Fondo sentenze esecutive, Anno 2026

Con decreto del Ministero dell’interno del 13 marzo 2026 è stato approvato il modello di certificazione riguardante il contributo, per l’anno 2026, destinato ai comuni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2025, n.199, risultano obbligati a sostenere spese derivanti da sentenze di risarcimento esecutive conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegati, verificatisi entro la data di entrata in vigore della predetta legge, relative a richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024 considerate cumulativamente.

La richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame, sia superiore al 40 per cento della spesa corrente annua sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente.

La richiesta dovrà essere inoltrata dai Comuni al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente in modalità telematica, previa scansione del modello cartaceo debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): finanzalocale.prot@pec.interno.it entro e non oltre il 31 marzo 2026, a pena di decadenza.

Pubblicato il decreto di riparto, per l’anno 2025, dell’indennità di funzione per gli amministratori locali

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha pubblicato il decreto del 5 febbraio 2026, concernente il riparto dell’incremento, per l’anno 2025, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione.

Per quanto riguarda le modalità di impiego delle risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l’anno 2025, gli enti destinatari del contributo tengono conto di quanto statuito dall’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Tale disposizione consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Infatti tale possibilità, a seguito della modifica apportata all’articolo 1, comma 20-ter dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, è prevista fino al 31 dicembre 2025, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta.

L’IRAP sugli incentivi per il recupero IMU e TARI

Con deliberazione n. 103/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ribadisce, in attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, che le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente gli incentivi economici al personale; i correlati oneri previdenziali e assistenziali; restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive. L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.

Diverso è il caso per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente oltre la soglia definita. Secondo la Corte va esclusa ogni analogia tra il sistema degli incentivi tecnici e gli incentivi legati al recupero di IMU e TARI, per i quali la disciplina dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 costruisce uno stanziamento già definito e onnicomprensivo, pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso. La stessa norma, peraltro, fa espresso riferimento a una quantificazione “al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione”.

Arconet: pubblicato il DM 16 marzo 2026 di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato il DM del 16 marzo 2026, decreto correttivo dei principi contabili, in attuazione del comma 659 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), secondo cui entro il 31 marzo la RGS avrebbe dovuto aggiornare il principio contabile della programmazione (Allegato 4/1), quello della gestione finanziaria (Allegato 4/2) e l’allegato 9 al Dlgs 118/2011.

Il provvedimento introduce correttivi e precisazioni che incidono direttamente sulla programmazione finanziaria, sulla gestione della cassa e sul monitoraggio degli equilibri di bilancio. Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della contabilità armonizzata, con l’obiettivo di migliorare l’attendibilità dei dati e la capacità degli enti di governare i flussi finanziari in un contesto sempre più vincolato.

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il rafforzamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), attraverso un approccio che può essere definito “accelerato”. Il decreto, infatti, sollecita una più rigorosa considerazione dei rischi di mancata riscossione già nella fase previsionale, imponendo agli enti una maggiore coerenza tra capacità di incasso e stanziamenti. In questa prospettiva, il FCDE non è più soltanto uno strumento di prudenza contabile, ma diventa un elemento centrale per la veridicità delle previsioni, incidendo direttamente anche sulla costruzione degli equilibri di cassa.

Vengono chiariti alcuni profili applicativi relativi al Fondo pluriennale vincolato (FPV), soprattutto con riferimento alla sua corretta rappresentazione nelle previsioni. Il decreto prende atto delle difficoltà operative ancora presenti nei sistemi contabili degli enti e introduce un periodo transitorio durante il quale è ammesso il ricorso a stime, purché adeguatamente motivate nella nota integrativa. Viene però fissato un orizzonte temporale preciso, non oltre il 2028, entro il quale i sistemi informativi dovranno essere pienamente adeguati alla gestione del FPV secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Questo passaggio rappresenta un punto cruciale: la qualità del dato contabile viene espressamente collegata alla capacità tecnologica e organizzativa dell’ente.

