Funzionamento giunta dopo dimissioni di un’assessora e mancata sua sostituzione. Validità atti deliberati

Con il parere n. 2726 del 27 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno è tornato ad affrontare un tema che continua a generare rilevanti criticità applicative negli enti locali: il rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali e le conseguenze derivanti dalle dimissioni di un assessore appartenente al genere sottorappresentato.

La questione trae origine dalla richiesta formulata dal segretario di un Comune con popolazione pari a circa 14.600 abitanti, nel quale la giunta, originariamente composta dal sindaco e da cinque assessori nel rispetto della quota minima di rappresentanza femminile prevista dalla legge, si è successivamente ridotta a quattro assessori a seguito delle dimissioni di una componente donna. La nuova composizione dell’organo esecutivo determina così una presenza femminile inferiore alla soglia del 40 per cento stabilita dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014.

La norma, ormai consolidata nel sistema ordinamentale degli enti locali, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Si tratta di una disposizione che la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente qualificato non come mero criterio programmatico, ma quale parametro cogente di legittimità dell’azione amministrativa.

Il Ministero richiama, in primo luogo, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, espresso con la sentenza n. 4626 del 5 ottobre 2015, secondo cui il principio di equilibrio di genere deve trovare applicazione non soltanto al momento della formazione iniziale della giunta successivamente alle elezioni, ma anche in occasione delle nomine effettuate nel corso della consiliatura. Una diversa interpretazione consentirebbe infatti un agevole aggiramento della disciplina mediante sostituzioni assessorili idonee ad alterare gli equilibri previsti dalla legge.

Il parere ministeriale assume particolare rilievo perché chiarisce che l’eventuale deroga al principio di rappresentanza di genere costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale. L’effettiva impossibilità di reperire soggetti appartenenti al genere sottorappresentato disponibili ad assumere l’incarico assessorile deve infatti essere dimostrata in modo rigoroso attraverso un’adeguata istruttoria amministrativa.

Sul punto il Ministero richiama numerosi pronunciamenti giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno progressivamente innalzato il livello di approfondimento richiesto agli enti locali. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 406 del 2016, aveva già evidenziato come l’impossibilità di garantire la presenza dei due generi dovesse essere “adeguatamente provata”. Successivamente, il TAR Molise, con la sentenza n. 243 del 2023, ha individuato nell’avviso pubblico uno strumento idoneo a garantire trasparenza e massima apertura nella ricerca delle candidature disponibili. Ancora più significativa appare la recente sentenza del TAR Campania n. 1087 del 10 febbraio 2025, richiamata dal Ministero, nella quale si afferma che la natura fiduciaria della carica assessorile non consente di limitare la ricerca alle sole persone appartenenti alla medesima lista o coalizione politica del sindaco.

Quest’ultimo passaggio assume una portata particolarmente incisiva sul piano operativo. La giurisprudenza amministrativa sembra infatti orientata a ritenere insufficiente una mera verifica interna agli equilibri politici originari della maggioranza, imponendo invece al sindaco un’attività istruttoria ampia e concretamente verificabile. Non basta dunque affermare genericamente l’assenza di disponibilità femminili; occorre documentare le iniziative effettivamente intraprese per individuare possibili candidate e motivare puntualmente le ragioni che impediscono il raggiungimento della quota prevista dalla legge.

Il Ministero ribadisce quindi che la permanenza di una composizione non conforme alla normativa può trovare giustificazione solo in presenza di una comprovata impossibilità oggettiva e temporanea, adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina o negli atti correlati. In assenza di tale dimostrazione, la mancata ricostituzione dell’equilibrio di genere espone l’ente a possibili impugnative davanti al giudice amministrativo.

Particolarmente delicata è poi la questione relativa alla validità delle deliberazioni adottate dalla giunta nelle more della sostituzione dell’assessore dimissionario. Sul punto il parere ministeriale richiama il precedente parere del Consiglio di Stato n. 93 del 15 gennaio 2015, che distingue due differenti situazioni.

Nel caso in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso la composizione della giunta, l’organo continua a ritenersi validamente costituito sino all’eventuale pronuncia che ne accerti l’illegittimità. Trova infatti applicazione il principio di continuità dell’azione amministrativa, con la conseguenza che gli atti adottati nel frattempo conservano efficacia.

Diversa è invece l’ipotesi in cui la composizione irregolare non venga impugnata nei termini di legge. In tale situazione gli atti deliberativi, se non contestati, divengono inoppugnabili e acquisiscono stabilità definitiva.

