato, in data 28 febbraio 2026, il termine per l’adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, da parte degli enti locali, con la conseguenza che per tale anno non possono essere più adottati nuovi atti deliberativi;
➢ i comuni hanno l’obbligo di trasmettere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie eventualmente già adottate per l’anno 2026;
➢ in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti. Ad esempio, se il comune ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti – lo stesso deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021.

Calcolo incentivi delle funzioni tecniche sulle concessioni

Con deliberazione n. 184/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, si è espressa in merito alla corretta determinazione del valore della concessione su cui calcolare gli incentivi tecnici, di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.

La Corte dei conti evidenzia che gli incentivi tecnici previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici debbano essere letti alla luce del principio del risultato introdotto dal d.lgs. n. 36/2023. La finalità della disciplina è quella di favorire la reinternalizzazione di attività tecniche e professionali tradizionalmente affidate a soggetti esterni, così da incrementare efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, valorizzando al contempo le competenze del personale interno. In tale prospettiva, gli incentivi non possono essere riconosciuti sulla base di meri adempimenti formali o automatismi retributivi, ma devono essere strettamente collegati alla concreta qualità delle prestazioni rese e al raggiungimento dei risultati attesi. La corresponsione del beneficio economico richiede quindi una valutazione sostanziale dell’attività svolta dal personale coinvolto nelle diverse fasi del ciclo dell’appalto o della concessione.

Richiamando l’articolo 1, comma 4, del Codice, la Corte sottolinea che il principio del risultato costituisce criterio prioritario sia per l’esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni sia per l’attribuzione degli incentivi al personale tecnico e amministrativo. Da ciò deriva un preciso obbligo in capo alle stazioni appaltanti: predisporre adeguati strumenti regolamentari e sistemi di programmazione e valutazione capaci di collegare l’erogazione degli incentivi all’effettivo merito e ai risultati conseguiti.

Con riferimento alla determinazione dell’incentivo, viene ribadito che l’articolo 45 del Codice non stabilisca importi fissi, ma individua soltanto un limite massimo pari al 2% dell’importo posto a base della procedura di affidamento. La concreta misura dell’incentivo, così come i criteri di riparto tra le diverse figure professionali, è rimessa all’autonomia regolamentare e negoziale dell’ente.

Particolarmente rilevante è il chiarimento relativo alle concessioni. Secondo la Corte, il valore da assumere come base di calcolo degli incentivi non coincide con il solo canone concessorio, ma deve essere determinato ai sensi dell’articolo 179 del Codice dei contratti pubblici, prendendo in considerazione il fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, comprensivo di tutti i vantaggi economici derivanti dalla gestione. La delibera precisa inoltre che gli enti possono prevedere modalità alternative di remunerazione delle funzioni tecniche e possono anche correlare l’erogazione degli incentivi agli incassi effettivamente realizzati dal concessionario, purché tale scelta sia disciplinata espressamente nel regolamento interno.

Ciò significa che il valore della concessione deve essere parametrato al fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, al netto dell’IVA, includendo tutti gli elementi economicamente rilevanti: corrispettivi, vantaggi finanziari, sovvenzioni, opzioni contrattuali e ulteriori componenti suscettibili di concorrere alla determinazione del valore economico dell’operazione. La Corte richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il valore della concessione non può essere ancorato esclusivamente al canone corrisposto all’amministrazione concedente, ma deve tenere conto del complessivo volume d’affari generato dalla gestione del servizio nei confronti dell’utenza.

L’effetto pratico di tale impostazione è particolarmente rilevante. Nei contratti concessori di maggiore valore economico, infatti, la base di calcolo degli incentivi potrebbe raggiungere importi considerevoli. Proprio per questo motivo la Corte evidenzia come gli enti possano valutare l’adozione di differenti sistemi remunerativi, purché disciplinati in maniera puntuale dal regolamento interno.

La Corte ribadisce poi che gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività tassativamente indicate nell’Allegato I.10 del Codice. Non è quindi consentita alcuna estensione analogica delle funzioni incentivabili. L’erogazione resta subordinata all’effettivo svolgimento di attività tecniche concretamente accertate. Sul piano finanziario, viene richiamato il principio di invarianza finanziaria previsto dall’articolo 228 del Codice, secondo cui gli incentivi non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti devono pertanto garantire la copertura delle relative spese all’interno delle risorse già stanziate nei quadri economici degli interventi, compresi gli oneri IRAP.

Infine, la Corte chiarisce che la definizione dei tempi di liquidazione degli incentivi rientra nella discrezionalità dell’ente, purché ogni pagamento sia preceduto dalla verifica dell’attività effettivamente svolta e siano previsti meccanismi di recupero delle somme eventualmente erogate in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.