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Esclusione voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa di personale

Con deliberazione n. 43/2026, la Corte dei conti, Sez. Marche, pur dichiarando inammissibile sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere formulata dal Segretario comunale di un Comune, ha comunque svolto alcune considerazioni interpretative in ordine all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 19/2026, relativo all’esclusione di determinate voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa del personale.

In particolare, l’Ente rappresenta che, secondo alcune interpretazioni operative, per il principio di omogeneità la suddetta esclusione dovrebbe operare sia sulla spesa attuale sia sulla spesa storica di riferimento. Tale impostazione appare tuttavia suscettibile di neutralizzare gli effetti della norma, soprattutto nei casi in cui la spesa attuale per il segretario sia inferiore a quella storica. L’Ente chiede, pertanto, di chiarire se: l’esclusione debba operare sia sul dato storico sia su quello attuale; ovvero se, in coerenza con la ratio della norma, sia possibile escludere tali voci dal solo dato attuale.

L’art. 3, comma 3, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (medio tempore convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50): recita: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell’ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell’area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater l. 27 dicembre 2006, n. 296: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.”

La Sezione osserva che, sul piano letterale e sistematico, apparirebbe “prima facie plausibile” un’interpretazione fondata su esigenze di coerenza logica e omogeneità di calcolo, tale da escludere la spesa retributiva del segretario comunale sia dal dato storico sia da quello attuale oggetto di confronto. Secondo il principio di omogeneità richiamato dalla magistratura contabile, l’esclusione delle voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa del personale deve operare in modo coerente sia sul dato della spesa attuale sia su quello della spesa storica utilizzata come parametro di raffronto. Diversamente, il confronto tra aggregati non omogenei determinerebbe effetti distorsivi, vanificando la finalità della norma derogatoria. In tale prospettiva, la Corte dei conti ha ritenuto plausibile un’interpretazione che neutralizzi le medesime componenti retributive tanto nel calcolo del limite vigente quanto nella determinazione della base storica di riferimento, al fine di garantire coerenza logica e correttezza metodologica del confronto contabile.

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