Sul versante della gestione della cassa, il decreto introduce indicazioni particolarmente stringenti. Viene ribadito che le previsioni di cassa non possono derivare da una mera sommatoria tra competenza e residui, ma devono riflettere realisticamente i tempi effettivi di riscossione e pagamento. In questo quadro, assumono rilievo determinante sia il FCDE – che sterilizza quote di entrata di incerta esigibilità – sia la valutazione dei contenziosi e dei ritardi nei pagamenti. Le tre condizioni di coerenza introdotte dal decreto rappresentano un vero e proprio sistema di vincoli tecnici finalizzati a evitare squilibri di liquidità e a garantire che il bilancio di previsione sia effettivamente sostenibile anche sotto il profilo finanziario.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda i debiti commerciali e, più in generale, i tempi del processo di spesa. Il decreto si muove in linea con le politiche europee di riduzione dei tempi di pagamento, rafforzando il legame tra programmazione finanziaria e tempestività delle obbligazioni passive. La corretta determinazione delle previsioni di cassa delle spese diventa, quindi, funzionale anche al rispetto dei tempi medi di pagamento, con evidenti ricadute sulla credibilità dell’ente nei confronti dei fornitori e sul rispetto degli obblighi normativi in materia.

Infine, il provvedimento valorizza strumenti di programmazione finanziaria già previsti dall’ordinamento, come il piano annuale dei flussi di cassa e il programma dei pagamenti, suggerendone un utilizzo integrato con la costruzione delle previsioni di bilancio. Si tratta di un’indicazione non meramente tecnica, ma strategica: la gestione della liquidità viene elevata a funzione centrale dell’amministrazione finanziaria locale.

Incentivo funzioni tecniche al direttore dell’esecuzione in caso di affidamento a società mista

Con la deliberazione n. 101/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, fornisce riscontro ad una richiesta di parere di un Ente in merito alla possibilità di riconoscere al direttore dell’esecuzione del contratto l’incentivo tecnico di cui all’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023 – Codice dei contratti – in caso affidamento di un servizio pubblico locale ad una società mista. Il Sindaco dubita di tale possibilità, sostanzialmente, per due ragioni. La prima deriverebbe dal fatto che l’articolo 174, comma 4, del Codice dei contratti esclude l’applicazione di tale disciplina in caso di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato rinviando al TUSP, ossia al D.Lgs n. 174/2016 ed alle altre norme speciali di settore. La seconda scaturirebbe dal fatto che l’articolo 17, comma 1, del TUSP, prevedendo che la selezione del socio privato abbia ad oggetto simultaneamente “la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista” escluderebbe l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti, e quindi anche dell’articolo 45, restando i rapporti tra socio pubblico e società mista disciplinati dal solo TUSP. A corredo ed a supporto della tesi propugnata vengono richiamate la deliberazione n. 128/2025/PAR adottata da questa Sezione e due pareri dell’ANAC – parere funzione consultiva 3 luglio 2024, n. 36 e 7 aprile 2025, n. 9 –. In questi atti è stato affermato il principio che non è possibile riconoscere l’incentivo di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti al personale della stazione appaltante in caso di affidamento diretto alla società in house – articolo 7, comma 2, del Codice dei contratti – ossia in caso di attività svolte in autoproduzione dalla società medesima e senza ricorso al mercato.

La Sezione ha evidenziato che al direttore dell’esecuzione, in caso affidamento di un servizio economico di interesse generale ad una società mista, sussistendone tutti i presupposti, può essere riconosciuto l’incentivo previsto e disciplinato dall’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023. La società mista si colloca nell’ambito della esperienza del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, che identifica un’entità autonoma partecipata congiuntamente da una componente pubblica ed una privata, quando preposta all’esercizio di un’attività di produzione di un’opera o di un servizio di interesse generale ovvero a favore del soggetto pubblico – v. a tal fine, articolo 4, comma 1, lett. c), del TUSP. Secondo le linee emanate dalla Commissione europea, i requisiti caratterizzanti il contratto di partenariato sono: la durata medio-lunga della cooperazione; il finanziamento privato; la ripartizione di funzioni tra soggetto pubblico e quello privato; l’assunzione del rischio d’impresa spostata principalmente sul partner privato.

