PNRR, PRIMA NOTA DI LETTURA ANCI SULLE LINEE GUIDA PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI

Sono in fase di pubblicazione le linee guida elaborate congiuntamente dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinate a disciplinare la fase conclusiva dei progetti PNRR affidati a Comuni e altri soggetti attuatori. Il documento rappresenta un passaggio particolarmente atteso, anche alla luce delle numerose criticità operative emerse negli ultimi mesi e delle richieste di chiarimento avanzate, tra gli altri, dall’ANCI.

Le linee guida si collocano in un momento cruciale dell’attuazione del Piano e intervengono con l’obiettivo di uniformare prassi e interpretazioni, offrendo un quadro certo in merito a scadenze, adempimenti e documentazione necessaria per attestare il completamento degli interventi. Si tratta di indicazioni che assumono un rilievo strategico, considerando la necessità di garantire il rispetto degli impegni assunti a livello europeo entro termini ormai ravvicinati.

Uno dei punti qualificanti riguarda la definizione della scadenza per la conclusione delle operazioni di attuazione. Le linee guida chiariscono in modo netto che il termine del 30 giugno 2026 rappresenta la data unica e prevalente per il completamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente da eventuali scadenze differenti contenute in atti amministrativi precedenti, convenzioni o decreti ministeriali. Viene così superata la frammentazione temporale che aveva caratterizzato alcune misure, riportando a unità il quadro delle tempistiche.

Particolarmente significativo è il chiarimento relativo agli interventi originariamente soggetti a scadenze europee anticipate, come quelli fissati al primo trimestre del 2026. Anche in questi casi, il termine viene ricondotto al 30 giugno, con evidenti effetti di semplificazione e maggiore sostenibilità operativa per i soggetti attuatori. Parallelamente, viene introdotto un elemento di flessibilità per i progetti finanziati a seguito della revisione del Piano del 2023 e selezionati attraverso avvisi pubblicati nel biennio 2024-2025. Per tali interventi, il termine ultimo per il completamento è fissato al 31 agosto 2026, offrendo un margine temporale aggiuntivo che tiene conto della loro più recente attivazione.

Non meno rilevante è la previsione che consente, in via eccezionale, una proroga oltre il 30 giugno, purché autorizzata dall’Amministrazione titolare e comunque entro il limite inderogabile del 31 agosto 2026. Si tratta di una misura che introduce un principio di flessibilità controllata, affidando ai ministeri la valutazione delle situazioni che richiedono tempi ulteriori, senza compromettere il rispetto delle scadenze complessive del Piano.

Sul piano documentale, le linee guida intervengono con precisione nel definire gli strumenti necessari per attestare il raggiungimento dei target. Per i lavori pubblici, il documento centrale è individuato nel certificato di ultimazione dei lavori, mentre per servizi e forniture rileva il certificato di regolare esecuzione. Tali certificazioni devono essere sottoscritte dal direttore dei lavori o dal soggetto competente, dall’operatore economico e vistate dal responsabile unico del procedimento, configurandosi come elementi essenziali ai fini della rendicontazione.

L’introduzione di un modello unico di certificato, allegato alle linee guida, rappresenta un ulteriore passo verso l’uniformità delle procedure. Tuttavia, viene precisato che non è necessario sostituire documenti già prodotti e caricati sulla piattaforma ReGiS, qualora questi contengano tutti gli elementi minimi richiesti. Analogamente, la presenza di un collaudo già effettuato e correttamente documentato può assorbire la funzione del certificato di ultimazione, evitando duplicazioni documentali.

Un chiarimento di particolare interesse riguarda il valore attribuito alla data di emissione del certificato. Ai fini del rispetto delle scadenze PNRR, rileva esclusivamente tale data, indipendentemente dalla presenza di eventuali lavorazioni residuali di modesta entità, che possono essere completate entro un termine massimo di sessanta giorni. Questa previsione risponde a una delle principali criticità segnalate dagli enti locali, consentendo di distinguere tra il completamento sostanziale dell’intervento e la chiusura formale di attività marginali.

Le linee guida affrontano anche le modalità operative di caricamento della documentazione sulla piattaforma ReGiS, introducendo tempistiche stringenti. I certificati devono essere caricati entro cinque giorni dalla loro emissione, mentre l’eventuale documentazione integrativa richiesta dalle amministrazioni titolari, come quella relativa al rispetto del principio DNSH, deve essere trasmessa entro quindici giorni. Si tratta di termini che impongono una gestione particolarmente attenta e tempestiva della fase finale, pena il rischio di rallentamenti nelle procedure di verifica.