Applicando tali principi al caso concreto, il Ministero conclude che le deliberazioni adottate dalla giunta composta dal sindaco e da quattro assessori, pur in presenza di una temporanea violazione dell’equilibrio di genere determinata dalle dimissioni dell’assessore donna, devono ritenersi valide ove non impugnate.

Il parere conferma dunque un orientamento ormai consolidato: il principio di parità di genere nelle giunte comunali rappresenta un vincolo sostanziale dell’organizzazione amministrativa locale e non un adempimento meramente formale limitato al momento genetico dell’organo. Allo stesso tempo, tuttavia, viene salvaguardata la continuità dell’azione amministrativa, evitando che la temporanea irregolarità compositiva determini automaticamente l’invalidità degli atti adottati dall’esecutivo comunale.

Parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti

Le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo. Il Ministero dell’interno, con parere del 9 giugno 2023, ricorda che ai sensi del comma 137 dell’art.1 della legge n. 56/2014 nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n. 215/2012, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere “adeguatamente provata”. Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell’assessore esterno al consiglio, un’ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Quorum strutturale per la validità della riunione della giunta comunale

I componenti la giunta comunale nei cui confronti, per l’argomento all’ordine del giorno, sia ricorribile il dovere di astensione ex articolo 78, comma 2, TUEL, concorrono comunque alla formazione del quorum strutturale per la validità della seduta, pur non potendo votare sull’argomento. Pertanto, in assenza di una specifica regolamentazione comunale, la giunta potrà regolarmente deliberare con il raggiungimento del quorum funzionale della maggioranza dei membri votanti. Inoltre, la sottoscrizione della procura alla lite, in quanto atto dovuto e vincolato, non può far incorrere il sindaco nella violazione del dovere di astensione.

Del resto ciò corrisponde al dato letterale della norma che richiedendo l’astensione dalla discussione e dalla votazione presuppone, comunque, la presenza nel consesso e, dunque, il conteggio ai fini del quorum strutturale necessario per la validità della seduta anche dei quei membri che, in relazione ai diversi punti in trattazione, potrebbero potenzialmente trovarsi in conflitto di interesse.
Una diversa interpretazione della norma, in assenza come nel caso in esame di disposizione regolamentari sul funzionamento della giunta comunale, porterebbe a conclusioni non accettabili, potendosi altrimenti prefigurare casi di paralisi decisionale dell’ente locale per l’impossibilità di deliberare regolarmente su specifici argomenti, magari urgenti e indifferibili.

È il chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno sulla ricorrenza delle condizioni preclusive ex art.78 comma 2 del TUEL e sul quorum strutturale per la validità della riunione della giunta comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riunioni di giunta comunale da remoto. Fase post pandemica. Numero legale dei componenti

La norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista, anche dopo il superamento della fase emergenziale (disciplinata dall’art.73, c.1, del d.l. n.18/2020), potrà trovare applicazione solo nel momento dell’eventuale esplicita previsione legislativa. È la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla modifica di una norma statutaria attualmente in esame dal Comune istante, che preveda il quorum strutturale della metà più uno dei componenti, al fine della validità delle sedute di giunta, che possa essere garantito anche mediante la partecipazione da remoto di uno o più assessori, anche al termine della situazione emergenziale.
Il Ministero ricorda che ai sensi dell’art. 73, comma 1 del DL 18/2020 i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi, fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente previsto fino al 31 luglio 2021 dall’art. 11 del DL 52/2021), secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del TUEL, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. La norma lascia la “facoltà” (e, dunque, non l’obbligo) agli enti locali – sulla base dell’inciso “possono riunirsi secondo tali modalità” – di scegliere per le sedute degli organi collegiali il sistema di videoconferenza in luogo della presenza fisica ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi – e per analogia anche degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo, al contempo, che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza. L’art.73, quale norma emergenziale, consentendo, dunque, le riunioni degli organi collegiali da remoto anche nei riguardi degli enti “che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” affida al sindaco (che presiede la giunta) l’individuazione dei relativi strumenti in urgenza, ma non potrebbe essere intesa quale interpretazione autentica delle disposizioni del TUEL nel senso che tale previsione possa operare in via ordinaria. L’inciso in parola legittima, invece, nella fase pandemica, l’applicazione degli eventuali regolamenti che fossero già stati adottati dalle amministrazioni comunali, ma non sembra consentirne l’applicazione anche nella fase post pandemica, ossia dopo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri o, comunque, oltre i limiti temporali previsti dalle norme di legge. Pertanto, la norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista anche dopo il superamento della fase emergenziale, potrà trovare applicazione solo nel momento della eventuale esplicita previsione da parte della legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION