Buoni pasto nella PA locale: nessun diritto automatico per i dipendenti

Con la sentenza n. 5477/2026, la Corte di Cassazione interviene sul tema del servizio mensa e dei buoni pasto nel comparto Regioni ed Autonomie locali, chiarendo in modo netto che non sussiste un diritto soggettivo automatico in capo ai dipendenti.

La pronuncia prende le mosse dall’interpretazione dell’articolo 45 del CCNL 14 settembre 2000, applicabile ratione temporis, il quale disciplina la possibilità per gli enti locali di istituire un servizio mensa o, in alternativa, di riconoscere buoni pasto sostitutivi. Secondo la Corte, la formulazione della norma è inequivocabile nel configurare una mera facoltà e non un obbligo. Il riferimento al verbo “possono” evidenzia infatti come la scelta sia rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale deve valutare il proprio assetto organizzativo e la disponibilità delle risorse finanziarie, oltre a svolgere il necessario confronto con le organizzazioni sindacali.

L’interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui il diritto al servizio o al buono pasto sarebbe comunque garantito, con l’ente chiamato a scegliere solo tra le modalità di erogazione, viene espressamente respinta. Tale lettura, osserva la Cassazione, finirebbe per svuotare di significato il dato letterale della disposizione e non risulterebbe coerente con la volontà delle parti collettive, che hanno inteso bilanciare le esigenze di tutela dei lavoratori con i vincoli di finanza pubblica.

La Corte sottolinea inoltre la differenza rispetto alla disciplina previgente, risalente al D.P.R. n. 347 del 1983, che prevedeva un impegno più marcato da parte degli enti all’istituzione delle mense. Con la contrattualizzazione del pubblico impiego, tale impostazione è stata superata, lasciando spazio a una disciplina che subordina l’attivazione del servizio a valutazioni di opportunità e sostenibilità economica.

Un ulteriore elemento valorizzato nella decisione riguarda il richiamo, contenuto nella norma contrattuale, alla compatibilità con le risorse disponibili. Tale clausola, secondo i giudici, conferma il carattere non vincolante dell’istituzione del servizio, escludendo che possa configurarsi un obbligo generalizzato a carico dell’ente. Anche la previsione dell’equivalenza dei costi tra mensa e buono pasto non è idonea a fondare un diritto incondizionato del dipendente.

Nel solco di un orientamento già espresso in materia per il comparto sanità, la Cassazione ribadisce dunque che la contrattazione collettiva non attribuisce direttamente ai lavoratori né il diritto alla mensa né quello ai buoni pasto, rimettendo integralmente la decisione alle amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili.

Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR

L’Avviso prevede una procedura selettiva “a sportello” per la concessione di aiuti in regime de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum, destinati al consolidamento delle farmacie rurali ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ricadenti all’interno di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a € 81.472.793,44 a valere su risorse PNRR. Il contributo pubblico erogabile per ciascun soggetto beneficiario è fissato nell’ammontare massimo di € 44.260,00, pari almeno ai 2/3 del costo totale del progetto.

La proposta progettuale finanziabile prevede la realizzazione di uno o più dei seguenti ambiti di intervento:
– Primo Ambito: Ottimizzazione dell’efficace dispensazione del farmaco;
– Secondo Ambito: Partecipazione alla presa in carico del paziente cronico;
– Terzo Ambito: Prestazione di servizi di primo e secondo livello, operabile anche nell’ambito di assistenza domiciliare e telemedicina.

Possono presentare domanda di partecipazione anche le farmacie che alla data di pubblicazione del presente Avviso risultino beneficiarie del contributo pubblico di cui all’Avviso pubblicato con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, a condizione che le relative proposte progettuali riguardino uno o più ambiti di intervento diversi da quelli già oggetto di finanziamento. Il contributo richiesto a valere sul presente avviso non potrà comunque superare l’importo massimo erogabile di €44.260,00.