Linee Guida PNRR_Conclusione interventi
Nota ANCI Linee Guida PNRR

Retribuzione di risultato Segretari: utilizzo dello 0,80% per il welfare e limiti applicativi

Con l’orientamento applicativo 36909, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di destinare a finalità di welfare le risorse aggiuntive pari allo 0,80% riferito ai segretari comunali e provinciali dell’anno 2021 a decorrere dal 1/1/2024del monte salari 2021, previste dall’articolo 40, comma 1 del CCNL 2022-2024. Tali risorse vanno considerate alla stessa stregua degli incrementi contrattuali dei Fondi risorse decentrate previsti dai contratti collettivi nazionali; infatti, si tratta di risorse poste a carico del rinnovo contrattuale nazionale, le quali vanno obbligatoriamente stanziate e destinate senza soggiacere ai limiti di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017.

L’Aran chiarisce che tali risorse possano essere destinate in tutto o in parte anche ad welfare per espressa previsione dell’art. 40 del CCNL area FL siglato il 23.02.2026. La destinazione è decisa dall’ente, fermo restando che i criteri dei piani di welfare in base ai quali attribuire lo stanziamento dedicato a welfare formano oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett.d) del suddetto CCNL. La scelta di destinare le risorse al welfare è rimessa all’ente. Si tratta di una competenza che rientra nell’autonomia organizzativa e gestionale dell’amministrazione, la quale può valutare, in relazione alle proprie esigenze e priorità, se e in quale misura attivare interventi di welfare a favore del personale. Tuttavia, tale autonomia non è priva di vincoli: i criteri di definizione dei piani di welfare devono essere oggetto di contrattazione integrativa, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera d), del medesimo CCNL. Ne deriva un modello decisionale articolato, in cui la determinazione delle risorse è un atto unilaterale dell’ente, mentre le modalità di distribuzione e utilizzo richiedono il coinvolgimento della parte sindacale.

Le somme erogate sotto forma di welfare non possono essere correlate alla valutazione del segretario. Tale esclusione si fonda su un principio ormai consolidato: a differenza di quanto avviene nel settore privato, nell’ambito della pubblica amministrazione non è consentita la conversione dei premi di risultato in prestazioni di welfare. Di conseguenza, il welfare mantiene una natura distinta rispetto agli strumenti incentivanti legati alla performance e non può essere utilizzato come leva premiale individuale.

 

ARERA: Chiarimenti applicativi per l’erogazione del bonus rifiuti

ARERA ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, già disposte dall’Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, testo unico bonus rifiuti.

Per facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore, l’Autorità riporta i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus:

  • il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile;
  • i requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
    • l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
    • l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
    • il nucleo deve avere l’agevolazione per una sola utenza, nell’anno di competenza della DSU il bonus;
  • nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte;
  • per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
  • il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte;
  • il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
  • il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente comunicato operatori).

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO

QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE AGEVOLAZIONE

Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell’anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all’anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come evidenziato nei ritenuti della deliberazione 355/2025/R/com. Il Bonus sociale 2025 dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile.

L’importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall’agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

 

CASI DI CESSAZIONE DELL’UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell’anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

  • Se un’utenza cessa nel corso dell’anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull’importo dovuto per il periodo 1/1/2025–31/10/2025 (data di cessazione, come comunicato dall’utente) e non sull’intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali e si verificano quando il il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza).

  • Se un’utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all’utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L’importo dell’agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall’utente nell’anno di riferimento.

  • Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAte sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell’anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell’anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga. 

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAte invia al gestore territorialmente competente nell’anno di validità della DSU l’ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell’anno a:

  • se il nucleo ha presentato una sola DSU nell’anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l’intero anno.

  • Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025) i dati funzionali all’erogazione verranno inviati da SGAte al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI dovuta nell’anno al gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); se non ha l’importo dovuto nell’anno a, quantifica l’agevolazione in base alla TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta dal medesimo utente nell’anno a+1.

Cessazione per decesso dell’intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU 

  • Se dopo il decesso dell’intestatario l’utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente al nucleo ISEE, l’utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l’intero anno.

  • Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita.  In SGAte si restituisce esito Cessataimporto calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.

  • Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell’anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.

  • NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L’ agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell’erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU’ UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un’unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l’agevolazione va applicata all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAte in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all’unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un’utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all’individuazione di un’eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

BONUS INTEGRATIVO

L’ articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

L’applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.
MOROSITA’ E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e10.7 del TUBR).

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.

Rimborso del canone unico patrimoniale nei Comuni del sisma 2016

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 19.03.2026 il decreto del MEF del 15 luglio 2026, recante “Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2023 e 2024, relative al canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall’art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dall’art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 e dall’art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione é effettuata a norma
dell’art. 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alle occupazioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Incentivi funzioni tecniche, i chiarimenti della Corte dei conti Veneto

Come noto, la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, oggi regolata dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, continua a generare rilevanti questioni applicative per le amministrazioni pubbliche, soprattutto con riferimento al momento in cui tali compensi possono essere legittimamente liquidati. Su questo tema è intervenuta la Corte dei conti, Sezione Veneto, con deliberazione n. 49/2026/PAR, offrendo un quadro interpretativo che chiarisce tempi e modalità di erogazione.

La pronuncia trae origine da una richiesta formulata dal Presidente della Provincia di Treviso, avente ad oggetto la conformità di un regolamento interno adottato dall’ente in materia di incentivazione delle funzioni tecniche. Il regolamento prevedeva una articolazione dell’erogazione in più fasi, con una prima liquidazione collegata all’aggiudicazione delle procedure e una seconda subordinata alla conclusione della fase esecutiva, nonché la possibilità, per gli appalti di maggiore durata e importo, di procedere a liquidazioni annuali in relazione agli stati di avanzamento.

Nel ripercorrere gli orientamenti consolidati della giurisprudenza contabile, la Corte richiama in particolare la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 53 del 2023, che ha escluso la possibilità di una liquidazione automatica e periodica degli incentivi, ad esempio al termine di ciascun esercizio finanziario. Tale posizione si fonda sul principio della competenza finanziaria potenziata, in base al quale il diritto al compenso non può sorgere prima che l’obbligazione dell’amministrazione sia giuridicamente perfezionata.

Da questo punto di vista, assume rilievo la distinzione tra il momento dell’impegno di spesa e quello della liquidazione. Il primo deve essere coerente con lo sviluppo dell’appalto, mentre il secondo richiede una verifica puntuale dell’attività svolta, suscettibile anche di condurre a riduzioni o esclusioni dell’incentivo in caso di esecuzione non conforme. La maturazione del diritto è quindi strettamente collegata al completamento delle singole prestazioni tecniche, e non può essere anticipata sulla base di criteri meramente temporali o percentuali predeterminati.

Su questa linea si colloca anche la più recente deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 120 del 2025, con la quale la Corte chiarisce che la materiale erogazione degli incentivi può avvenire solo al verificarsi di specifici presupposti: per le attività relative alla fase di affidamento, è necessario che si sia conclusa la procedura di scelta del contraente; per le attività della fase esecutiva, è invece indispensabile il completamento dell’opera o del servizio, attestato attraverso il collaudo o la verifica di conformità.

Il quadro che emerge è dunque improntato a una logica funzionale, in cui il diritto all’incentivo si consolida progressivamente, in relazione al completamento delle diverse attività tecniche, ma la sua liquidazione resta subordinata a una verifica sostanziale dell’effettivo svolgimento delle prestazioni. Ne consegue che non risultano coerenti con il sistema né automatismi legati alla mera scansione temporale degli esercizi finanziari, né criteri rigidi basati su percentuali predefinite o soglie di valore sganciate dall’effettiva esecuzione delle attività.

Allo stesso tempo, la Corte riconosce un margine di autonomia regolamentare in capo agli enti, chiamati a definire, nell’ambito dei propri ordinamenti, i criteri di riparto e le modalità operative di erogazione degli incentivi. Tale autonomia, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali delineati dal legislatore e dalla giurisprudenza contabile, con particolare riferimento alla necessità di ancorare la liquidazione a presupposti sostanziali e verificabili.

 

Esclusione dell’agevolazione IMU per i fabbricati oggetto di recupero edilizio

I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2021, n. 380, ivi compresi quelli acquistati e ristrutturati mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica per essere destinati dall’impresa alla vendita, non possono beneficiare dell’agevolazione in materia di IMU prevista dall’art. 1, comma 751, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. Tale disposizione prevede infatti l’applicazione – per gli immobili costruiti e destinati alla vendita, ma rimasti invenduti e non locati – di una aliquota ridotta fino al periodo d’imposta 2021 ed un’esenzione totale a decorrere dal 2022.

Questo è il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza del 5/01/2026 n. 4, che, nel motivare la propria decisione, ha esteso all’art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 la formulazione analoga dell’art. 13, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, trattandosi di norme di identico contenuto. Richiamando altresì alcune pronunce della Cassazione (cfr. C. Cass. civ., sez. V, ordinanze 21 aprile 2025, n. 10392 e n. 10394), i giudici hanno ribadito che l’agevolazione spetta esclusivamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, vale a dire ai cosiddetti fabbricati merce delle imprese edili.

Nel caso di specie, la Corte bolzanina non ha riconosciuto il beneficio in materia di IMU ad una società operante nel settore della costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili, in quanto i fabbricati oggetto della controversia risultavano interessati da interventi di incisivo recupero edilizio e, pertanto, non rientrano nel campo applicativo della norma agevolativa.

Giunte comunali e parità di genere: deroghe solo in caso di impossibilità comprovata

Il rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali rappresenta un vincolo stringente, derogabile solo in presenza di un’effettiva e documentata impossibilità. È quanto chiarito nel parere del 18 marzo 2026 del Ministero dell’interno, reso a seguito della richiesta di una Prefettura in merito a un caso di mancato adeguamento alla normativa da parte di un Comune.

La vicenda trae origine dalla sostituzione di un’assessora dimissionaria con un componente di sesso maschile, con conseguente violazione della soglia minima del 40% prevista dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Nonostante i ripetuti inviti della Prefettura a ristabilire l’equilibrio di genere, il sindaco ha motivato la scelta evidenziando la temporanea indisponibilità delle consigliere contattate e la volontà di non ricorrere, nell’immediato, alla nomina di un assessore esterno.

Il parere richiama innanzitutto l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la norma sulla parità di genere costituisce un parametro inderogabile di legittimità per tutte le nomine assessorili, comprese quelle effettuate nel corso del mandato amministrativo. Un’interpretazione diversa, infatti, consentirebbe di aggirare facilmente il dettato normativo.

Nel merito, viene sottolineato che la possibilità di derogare al principio di equilibrio tra i generi è ammessa solo in presenza di una reale impossibilità di individuare soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Tale impossibilità deve essere oggetto di un’istruttoria approfondita e puntualmente motivata, tale da dimostrare in modo concreto l’assenza di alternative praticabili.

Nel caso esaminato, le motivazioni addotte non sono ritenute sufficienti, poiché la semplice indisponibilità dichiarata da alcune consigliere non esaurisce le possibilità di scelta. L’amministrazione, infatti, avrebbe dovuto ampliare la ricerca anche al di fuori del consiglio comunale, ricorrendo, se necessario, alla figura dell’assessore esterno prevista dallo statuto, oppure attivando strumenti trasparenti come un avviso pubblico per raccogliere eventuali disponibilità.

Il parere richiama inoltre un orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui la natura fiduciaria dell’incarico assessorile non può giustificare una selezione limitata a soggetti appartenenti alla medesima area politica del sindaco, soprattutto nei contesti territoriali di dimensioni contenute. Allo stesso modo, viene ribadito che i principi di democraticità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa non possono essere invocati per eludere il rispetto della parità di genere, che rappresenta un valore di pari rilievo nell’ordinamento.

Convalida deliberazioni di consiglio, necessario adottare tante distinte deliberazioni quante sono le delibere da convalidare

In materia di convalida degli atti amministrativi, non è possibile sanare più deliberazioni con un unico provvedimento. È quanto chiarito in un recente parere del Ministero dell’interno dell’11 marzo 2026, reso a seguito della richiesta di un Segretario comunale, in merito all’applicazione dell’articolo 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il quesito riguardava la possibilità, per un consiglio comunale, di convalidare con una sola deliberazione più atti adottati nella medesima seduta e successivamente risultati annullabili. Nel fornire la propria interpretazione, l’Amministrazione ha richiamato i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato, soffermandosi sulla natura e sugli effetti dell’istituto della convalida.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, la convalida si configura come un provvedimento nuovo e autonomo rispetto all’atto originario, pur mantenendo con esso un legame funzionale. La sua finalità è quella di eliminare i vizi di legittimità, consentendo all’atto di conservare i propri effetti sin dal momento della sua adozione, grazie alla tipica efficacia retroattiva. In altri termini, la convalida non sostituisce l’atto originario, ma si affianca ad esso, impedendone l’annullamento.

