Con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 10 marzo 2026, è stato definito il riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l’anno 2026, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi, offerto per il 2026.
Le risorse assegnate per il potenziamento del servizio degli asili nido sono vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi, assegnati ogni anno, e soggette alla rendicontazione da parte dei comuni. Gli utenti obiettivo assegnati e le relative maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontati dall’ente locale scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:
– ampliando la disponibilità del servizio:
o negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
o in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
o ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
– trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
o alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
o all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
o agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
– altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
o servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