Eventuali quesiti sui contenuti dell’Avviso e dei relativi allegati possono essere formulati all’indirizzo email:farmacierurali2025.pnrr@governo.it

Al seguente indirizzo sono disponibili le Frequently Asked Questions: (FAQ_FR_2025)

La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere compilata, previa registrazione, esclusivamente attraverso l’apposito servizio telematico messo a disposizione dalla Struttura di missione PNRR-Ufficio V e predisposto e gestito da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Lo Sportello telematico per la registrazione e il successivo invio della domanda di partecipazione è aperto dalle ore 10.00 del giorno 22 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2026, termine prorogato con Decreto del Direttore Generale n. 11/2026.

Trasparenza nella PA: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti

Con un parere approvato dal Consiglio il 17 febbraio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti pubblici, rispondendo a un quesito formulato da una Regione..

Nel documento, l’Autorità precisa che l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 deve essere riferito a una platea ampia di soggetti. Rientrano infatti tra i destinatari non solo i dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ma anche i dirigenti interni ed esterni alle amministrazioni, nonché i titolari di incarichi dirigenziali nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, anche quando non siano formalmente qualificati come dirigenti pubblici o non risultino dipendenti della pubblica amministrazione. Rimane tuttavia in corso un processo di revisione della disciplina relativa ad alcune categorie di dirigenti, per le quali si attende l’adozione di un apposito regolamento.

Diversamente, l’obbligo di comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, previsto dall’articolo 14, comma 1-ter, resta pienamente vigente. Tale disposizione impone a ciascun dirigente di trasmettere all’amministrazione di appartenenza l’ammontare complessivo delle somme percepite, determinando in capo all’ente l’obbligo di pubblicazione del dato sul proprio sito istituzionale. L’Autorità evidenzia che questa previsione si applica a tutti i dirigenti, inclusi quelli che operano presso società a controllo pubblico non quotate.

Con riferimento al contenuto della comunicazione, Anac chiarisce che per emolumenti complessivi devono intendersi tutte le somme percepite nell’ambito di rapporti, sia di lavoro subordinato sia autonomo, con la pubblica amministrazione. In tale nozione rientrano non soltanto gli stipendi e le componenti del trattamento fondamentale, ma anche le indennità, le voci accessorie e le remunerazioni connesse a incarichi ulteriori, quali consulenze o collaborazioni, anche se conferite da amministrazioni diverse da quella di appartenenza o da società partecipate.

Sul versante degli obblighi in capo alle amministrazioni, il parere ribadisce che i dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno delle sottosezioni dedicate al personale dirigente. L’aggiornamento deve avvenire con cadenza annuale, entro un termine ragionevole rispetto alla comunicazione dei dati da parte degli interessati e, in ogni caso, non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.

Le dichiarazioni dei dirigenti devono inoltre comprendere tutti gli incarichi in essere nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla loro durata. Anche nel caso di incarichi pluriennali, il compenso deve essere indicato sia nel suo ammontare complessivo sia nella quota riferibile a ciascun anno, anche quando il pagamento sia previsto solo al termine dell’incarico.

Concessioni demaniali marittime: imposta di registro anche con versamento annuale

Con la risposta a interpello n. 72 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate, intervenendo sul tema del pagamento dell’imposta di registro per le concessioni demaniali marittime, ha evidenziato che alle concessioni amministrative aventi per oggetto «beni immobili appartenenti al demanio dello Stato», è applicabile l’articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, per cui è possibile assolvere l’imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.

La società istante fa presente di essere una società in house interamente partecipata dal Comune di X (di seguito Comune), con scopo sociale di erogazione
di servizi di interesse generale per conto dell’Amministrazione comunale, correlati all’impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali all’attuazione delle politiche sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio. Il Comune si accinge ad assentire in favore della Società apposita
concessione demaniale marittima, avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico di X, della durata di xx anni con canone concessorio annuo di euro xxx. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la Società dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, per le concessioni demaniali marittime:

  • non è obbligatorio il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione sull’intera durata della concessione;
  • è possibile optare per il versamento annuale, calcolato sul canone dovuto per ciascun anno;
  • resta comunque valida la possibilità di versare l’imposta in un’unica soluzione sull’intero periodo concessorio.