Proprio questa relazione strutturale tra atto da convalidare e atto di convalida conduce a escludere la possibilità di un’unica deliberazione “cumulativa”. Ogni provvedimento viziato richiede infatti una propria autonoma valutazione e un distinto atto di convalida, che si riferisca in modo specifico e puntuale alla singola deliberazione.

Il parere richiama inoltre un importante limite all’utilizzo dell’istituto: la convalida è ammessa solo in presenza di vizi formali o procedurali, mentre non può essere utilizzata per sanare carenze sostanziali, come l’assenza originaria dei presupposti di legge.

Alla luce di tali considerazioni, viene affermato il principio secondo cui, in presenza di più deliberazioni da sanare, l’ente deve adottare altrettanti distinti provvedimenti di convalida, ciascuno riferito a uno specifico atto. Una soluzione che garantisce coerenza con la natura dell’istituto e con le esigenze di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

PARTECIPAZIONI DELLE PA: AL VIA CENSIMENTO E RILEVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA PER L’ANNO 2024

La Corte dei conti ricorda che a partire dal 10 marzo e fino al 19 giugno 2026 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2024.

Le amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, devono comunicare attraverso accesso al nuovo Portale dei servizi del Dipartimento del Tesoro e dell’Economia https://portaleservizi.mef.gov.it

  • i dati relativi al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024, il cui termine di adozione è fissato al 31/12/2025, nonché quelli concernenti la relazione, approvata entro il 31/12/2025, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni detenute al 31/12/2024 in società e in soggetti di forma non societaria e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.  114/2014).

Si ricorda l’obbligatorietà della comunicazione dei richiamati adempimenti, da inoltrare, alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP, esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni”. Gli enti, anche in assenza di elementi, devono trasmettere la dichiarazione attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF d’intesa con la Corte dei conti.

La Corte precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’art. 20, co. 3 del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2024 secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.  259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: https://portaleservizi.mef.gov.it.

Impianti sportivi, ANAC: affidamento diretto possibile ma solo a precise condizioni

L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene sul tema della gestione degli impianti sportivi, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021. Con il Comunicato del Presidente n. 4, approvato l’11 marzo 2026, Anac risponde alle numerose richieste pervenute dagli enti locali, delineando i presupposti che consentono il ricorso all’affidamento diretto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

La norma consente a tali soggetti di presentare agli enti locali proposte progettuali per la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di impianti sportivi, corredate da un piano di fattibilità economico-finanziaria. Qualora l’amministrazione riconosca l’interesse pubblico dell’intervento, può procedere all’affidamento diretto della gestione dell’impianto, a titolo gratuito, per una durata proporzionata al valore dell’investimento e comunque non inferiore a cinque anni.

Nel chiarire l’ambito applicativo della disposizione, l’Autorità sottolinea che il ricorso a questa modalità rappresenta una deroga ai principi dell’evidenza pubblica e, proprio per questo, può essere giustificato solo in presenza di condizioni ben definite. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso esclusivamente quando la proposta provenga da un’associazione o società sportiva senza fini di lucro, riguardi un impianto che necessita effettivamente di interventi di riqualificazione e sia finalizzata a promuovere l’aggregazione sociale e l’inclusione, soprattutto giovanile. Ulteriore presupposto è che all’ente sia pervenuta una sola proposta e che il valore dell’affidamento sia inferiore alla soglia comunitaria prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Anac evidenzia inoltre che, trattandosi di una deroga, l’ente locale è tenuto a motivare in modo puntuale la scelta dell’affidamento diretto, dando conto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. L’affidamento, pur avvenendo senza gara, rientra comunque nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e deve pertanto essere gestito attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Un ulteriore chiarimento riguarda il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti. L’Autorità precisa che tale requisito è necessario solo nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una procedura comparativa strutturata. Nei casi, come quello disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, in cui il legislatore consente espressamente l’affidamento diretto, anche per importi rilevanti, la qualificazione non è richiesta. Questo principio, sottolinea Anac, ha portata generale e si estende anche alle concessioni quando non sia prevista una procedura selettiva.