Non vi è, dunque, alcuna deroga al principio della concorrenza: la gara resta, seppur con una configurazione peculiare. È proprio questa differenza strutturale a incidere sulla possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici. Nel caso delle società miste, infatti, si è in presenza di una vera e propria procedura di affidamento, disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Ne consegue che trovano applicazione anche le disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche, previste dall’articolo 45 del Codice.

Sotto questo profilo, assume rilievo la figura del direttore dell’esecuzione del contratto, che nel nuovo assetto delineato dal d.lgs. n. 36 del 2023 riveste un ruolo centrale nella fase esecutiva. Non si tratta di una funzione meramente formale, ma di un presidio operativo e sostanziale, chiamato a garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile. Il direttore dell’esecuzione coordina le attività, verifica il rispetto delle prestazioni e contribuisce in modo diretto al raggiungimento del risultato contrattuale, in linea con i principi di efficienza, qualità e tempestività.

Proprio in ragione di tale ruolo, la Corte ritiene che, in presenza di una società mista e quindi di una procedura di affidamento soggetta alle regole del mercato, possa trovare applicazione la disciplina degli incentivi tecnici anche in favore del direttore dell’esecuzione, ferma restando la necessità di rispettare le condizioni previste dalla normativa.

Tra queste, assume particolare importanza la corretta imputazione delle risorse. Gli incentivi devono gravare sugli stanziamenti relativi alla specifica procedura di affidamento, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria. Ciò significa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma che le somme devono essere reperite all’interno delle risorse già destinate all’intervento. Inoltre, la disciplina richiede una duplice regolamentazione: da un lato, un atto generale dell’amministrazione che stabilisca la percentuale massima destinabile agli incentivi; dall’altro, un atto di natura negoziale che definisca la ripartizione concreta tra i soggetti coinvolti.

Gestione contabile e finanziaria di somme ereditarie amministrate dall’ente quale esecutore testamentario

Con deliberazione n. 75/2026, la Corte dei conti, Sez. Veneto, fornisce chiarimenti in merito  alla gestione contabile e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di somme ereditarie amministrate dall’ente quale esecutore testamentario.

In via preliminare, viene chiarito che l’ordinamento civilistico non esclude che una persona giuridica, quale un Comune, possa essere nominata esecutore testamentario. Ciò che rileva è la capacità di obbligarsi e di adempiere ai compiti connessi all’incarico, che si sostanziano nella cura dell’esatta esecuzione delle volontà del testatore. Ne consegue che l’ente locale può legittimamente accettare tale designazione, purché ciò avvenga mediante un atto amministrativo motivato, nel quale siano definite anche le modalità operative e individuata la persona fisica chiamata a rappresentare l’ente.

La Corte sottolinea, tuttavia, la netta distinzione tra accettazione dell’incarico di esecutore testamentario e accettazione dell’eredità. Quest’ultima richiede una valutazione autonoma e, per le persone giuridiche, deve avvenire necessariamente con beneficio di inventario. In assenza di tale accettazione, il Comune non diventa titolare dei beni ereditari, ma ne assume esclusivamente la gestione funzionale all’attuazione della volontà del de cuius.

Proprio da questa distinzione discende il nodo centrale della questione contabile. Le somme di denaro appartenenti all’asse ereditario, amministrate dal Comune in qualità di esecutore testamentario, non possono essere considerate risorse proprie dell’ente. Di conseguenza, non possono essere introitate nel bilancio comunale né gestite attraverso il sistema di tesoreria, nemmeno sotto forma di partite di giro.

La soluzione individuata si fonda sui principi dell’ordinamento contabile degli enti locali, in particolare sul principio di universalità del bilancio, che impone la rappresentazione unitaria di tutte le operazioni riconducibili all’ente, escludendo gestioni estranee o non di sua pertinenza. Nel caso dell’esecutore testamentario, infatti, l’ente opera senza alcuna autonomia decisionale sulle risorse, limitandosi a una funzione esecutiva vincolata alla volontà del testatore.

Per tale ragione, la gestione corretta delle somme ereditarie richiede l’utilizzo di un conto dedicato, esterno alla tesoreria comunale, accompagnato da una contabilità separata. Questo assetto consente di rispettare la natura privatistica dell’incarico e, al contempo, di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, in vista dell’obbligo finale di rendiconto nei confronti degli eredi, previsto dal codice civile.

Sul piano procedurale, la Corte ribadisce inoltre la necessità che l’accettazione dell’incarico sia preceduta da uno specifico provvedimento amministrativo, corredato dei pareri previsti dalla normativa vigente. Qualora tale atto non sia stato adottato, l’ente è tenuto a intervenire con una ratifica formale, sanando così il profilo procedimentale.

Resta, invece, rimessa all’autonomia organizzativa del Comune l’individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento, in coerenza con lo statuto e con la ripartizione interna delle funzioni. amministrative.

Il quadro delineato evidenzia come l’assunzione dell’incarico di esecutore testamentario da parte di un ente locale, pur essendo giuridicamente ammissibile, richieda particolare attenzione sotto il profilo contabile e organizzativo. La corretta separazione tra patrimonio dell’ente e massa ereditaria rappresenta, infatti, un passaggio imprescindibile per garantire il rispetto dei principi di legalità finanziaria e di sana gestione delle risorse.

Polizza obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche: rinvio al 2027 e chiarimenti della Corte dei conti

Con deliberazione n. 102/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, fornisce alcuni chiarimenti, in merito ad una richiesta di parere, circa l’interpretazione dell’art.1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, disposizione che prevede l’obbligo, per chiunque assuma un incarico comportante la gestione di risorse pubbliche di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.

La disposizione, contenuta nella legge n. 1 del 2026 che ha innovato la disciplina della responsabilità amministrativa di cui alla legge n. 20 del 1994, sembrava destinata ad avere un impatto immediato e significativo sull’organizzazione degli enti locali. Tuttavia, il quadro normativo è stato rapidamente modificato: il cosiddetto “decreto Milleproroghe” (legge n. 26 del 27 febbraio 2026) ha infatti differito l’entrata in vigore dell’obbligo al 1° gennaio 2027, rinviando nel contempo l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

Alla luce di tale intervento, la Corte dei conti ha fornito una prima fondamentale indicazione: allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di stipula della polizza assicurativa per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche. Il differimento normativo sospende, di fatto, l’operatività della nuova disciplina, lasciando temporaneamente invariato il regime vigente.

Il quesito del Sindaco si articolava in modo più specifico, interrogandosi sull’eventuale estensione dell’obbligo ai consiglieri comunali, sia nel caso in cui svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sia nell’ipotesi in cui siano titolari di deleghe prive di poteri gestionali diretti. La Corte, pur non potendo entrare nel merito applicativo di una norma non ancora efficace, ha comunque ricostruito il perimetro soggettivo della responsabilità amministrativa secondo criteri ormai consolidati.

Il punto dirimente non è rappresentato dalla qualifica formale del soggetto, bensì dalla funzione concretamente esercitata. Rientrano nella giurisdizione contabile tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità – giuridica o materiale – di risorse pubbliche e siano in grado, attraverso la propria attività, di incidere sugli equilibri finanziari dell’ente. Si tratta di un criterio funzionale, che valorizza l’effettiva incidenza delle condotte sull’erario.

In questa prospettiva, gli organi politici, inclusi i consiglieri comunali, non sono automaticamente esclusi dall’area della responsabilità amministrativa. Tuttavia, la loro eventuale responsabilità si configura solo laddove le decisioni assunte, o le direttive impartite, abbiano un’incidenza concreta e causale sulla gestione delle risorse pubbliche, specie in presenza di dolo o colpa grave. Diversa è la posizione dei dirigenti e dei funzionari, per i quali la responsabilità si collega direttamente all’esercizio delle funzioni gestionali.

Proprio sulla base di questo criterio, la Corte lascia intendere che l’eventuale obbligo assicurativo, una volta divenuto efficace, sarà verosimilmente circoscritto ai soggetti titolari di funzioni gestionali in senso proprio, ossia a coloro che esercitano poteri di amministrazione attiva e gestione diretta delle risorse pubbliche. Resta invece più incerta, e comunque rimessa a futuri chiarimenti normativi o attuativi, l’estensione ai consiglieri privi di tali poteri.

Il parere evidenzia inoltre il mutato ruolo della funzione consultiva della Corte dei conti, profondamente inciso dalla riforma del 2026. L’introduzione di effetti esimenti dalla responsabilità per gli atti adottati in conformità ai pareri resi, unita alla previsione di termini stringenti per la risposta, rafforza la dimensione “operativa” della consulenza contabile, trasformandola in uno strumento di supporto concreto all’azione amministrativa.

Da un lato, gli enti locali non sono, allo stato, tenuti ad attivarsi per la stipula delle polizze assicurative; dall’altro, resta centrale il principio secondo cui la responsabilità per danno erariale continua a fondarsi sull’effettiva gestione delle risorse pubbliche e sull’incidenza delle condotte sugli equilibri finanziari. Un equilibrio che la futura disciplina attuativa sarà chiamata a definire con maggiore precisione, sciogliendo i nodi interpretativi ancora aperti.

Decorrenza efficacia modifica del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari

Con il parere n. 39091 del 30 dicembre 2025, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni puntuali sulla decorrenza dell’efficacia delle modifiche regolamentari e sui loro effetti rispetto alle cariche già in essere. Il quesito, sollevato da una Prefettura su richiesta del Segretario generale di un Comune, riguarda una proposta di revisione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. In particolare, la modifica introduce nuovi criteri per l’individuazione del capo del gruppo misto, con il rischio – se applicata immediatamente – di determinare la cessazione anticipata dall’incarico del consigliere attualmente titolare della funzione.

La questione si colloca nel delicato equilibrio tra autonomia regolamentare dell’ente e tutela della certezza dei rapporti giuridici. Sul punto, il Ministero richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadito dal Consiglio di Stato, sentenza n.741 del 2 febbraio 2022, secondo cui il principio del tempus regit actum non può essere applicato in modo meccanico nei procedimenti amministrativi non ancora conclusi. Quando interviene una nuova disciplina in corso di procedimento, infatti, occorre tener conto dell’unitarietà dello stesso e della necessità di evitare effetti retroattivi non espressamente previsti.

In assenza di una disciplina transitoria, che il legislatore o l’ente possono introdurre proprio per regolare il passaggio tra vecchie e nuove norme, prevale un criterio di stabilità: il regime giuridico applicabile deve essere “cristallizzato” al momento di avvio del procedimento. Si tratta di un principio funzionale a garantire certezza del diritto e coerenza dell’azione amministrativa, evitando che mutamenti normativi incidano su situazioni già consolidate.

Applicando tali coordinate interpretative al caso concreto, il Ministero giunge a una conclusione chiara: la modifica regolamentare, se priva di disposizioni transitorie, non può incidere sulla posizione del consigliere che, secondo la disciplina vigente al momento della sua nomina, ricopre l’incarico di capo del gruppo misto. Quest’ultimo, pertanto, è legittimato a permanere nella carica fino a quando non intervenga una causa di cessazione secondo le regole originarie.

Diversamente, i nuovi criteri introdotti dal regolamento potranno trovare applicazione anche nel corso della medesima consiliatura, ma solo in via prospettica. Ciò significa che essi diventeranno operativi nel momento in cui la carica dovesse rendersi vacante, per qualsiasi ragione, determinando così una nuova procedura di individuazione conforme alla disciplina aggiornata.

Il parere offre un’indicazione di metodo di particolare interesse per gli enti locali: le modifiche regolamentari che incidono su assetti organizzativi e su incarichi in essere richiedono un’attenta valutazione preventiva degli effetti temporali. L’eventuale assenza di norme transitorie, infatti, non consente applicazioni immediate che possano alterare posizioni già consolidate, imponendo invece una lettura sistematica orientata alla tutela della continuità istituzionale.

Diritto d’accesso agli atti e al protocollo da parte di un assessore

I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza l’amministratore devono essere utilizzati solo per finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto della privacy. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno in merito ad una richiesta di parere in merito al diritto di accesso agli atti ed al protocollo dell’ente da parte di un assessore e se il medesimo abbia diritto a consultare qualsiasi documento presente nel protocollo generale mediante semplice abilitazione informatica. In particolare, un assessore del Comune di …, che dal sito istituzionale dell’ente risulta rivestire anche la carica di consigliere comunale, ha chiesto di poter avere accesso illimitato al protocollo generale.

Diverse pronunce dei Tribunali amministrativi regionali hanno evidenziato come il rilascio di credenziali personali per l’accesso diretto al sistema di protocollo comporterebbe, di fatto, una conoscenza generalizzata di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita dell’ente. Una simile modalità operativa risulta sproporzionata rispetto alle esigenze conoscitive connesse al mandato elettivo e rischia di alterare gli equilibri organizzativi interni.

La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, non esclude in assoluto forme di accesso informatizzato. Al contrario, riconosce agli enti locali un margine di autonomia regolamentare, che consente di individuare modalità organizzative idonee a garantire l’esercizio del diritto di accesso senza compromettere la funzionalità degli uffici. In tale prospettiva, è ritenuta legittima la predisposizione di postazioni informatiche interne, attraverso le quali i consiglieri possano consultare i cosiddetti “dati di sintesi” del protocollo, vale a dire le informazioni essenziali utili all’espletamento del mandato.

Più delicata è la questione dell’accesso da remoto. Il Consiglio di Stato e i TAR hanno chiarito che tale modalità non costituisce un diritto incondizionato, ma richiede una valutazione discrezionale dell’ente, che deve tenere conto, in primo luogo, dei livelli di sicurezza nella trasmissione dei dati. Solo laddove sia possibile garantire adeguate misure di protezione, l’accesso remoto ai dati di sintesi può essere consentito; diversamente, l’amministrazione è tenuta a individuare soluzioni alternative, come la consultazione in sede o la trasmissione dei dati su supporto.

Un ulteriore limite, di carattere sostanziale, riguarda la funzione stessa del consigliere. L’accesso agli atti non può tradursi in una forma di controllo continuo e sistematico sull’attività amministrativa, tale da configurare una sorta di “duplicazione” della struttura burocratica. Il principio di proporzionalità impone, infatti, che le richieste informative siano strettamente collegate alle esigenze del mandato e non determinino un aggravio organizzativo irragionevole per l’ente.

Particolare attenzione è dedicata, infine, al rapporto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza. Il Ministero ribadisce che si tratta di diritti di pari rango, entrambi meritevoli di protezione. Ne consegue che l’accesso ai dati personali – specie se attinenti alla sfera privata e familiare – deve essere limitato ai casi in cui sia effettivamente necessario per l’esercizio delle funzioni istituzionali. Spetta all’amministrazione effettuare un attento bilanciamento, verificando che la richiesta sia adeguatamente motivata e proporzionata rispetto alle finalità perseguite.

 

Corte dei conti: Compenso amministratori società controllate da Regioni ed enti locali

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«- per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l’amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell’oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell’attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente “nuovo”, sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l’amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l’emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici».

Considerato, infine, il carattere temporaneo della disciplina dettata dall’art. 11 TUSP e la complessità di definizione della materia de qua – che inducono la Sezione, per esigenze di contemperamento e di armonizzazione del sistema con i principi costituzionali vigenti, al presente pronunciamento – la Corte ribadisce come auspicabile ed urgente l’emanazione del decreto per la determinazione dei compensi, previsto dal co. 6 art. 11, tenuto conto dell’orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità di interventi statali comprimenti l’autonomia di spesa solo ove transitori (sentenza n. 43/2016, confermata dalla pronuncia n. 103/2018) e delle disfunzioni che, sempre secondo la Consulta, una prolungata carenza di parametri attualizzati è suscettibile di determinare.