Pubblico impiego: Il mancato scorrimento della graduatoria non impone obblighi di motivazione

La sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026 del TAR Lombardia affronta il tema della legittimità della scelta di un Comune di non procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, optando invece per altre modalità di reclutamento del personale.

Il Collegio richiama innanzitutto l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 e, soprattutto, la successiva norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, evidenziando come quest’ultima qualifichi il concorso pubblico quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Trattandosi di disposizione interpretativa con efficacia retroattiva, essa incide anche sulle procedure in corso e sui rapporti non ancora esauriti.

Alla luce di tale quadro normativo, il TAR afferma che non è più sostenibile l’orientamento giurisprudenziale che riconosceva una preferenza per lo scorrimento delle graduatorie. Ne consegue che la scelta dell’amministrazione di indire un nuovo concorso o ricorrere ad altre modalità di reclutamento non richiede più una motivazione particolarmente stringente, venendo meno l’obbligo motivazionale rafforzato precedentemente affermato, tra l’altro, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011.

Il giudice ribadisce inoltre che gli idonei non vantano un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento, ma al più una posizione di interesse legittimo, già prima dell’intervento normativo del 2025. Quanto al caso concreto, il TAR ritiene legittima la scelta del Comune, che aveva motivato, già in atti precedenti al DUP, la decisione di non scorrere la graduatoria, evidenziando sopravvenute esigenze organizzative e la necessità di reclutare personale già formato e immediatamente operativo, anche tramite mobilità. Tali esigenze sono ritenute oggettive e coerenti con il fabbisogno dell’ente.

Bando Sport Missione Comune 2026, 250 milioni di euro di nuova finanza per l’impiantistica sportiva pubblica

Con il bando Sport Missione Comune 2026, l’iniziativa con cui l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC) mette a disposizione degli Enti Territoriali un Plafond da 250 milioni di euro per sostenere i programmi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva sul territorio nazionale. Il programma, attivo fino al 30 settembre 2026, si rivolge a Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, offrendo strumenti finanziari agevolati per sostenere interventi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dalla concessione di mutui a tasso fisso con integrale abbattimento degli interessi per finanziamenti fino a 10 anni. È inoltre prevista la possibilità di estendere la durata dei piani di ammortamento fino a 25 anni, una leva che consente agli enti di affrontare anche interventi di maggiore dimensione garantendo la sostenibilità economico-finanziaria nel lungo periodo. Oltre a finanziamenti a condizioni agevolate, ICSC mette a disposizione delle Amministrazioni un servizio strategico di valutazione dell’impatto degli investimenti, che include la misurazione del Social Return on Investment (SROI) e l’attribuzione di un Rating ESG, consentendo di stimare il potenziale ritorno socio-ambientale degli interventi.

Sport Missione Comune 2026 sostiene interventi destinati alla costruzione, all’ampliamento, alla riqualificazione e all’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva; alla copertura dei maggiori oneri derivanti da variazioni dei prezzi dei materiali; nonché alle spese connesse a perizie suppletive o adeguamenti normativi. L’iniziativa di ICSC si inserisce, inoltre, in modo sinergico nel quadro delle principali politiche nazionali per lo sport: è complementare ai programmi regionali e alle misure proposte dal Dipartimento dello Sport e da Sport e Salute — dal Bando “Sport e Periferie” alle linee di intervento del PNRR — contribuendo a rafforzare la leva finanziaria e a garantire la piena copertura dei piani finanziari necessari alla realizzazione delle opere.

Riparto del contributo di 77 milioni per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali nei comuni di Sicilia e Sardegna

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 febbraio 2026, corredato della Nota metodologica con gli allegati 1 e 2, è stato definito il riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l’anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive, per l’anno 2026, previsto dall’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per l’annualità 2026, il contributo di cui all’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , pari a 77 milioni di euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2026” , approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 27 novembre 2026 che, unita al presente decreto con i rispettivi allegati, ne costituisce
parte integrante e sostanziale, ed è attribuito:
– a ciascun comune della Regione Siciliana negli importi indicati nell’allegato 1 “Comuni della Regione siciliana” alla predetta Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 58.743.300;
– a ciascun comune della Regione Sardegna negli importi indicati nell’allegato 2 “Comuni della Regione Sardegna” alla medesima Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 18.256.700.

Tutti i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera a) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2026 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2027, secondo le modalità e la procedura definite nella menzionata Nota metodologica, della “Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio” resa disponibile sul portale OpenCivitas di Sogei – Società generale d’informatica S.p.a.

Albo dei Segretari: Circolare cancellazioni iscritti

L’art. 9, comma 2-bis e seguenti, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, con legge 9 maggio 2025, n. 69  ha introdotto, come noto, per i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera e che non hanno ancora conseguito la prima nomina, specifici obblighi la cui inosservanza comporta la cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. In particolare, il comma 2-bis prevede l’obbligo di partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per sedi di segreteria per le quali l’iscritto sia in possesso dei requisiti, nell’ambito dell’albo regionale di iscrizione ovvero, in mancanza, presso altri albi regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza. La mancata partecipazione comporta la cancellazione dall’albo. Inoltre, se la prima nomina non viene conseguita entro cinque anni dall’iscrizione, il segretario viene comunque cancellato dall’albo.

Il successivo comma 2-ter dispone che, per i segretari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 maggio 2025) risultavano già iscritti all’Albo e non avevano ancora conseguito la prima nomina, la disciplina si applichi a decorrere dalla medesima data.

Con la circolare n. 6927 del 2 marzo 2026, il Ministero dell’Interno richiama l’attenzione sull’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale e non ancora destinatari della prima nomina. La circolare sottolinea la necessità di un’attenta attività di monitoraggio da parte degli Albi regionali, chiamati a individuare i soggetti tenuti all’obbligo; verificare le manifestazioni di interesse effettivamente presentate; assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale. Le verifiche riguardano le cosiddette “manifestazioni di interesse valide”, ossia riferite a sedi per le quali il segretario possiede i requisiti, nell’ambito della propria sezione regionale o, in assenza, in altre sezioni.

Le nuove regole non hanno effetti solo sugli iscritti, ma anche sugli enti locali. L’obbligo di partecipazione alle procedure potrebbe infatti: aumentare il numero di candidature per le sedi vacanti; favorire una maggiore copertura delle segreterie; incidere sulla disponibilità effettiva dei segretari nel medio periodo. Al tempo stesso, le eventuali cancellazioni dall’Albo, in caso di inadempimento, avranno riflessi sulla consistenza complessiva della platea e sulle future politiche assunzionali.

Particolare attenzione è posta sulla prima scadenza utile per la verifica del rispetto dell’obbligo annuale, fissata al 14 maggio 2026 per i segretari già iscritti alla data del 14 maggio 2025. Entro tale termine dovrà essere accertata la partecipazione ad almeno sei procedure di nomina. In caso contrario, sulla base delle verifiche trasmesse dagli Albi regionali, potranno essere avviati i procedimenti di cancellazione. La circolare invita quindi a un’attenta attività di informazione e sollecito nei confronti degli interessati, al fine di evitare effetti espulsivi dal sistema e garantire il corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione delle sedi.

Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2026 per i fabbricati a valore contabile

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto Ministeriale 6 marzo 2026, con cui vengono aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese. Il provvedimento assume rilievo ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno d’imposta 2026.

I nuovi coefficienti si applicano agli immobili:

  • classificabili nel gruppo catastale D;
  • non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati.

Il decreto estende inoltre la propria efficacia alle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi, purché situate entro i limiti del mare territoriale.

In assenza di rendita catastale, la base imponibile continua a essere determinata facendo riferimento al valore contabile del bene, al quale devono essere applicati i coefficienti aggiornati annualmente. Tali moltiplicatori sono definiti tenendo conto dell’andamento dei costi di costruzione rilevati dall’ISTAT, con l’obiettivo di adeguare i valori fiscali alla dinamica economica del settore immobiliare.

Corte dei conti: Utilizzo dei proventi da alienazione del patrimonio immobiliare

Con deliberazione n. 16/2026, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, affronta la questione riguardante l’obbligo o meno di accantonare il 10% derivante dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile per la riduzione (estinzione) del debito, dopo aver prioritariamente verificato la non convenienza di procedere ad estinzione anticipata dei mutui per l’esistenza di penali da pagare e quindi la possibilità di utilizzo di altre forme di gestione e ristrutturazione del debito.

La disciplina relativa all’utilizzo dei ricavi derivanti da alienazioni patrimoniali è stata interessata da numerosi interventi legislativi che hanno dato luogo a un quadro normativo complesso e di difficile interpretazione. In particolare, l’articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, che ha disposto che i proventi suddetti possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. L’articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, quale risulta integrato dall’articolo 7, comma 5, del d.l. n. 78/2015, che ha previsto che il dieci per cento di detti proventi è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui, mentre per la restante quota rimane confermato quanto previsto dal sopra citato comma 443 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (utilizzo per investimenti e/o riduzione del debito). L’articolo 1, comma 866, della legge n. 205/2017, che ha previsto la possibilità di utilizzare tali risorse per finanziare le quote capitali dei mutui in ammortamento nell’anno o anche anticipatamente rispetto all’originario piano di ammortamento, possibilità consentita solamente agli enti che presentino le caratteristiche di “virtuosità” previste dalla norma stessa (rapporto tra immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, non incremento della spesa corrente ed in regola con gli accantonamenti al FCDE), norma inizialmente limitata agli anni dal 2018 al 2020 ma successivamente modificata dall’articolo 11-bis del d.l. n. 135/2018 che ha trasformato detta possibilità in una disposizione a regime (sempre però riservata agli enti “virtuosi”).

Dal quadro normativo emerge che per gli enti territoriali, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile è oggi destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui; la restante quota del 90% è invece destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. Questa disciplina risponde a una logica di prudenza finanziaria, più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale, volta a evitare che l’autonomia finanziaria degli enti possa tradursi in nuove forme di indebitamento tali da compromettere gli equilibri di bilancio raggiunti. Ne consegue che il legislatore ha inteso privilegiare la riduzione del debito rispetto a qualsiasi altra destinazione delle risorse, consentendo l’impiego per investimenti solo in via subordinata. Proprio per questo motivo, la giurisprudenza contabile è ormai consolidata nel ritenere che tali entrate siano rigidamente vincolate e che gli enti locali non dispongano di alcun margine di discrezionalità nella loro allocazione. Le somme derivanti dall’alienazione immobiliare devono quindi essere utilizzate secondo le finalità indicate dalla legge, senza possibilità di deroga.

La Sezione ricorda che la nozione di spese di investimento comprende tutte quelle operazioni che incidono sul patrimonio dell’ente, come l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili, nonché la realizzazione o il recupero di opere e impianti. Si tratta, in sostanza, di spese che producono un incremento o un miglioramento durevole del patrimonio pubblico.

Infine, il principio dell’unità del bilancio, previsto dalla normativa contabile, rafforza ulteriormente questo assetto, stabilendo che le entrate in conto capitale, tra cui rientrano i proventi da alienazioni immobiliari, sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. Solo in presenza di situazioni eccezionali e normativamente tipizzate è consentito un loro utilizzo per spese correnti. In via generale, dunque, tali risorse restano vincolate alla parte in conto capitale e alla riduzione dell’indebitamento dell’ente.